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REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO DELLE PARTI COMUNI E OBBLIGHI DELL'INQUILINATO

Art. 1      L’inquilino prende atto che le clausole del presente Regolamento formano parte integrante ed essenziale del contratto di locazione; egli si impegna pertanto a rispettarlo in tutte le sue voci e si impegna altresì a farlo rispettare a familiari e ospiti visitatori, restando comunque garante nei confronti della Cassa.

Art. 2     I locali concessi in locazione debbono essere esclusivamente destinati all’uso previsto dal contratto. I conduttori sono tenuti a usare le parti comuni e i servizi in conformità alle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 3     I conduttori devono curare la pulizia non solo dell’appartamento, ma anche dei locali e degli spazi in genere di uso comune, osservando le norme di buon vicinato. I genitori, e le persone cui è demandata la custodia dei bambini, sono responsabili dei danni provocati dai bambini stessi e devono far sì che la quiete non venga disturbata.

Art. 4     I conduttori sono tenuti all’osservanza sia dei regolamenti comunali (tra cui quelli di Polizia Urbana ed edilizio), sia delle ordinanze emanate da altre Autorità competenti.

Art. 5    E’ fatto espressamente divieto ai conduttori:

    di sublocare, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, i locali, sia vuoti che ammobiliati, e di tenere pensione;

    di esercitare nell’immobile attività, commerci, arti e mestieri non previsti dal contratto;

    di eseguire nell’immobile locato qualsiasi opera muraria (apertura vani, demolizione tramezzi ecc.) senza autorizzazione scritta della Cassa, in ogni caso, il conduttore deve farsi carico di adempiere tutti gli obblighi connessi alle necessarie autorizzazioni presso il Comune e il Catasto;

    di eseguire opere che interessino strutture portanti, quali pilastri, travi, solai, o di modifica degli impianti esistenti (acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento);

    di sovraccaricare solai e balconi;

    di usare apparecchi radio e TV e strumenti musicali a un volume superiore alla normale tollerabilità dei vicini; di recare disturbo ai vicini, nelle ore notturne e in quelle per consuetudine adibite al riposo, con rumori di qualsiasi altra natura (rimuovere mobili, trascinare oggetti pesanti, camminare con gli zoccoli, conversare ad alta voce, ecc.); di utilizzare, in qualsiasi orario, macchinari pesanti che producano rumori fastidiosi, vibrazioni, immissioni di calore o fumo, esalazioni o simili;

    di esporre, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Cassa, insegne, cartelli, avvisi e messaggi sulla facciata dello stabile; i conduttori autorizzati dovranno comunque osservare le vigenti normative e ottenere, se necessario, le autorizzazioni della pubblica amministrazione competente accollandosi i relativi oneri;

    di collocare vasi e oggetti in posizioni di pericolo e comunque fuori dai balconi, o sui davanzali delle finestre; i vasi sono consentiti solo se dotati di appositi sottovasi;

    di tenere depositi di materiale infiammabile o che emanino esalazioni dannose;

    di stendere e battere tappeti, zerbini e panni alle finestre e oltre le ringhiere dei balconi, utilizzando invece per tali incombenze l’interno dei balconi stessi e la terrazza comune; a tale riguardo il portiere si incaricherà, nel caso si presenti la necessità, di far rispettare eventuali turnazioni;

    di ingombrare le scale, i cortili, gli androni con materiali di vario genere; di lasciare aperto il portone durante la notte;

    di gettare immondizie o altri rifiuti negli spazi esterni di pertinenza dello stabile e nella pubblica via; di tenere secchi o buste dell’immondizia sui pianerottoli delle scale; di depositare materiali putrescibili o esalanti cattivi odori nei cortili, nei terrazzi e nei giardini;

    di lasciare aperti i rubinetti dell’acqua, di gettare nei lavandini e nei water rifiuti od oggetti che possano ostruire i condotti di scarico;

    di installare antenne di qualsiasi genere (radio TV, parabole ecc.) nel fabbricato, sui balconi, sui terrazzi, sui tetti o negli spazi comuni, senza l’autorizzazione scritta alla Cassa;

    di accedere nel portone con qualsiasi veicolo o di occupare con essi spazi (in cortile, nei passaggi, negli atrii, nelle cantine, ecc.); di utilizzare le aree comuni per il lavaggio e la riparazione dei veicoli; di parcheggiare automezzi, motocicli e biciclette fuori dagli appositi spazi e comunque su spazi, aree, strade e rampe di accesso ai piani comuni;

    di occupare, chiudere o circoscrivere spazi comuni, o anche solo utilizzarli a uso privato. Sono parti comuni, e pertanto destinate a uso collettivo, di norma: le scale, i pianerottoli, gli androni, i terrazzi , i lucernai, e le aree scoperte quali i cortili, i giardini e i relativi arredi, con alberi e siepi; i vani scala, i cancelli, le cancellate e le barriere per controllo accesso, la barriera automatizzata per l’accesso veicolare; i locali per la centrale termica e per i serbatoi dell’acqua fredda, i lavatoi e gli stenditoi, la rete per la distribuzione dell’acqua; gli ascensori e i relativi locali macchine; la fossa biologica, la rete orizzontale fognaria per smaltimento acque bianche e nere dall’edificio nella rete comunale; i ballatoi, i corpi illuminanti e l’impianto di illuminazione, le rampe di accesso alle autorimesse, i relativi corridoi di manovra e scorrimento;

    di accedere ai locali della centrale termica;

    di installare caldaie autonome e canne fumarie, senza il permesso scritto della Cassa;

    di svolgere qualsiasi attività che sia incompatibile con le norme igieniche e con la tranquillità degli altri locatari, con il decoro dell’edificio e con la sua sicurezza. E’ vietato destinare le unità immobiliari ad ambulatori per malattie infettive; all’esercizio di affittacamere, pensione o albergo; a scuola di musica o di ballo e altre attività similari; a deposito merci, laboratori, scuole, circoli, ritrovi, esercizi con lavorazioni e attività notturne.

Art. 6     Il conduttore può tenere in casa animali prettamente domestici, nel tassativo rispetto delle norme vigenti, a patto che questi non nuocciano alla quiete e alla pulizia dello stabile; sarà pertanto cura del loro proprietario evitare che gli animali imbrattino qualsiasi parte dello stabile, producano rumori molesti, e costituiscano motivo di fastidio e di pericolo per gli altri: ciò comporta, pertanto, l’uso di museruola e guinzaglio per i cani.

Art. 7    E’ fatto obbligo al conduttore:

    di provvedere a propria cura e spese alle riparazioni di rubinetti e sifoni degli apparecchi igienici, nonché delle cassette di scarico dell’acqua nei gabinetti stessi, dei cavi elettrici, delle suonerie elettriche, e di ogni parte degli impianti elettrici, delle serrature e chiavi, e in genere a tutte le riparazioni di piccola manutenzione a norma dell’art. 1609 del C.C.; si rimanda tuttavia, per la competenza degli interventi e per la ripartizione delle relative spese, alla "Tabella di ripartizione degli oneri a carico Cassa e/o Inquilino", allegata al contratto di locazione.

    di segnalare tempestivamente agli uffici della Cassa tutte le situazioni che destino preoccupazione, intendendosi il conduttore costituito custode dei beni locati e quindi esclusivamente responsabile di ogni conseguenza derivante da qualsiasi omissione in tal senso;

    di ripristinare i locali nello stato in cui li ha ricevuti, ove la Cassa non voglia usufruire delle aggiunte o modificazioni eventualmente realizzate; in caso contrario, le aggiunte o le modificazioni, le riparazioni agli impianti o ai locali, le opere effettuate per maggior sicurezza contro eventuali furti e danneggiamenti, e in genere tutte le opere che il conduttore avesse a qualunque titolo eseguito, previa autorizzazione scritta della Cassa, resteranno a fine locazione di proprietà della Cassa stessa, senza obbligo di compenso;

    di curare che non siano lasciati aperti i rubinetti dell’acqua potabile, ritenendosi esonerata la Cassa da qualsiasi responsabilità per i danni che dalla inosservanza di questa norma derivassero agli altri conduttori;

    di custodire con cura le chiavi del portone dello stabile, restando inteso che in caso di smarrimento il conduttore dovrà rimborsare la spesa necessaria per il cambio della serratura e di tutte le chiavi relative in uso nello stabile;

    di lasciare, in caso di assenza prolungata, le chiavi a persona di propria fiducia avvertendone la Cassa, restando inteso che, in difetto, la Cassa stessa, per provvedere alla riparazione di eventuali guasti o all’eliminazione di inconvenienti che potrebbero recare danno agli altri conduttori, potrà accedere nell’unità locata con i mezzi che reputerà più opportuni, con esonero da qualsiasi responsabilità.

Art. 8     Qualora fossero richiesti lavori, adattamenti speciali o disinfezioni, dai regolamenti comunali, e in genere da disposizioni di Pubblica Autorità, le spese tutte inerenti si intendono a carico del conduttore.

Art. 9     Nel caso in cui venga concessa dalla Cassa l’autorizzazione ad apporre insegne, targhe, cartelli, ecc., al temine della locazione il conduttore è obbligato a ripristinare, a perfetta regola d’arte, gli spazi occupati da tali insegne, targhe, cartelli, intendendosi che, ove non lo faccia, la Cassa rimane espressamente autorizzata a provvedervi a spese e per conto del conduttore stesso, ricorrendo anche al deposito cauzionale, come espressamente previsto dal contratto di locazione.

Art. 10     Sono a carico del locatario tutte le imposte e le tasse che, pur riferendosi allo stabile del quale fanno parte i locali condotti, non riflettono il reddito catastale dei fabbricati.

Art. 11     La Cassa, durante l’intero periodo della locazione, ha diritto di visitare i locali, per mezzo di personale dipendente o persone di fiducia, anche per accertare l’esistenza di guasti o rotture. Inoltre, nel caso in cui la Cassa intenda alienare i locali, o negli ultimi sei mesi precedenti il termine della locazione, il conduttore dovrà consentire la visita degli stessi da parte degli interessati.

Art. 12     La Cassa ha diritto di compiere all’interno e all’esterno dei locali comuni qualsiasi lavoro di abbellimento e di restauro, nonché di sistemazione nelle unità immobiliari; potrà in ogni momento ispezionare tali locali ed eseguire, sia all’interno che all’esterno, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che riterrà necessari; inoltre sarà in sua facoltà apportare modifiche alla scala, come di variarne l’accesso. Il conduttore non avrà mai diritto a compensi, abbuoni o risarcimenti, qualunque uso faccia la Cassa delle suddette facoltà.

Art. 13     La Cassa è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali sospensioni dei servizi di riscaldamento, acqua, ascensore ecc., dovute a imprevisti o a lavori di manutenzione e riparazione degli impianti; parimenti, non è da ritenersi responsabile per eventuali danni al contenuto e alle proprietà del locatario, provocati dal personale delle ditte di manutenzione nelle unità locate, in quanto queste ultime sono da ritenersi dotate di copertura assicurativa.

Art. 14     In caso di risoluzione del contratto per dichiarata inabitabilità dei locali, la Cassa dovrà solo restituire la parte di canone anticipata proporzionale al periodo di tempo di mancato godimento, senza corrispondere alcun compenso a titolo di risarcimento di danno o ad altro titolo.

Art. 15     Al cessare della locazione, la Cassa farà visitare l’unità immobiliare (appartamento, negozio, magazzino ecc.) da un suo incaricato il quale, in caso di accertamento di danni, redigerà la nota degli addebiti da attribuire al conduttore per l’indennizzo dei danni stessi. Non sarà tenuto conto dei danni derivanti dal deperimento determinato dal normale uso della cosa locata.

Art. 16     Il conduttore è tenuto a un corretto uso dell’ascensore, inibito ai minori di 12 anni non accompagnati da persona responsabile; è comunque vietato eseguire manovre che possano danneggiare l’ascensore stesso, nonché il suo uso come montacarichi.

La Cassa resta esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio che possa derivare dall’uso dell’ascensore alle persone e alle cose, nulla eccettuato; in quanto resta inteso che ciascuno usa l’impianto a proprio esclusivo rischio e pericolo.

Art. 17     Il conduttore non potrà pretendere alcun abbuono né riduzione nel caso in cui non abbia goduto dei locali o non voglia usufruire, totalmente o parzialmente, dei radiatori, sia temporaneamente che per tutta la durata della stagione invernale.

Art. 18     Qualora si renda necessario aumentare il periodo di riscaldamento, e ciò a richiesta della maggioranza dei conduttori, il conduttore è obbligato a conformarvisi, e le relative spese saranno a suo totale carico in proporzione ai millesimi di pertinenza.

Art. 19     E’ fatto assoluto divieto al conduttore di manomettere l’esistente impianto centralizzato TV. La Cassa si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare l’installazione di altre prese di utenza, e la spesa sostenuta per le installazioni richieste sarà a totale carico del conduttore, che dovrà accompagnare ogni modifica degli impianti alla presentazione di un certificato di conformità. Il conduttore è responsabile dei guasti che si verificheranno nella parte di impianto esistente nell’appartamento da lui locato; dei guasti suddetti dovrà dare tempestiva comunicazione alla Cassa che provvederà alle necessarie riparazioni addebitandogliene l’importo.

Art. 20     Qualsiasi richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata per iscritto e, parimenti, ogni autorizzazione della Cassa non ha alcun valore se non è anch’essa espressa per iscritto. Per qualsiasi intervento autorizzato, eseguito a cura del conduttore, dovrà essere utilizzato personale regolarmente iscritto ai vari Enti Previdenziali, e dovrà essere accesa idonea polizza assicurativa per eventuali danni che dovessero verificarsi durante i lavori, sia a persone che a cose, ritenendosi esonerata la Cassa da qualsiasi responsabilità. In ogni caso, qualsiasi autorizzazione è soggetta a revoca, laddove la Cassa, a suo insindacabile giudizio e sulla base di eventuali lamentele di altri conduttori, constati l’incompatibilità dell’installazione con la funzionalità dello stabile e le esigenze dell’inquilinato.

Art. 21     Autorimesse e parcheggi.

    La custodia di ciascuna autorimessa è affidata al conduttore, il quale deve provvedere, ogni qual volta vi acceda, a richiudere i cancelli e i portoni di ingresso al fabbricato, eventualmente aperti, assicurandosi, dopo l’entrata e l’uscita, della perfetta chiusura di ogni serramento;

    nei locali locati ad uso esclusivo di "rimessa auto ad uso privato", è vietata la rimessa dei veicoli alimentati a G.P.L.;

    il conduttore deve provvedere alla manutenzione delle apparecchiature di chiusura dell’autorimessa, curando, a sue spese, l’ingrassaggio dei rulli, delle guide, dei perni e delle parti comunque soggette ad attriti, in modo che il movimento dei serramenti non sia rumoroso;

    quando il locale non sia dotato di contatore proprio, il conduttore avrà cura di spegnere l’impianto di illuminazione dell’autorimessa e degli accessi, non appena lasci il locale;

    non è consentito il lavaggio degli automezzi;

    è proibito tenere accesi i motori nelle autorimesse;

    nessuna responsabilità può incombere alla Cassa per eventuali manomissioni, furti o danneggiamenti, da parte di terzi, che potessero comunque essere compiuti in danno degli automezzi ricoverati nelle autorimesse o fatti sostare nelle aree destinate a parcheggio.

Art. 22     Il conduttore prende atto che il portiere è incaricato di richiamare i conduttori all’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.



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