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REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO DELLE PARTI COMUNI E OBBLIGHI DELL'INQUILINATO
Art. 1
Linquilino prende atto che le clausole del presente Regolamento formano parte
integrante ed essenziale del contratto di locazione; egli si impegna pertanto a
rispettarlo in tutte le sue voci e si impegna altresì a farlo rispettare a familiari e
ospiti visitatori, restando comunque garante nei confronti della Cassa.
Art. 2
I locali concessi in locazione debbono essere esclusivamente destinati alluso
previsto dal contratto. I conduttori sono tenuti a usare le parti comuni e i servizi in
conformità alle norme contenute nel presente Regolamento.
Art. 3
I conduttori devono curare la pulizia non solo dellappartamento, ma anche dei locali
e degli spazi in genere di uso comune, osservando le norme di buon vicinato. I genitori, e
le persone cui è demandata la custodia dei bambini, sono responsabili dei danni provocati
dai bambini stessi e devono far sì che la quiete non venga disturbata.
Art. 4
I conduttori sono tenuti allosservanza sia dei regolamenti comunali (tra cui quelli
di Polizia Urbana ed edilizio), sia delle ordinanze emanate da altre Autorità competenti.
Art. 5
E fatto espressamente divieto ai conduttori:
di sublocare, in tutto o in parte, con o senza
corrispettivo, i locali, sia vuoti che ammobiliati, e di tenere pensione;
di esercitare nellimmobile attività,
commerci, arti e mestieri non previsti dal contratto;
di eseguire nellimmobile locato qualsiasi
opera muraria (apertura vani, demolizione tramezzi ecc.) senza autorizzazione scritta
della Cassa, in ogni caso, il conduttore deve farsi carico di adempiere tutti gli obblighi
connessi alle necessarie autorizzazioni presso il Comune e il Catasto;
di eseguire opere che interessino strutture
portanti, quali pilastri, travi, solai, o di modifica degli impianti esistenti (acqua,
gas, energia elettrica e riscaldamento);
di sovraccaricare solai e balconi;
di usare apparecchi radio e TV e strumenti musicali
a un volume superiore alla normale tollerabilità dei vicini; di recare disturbo ai
vicini, nelle ore notturne e in quelle per consuetudine adibite al riposo, con rumori di
qualsiasi altra natura (rimuovere mobili, trascinare oggetti pesanti, camminare con gli
zoccoli, conversare ad alta voce, ecc.); di utilizzare, in qualsiasi orario, macchinari
pesanti che producano rumori fastidiosi, vibrazioni, immissioni di calore o fumo,
esalazioni o simili;
di esporre, senza preventiva autorizzazione scritta
da parte della Cassa, insegne, cartelli, avvisi e messaggi sulla facciata dello stabile; i
conduttori autorizzati dovranno comunque osservare le vigenti normative e ottenere, se
necessario, le autorizzazioni della pubblica amministrazione competente accollandosi i
relativi oneri;
di collocare vasi e oggetti in posizioni di
pericolo e comunque fuori dai balconi, o sui davanzali delle finestre; i vasi sono
consentiti solo se dotati di appositi sottovasi;
di tenere depositi di materiale infiammabile o che
emanino esalazioni dannose;
di stendere e battere tappeti, zerbini e panni alle
finestre e oltre le ringhiere dei balconi, utilizzando invece per tali incombenze
linterno dei balconi stessi e la terrazza comune; a tale riguardo il portiere si
incaricherà, nel caso si presenti la necessità, di far rispettare eventuali turnazioni;
di ingombrare le scale, i cortili, gli androni con
materiali di vario genere; di lasciare aperto il portone durante la notte;
di gettare immondizie o altri rifiuti negli spazi
esterni di pertinenza dello stabile e nella pubblica via; di tenere secchi o buste
dellimmondizia sui pianerottoli delle scale; di depositare materiali putrescibili o
esalanti cattivi odori nei cortili, nei terrazzi e nei giardini;
di lasciare aperti i rubinetti dellacqua, di
gettare nei lavandini e nei water rifiuti od oggetti che possano ostruire i condotti di
scarico;
di installare antenne di qualsiasi genere (radio
TV, parabole ecc.) nel fabbricato, sui balconi, sui terrazzi, sui tetti o negli spazi
comuni, senza lautorizzazione scritta alla Cassa;
di accedere nel portone con qualsiasi veicolo o di
occupare con essi spazi (in cortile, nei passaggi, negli atrii, nelle cantine, ecc.); di
utilizzare le aree comuni per il lavaggio e la riparazione dei veicoli; di parcheggiare
automezzi, motocicli e biciclette fuori dagli appositi spazi e comunque su spazi, aree,
strade e rampe di accesso ai piani comuni;
di occupare, chiudere o circoscrivere spazi comuni,
o anche solo utilizzarli a uso privato. Sono parti comuni, e pertanto destinate a uso
collettivo, di norma: le scale, i pianerottoli, gli androni, i terrazzi , i lucernai, e le
aree scoperte quali i cortili, i giardini e i relativi arredi, con alberi e siepi; i vani
scala, i cancelli, le cancellate e le barriere per controllo accesso, la barriera
automatizzata per laccesso veicolare; i locali per la centrale termica e per i
serbatoi dellacqua fredda, i lavatoi e gli stenditoi, la rete per la distribuzione
dellacqua; gli ascensori e i relativi locali macchine; la fossa biologica, la rete
orizzontale fognaria per smaltimento acque bianche e nere dalledificio nella rete
comunale; i ballatoi, i corpi illuminanti e limpianto di illuminazione, le rampe di
accesso alle autorimesse, i relativi corridoi di manovra e scorrimento;
di accedere ai locali della centrale termica;
di installare caldaie autonome e canne fumarie, senza il permesso scritto della Cassa;
di svolgere qualsiasi attività che sia
incompatibile con le norme igieniche e con la tranquillità degli altri locatari, con il
decoro delledificio e con la sua sicurezza. E vietato destinare le unità
immobiliari ad ambulatori per malattie infettive; allesercizio di affittacamere,
pensione o albergo; a scuola di musica o di ballo e altre attività similari; a deposito
merci, laboratori, scuole, circoli, ritrovi, esercizi con lavorazioni e attività
notturne.
Art. 6
Il conduttore può tenere in casa animali prettamente domestici, nel tassativo rispetto
delle norme vigenti, a patto che questi non nuocciano alla quiete e alla pulizia dello
stabile; sarà pertanto cura del loro proprietario evitare che gli animali imbrattino
qualsiasi parte dello stabile, producano rumori molesti, e costituiscano motivo di
fastidio e di pericolo per gli altri: ciò comporta, pertanto, luso di museruola e
guinzaglio per i cani.
Art. 7
E fatto obbligo al conduttore:
di provvedere a propria cura e spese alle
riparazioni di rubinetti e sifoni degli apparecchi igienici, nonché delle cassette di
scarico dellacqua nei gabinetti stessi, dei cavi elettrici, delle suonerie
elettriche, e di ogni parte degli impianti elettrici, delle serrature e chiavi, e in
genere a tutte le riparazioni di piccola manutenzione a norma dellart. 1609 del
C.C.; si rimanda tuttavia, per la competenza degli interventi e per la ripartizione delle
relative spese, alla "Tabella di ripartizione degli oneri a carico Cassa e/o
Inquilino", allegata al contratto di locazione.
di segnalare tempestivamente agli uffici della
Cassa tutte le situazioni che destino preoccupazione, intendendosi il conduttore
costituito custode dei beni locati e quindi esclusivamente responsabile di ogni
conseguenza derivante da qualsiasi omissione in tal senso;
di ripristinare i locali nello stato in cui li ha
ricevuti, ove la Cassa non voglia usufruire delle aggiunte o modificazioni eventualmente
realizzate; in caso contrario, le aggiunte o le modificazioni, le riparazioni agli
impianti o ai locali, le opere effettuate per maggior sicurezza contro eventuali furti e
danneggiamenti, e in genere tutte le opere che il conduttore avesse a qualunque titolo
eseguito, previa autorizzazione scritta della Cassa, resteranno a fine locazione di
proprietà della Cassa stessa, senza obbligo di compenso;
di curare che non siano lasciati aperti i rubinetti
dellacqua potabile, ritenendosi esonerata la Cassa da qualsiasi responsabilità per
i danni che dalla inosservanza di questa norma derivassero agli altri conduttori;
di custodire con cura le chiavi del portone dello
stabile, restando inteso che in caso di smarrimento il conduttore dovrà rimborsare la
spesa necessaria per il cambio della serratura e di tutte le chiavi relative in uso nello
stabile;
di lasciare, in caso di assenza prolungata, le
chiavi a persona di propria fiducia avvertendone la Cassa, restando inteso che, in
difetto, la Cassa stessa, per provvedere alla riparazione di eventuali guasti o
alleliminazione di inconvenienti che potrebbero recare danno agli altri conduttori,
potrà accedere nellunità locata con i mezzi che reputerà più opportuni, con
esonero da qualsiasi responsabilità.
Art. 8
Qualora fossero richiesti lavori, adattamenti speciali o disinfezioni, dai regolamenti
comunali, e in genere da disposizioni di Pubblica Autorità, le spese tutte inerenti si
intendono a carico del conduttore.
Art. 9
Nel caso in cui venga concessa dalla Cassa lautorizzazione ad apporre insegne,
targhe, cartelli, ecc., al temine della locazione il conduttore è obbligato a
ripristinare, a perfetta regola darte, gli spazi occupati da tali insegne, targhe,
cartelli, intendendosi che, ove non lo faccia, la Cassa rimane espressamente autorizzata a
provvedervi a spese e per conto del conduttore stesso, ricorrendo anche al deposito
cauzionale, come espressamente previsto dal contratto di locazione.
Art. 10
Sono a carico del locatario tutte le imposte e le tasse che, pur riferendosi allo stabile
del quale fanno parte i locali condotti, non riflettono il reddito catastale dei
fabbricati.
Art. 11
La Cassa, durante lintero periodo della locazione, ha diritto di visitare i locali,
per mezzo di personale dipendente o persone di fiducia, anche per accertare
lesistenza di guasti o rotture. Inoltre, nel caso in cui la Cassa intenda alienare i
locali, o negli ultimi sei mesi precedenti il termine della locazione, il conduttore
dovrà consentire la visita degli stessi da parte degli interessati.
Art. 12
La Cassa ha diritto di compiere allinterno e allesterno dei locali comuni
qualsiasi lavoro di abbellimento e di restauro, nonché di sistemazione nelle unità
immobiliari; potrà in ogni momento ispezionare tali locali ed eseguire, sia
allinterno che allesterno, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che
riterrà necessari; inoltre sarà in sua facoltà apportare modifiche alla scala, come di
variarne laccesso. Il conduttore non avrà mai diritto a compensi, abbuoni o
risarcimenti, qualunque uso faccia la Cassa delle suddette facoltà.
Art. 13
La Cassa è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali sospensioni dei servizi
di riscaldamento, acqua, ascensore ecc., dovute a imprevisti o a lavori di manutenzione e
riparazione degli impianti; parimenti, non è da ritenersi responsabile per eventuali
danni al contenuto e alle proprietà del locatario, provocati dal personale delle ditte di
manutenzione nelle unità locate, in quanto queste ultime sono da ritenersi dotate di
copertura assicurativa.
Art. 14
In caso di risoluzione del contratto per dichiarata inabitabilità dei locali, la Cassa
dovrà solo restituire la parte di canone anticipata proporzionale al periodo di tempo di
mancato godimento, senza corrispondere alcun compenso a titolo di risarcimento di danno o
ad altro titolo.
Art. 15
Al cessare della locazione, la Cassa farà visitare lunità immobiliare
(appartamento, negozio, magazzino ecc.) da un suo incaricato il quale, in caso di
accertamento di danni, redigerà la nota degli addebiti da attribuire al conduttore per
lindennizzo dei danni stessi. Non sarà tenuto conto dei danni derivanti dal
deperimento determinato dal normale uso della cosa locata.
Art. 16
Il conduttore è tenuto a un corretto uso dellascensore, inibito ai minori di 12
anni non accompagnati da persona responsabile; è comunque vietato eseguire manovre che
possano danneggiare lascensore stesso, nonché il suo uso come montacarichi.
La Cassa resta esonerata da ogni responsabilità
per qualsiasi infortunio che possa derivare dalluso dellascensore alle persone
e alle cose, nulla eccettuato; in quanto resta inteso che ciascuno usa limpianto a
proprio esclusivo rischio e pericolo.
Art. 17
Il conduttore non potrà pretendere alcun abbuono né riduzione nel caso in cui non abbia
goduto dei locali o non voglia usufruire, totalmente o parzialmente, dei radiatori, sia
temporaneamente che per tutta la durata della stagione invernale.
Art. 18
Qualora si renda necessario aumentare il periodo di riscaldamento, e ciò a richiesta
della maggioranza dei conduttori, il conduttore è obbligato a conformarvisi, e le
relative spese saranno a suo totale carico in proporzione ai millesimi di pertinenza.
Art. 19
E fatto assoluto divieto al conduttore di manomettere lesistente impianto
centralizzato TV. La Cassa si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare
linstallazione di altre prese di utenza, e la spesa sostenuta per le installazioni
richieste sarà a totale carico del conduttore, che dovrà accompagnare ogni modifica
degli impianti alla presentazione di un certificato di conformità. Il conduttore è
responsabile dei guasti che si verificheranno nella parte di impianto esistente
nellappartamento da lui locato; dei guasti suddetti dovrà dare tempestiva
comunicazione alla Cassa che provvederà alle necessarie riparazioni addebitandogliene
limporto.
Art. 20
Qualsiasi richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata per iscritto e, parimenti,
ogni autorizzazione della Cassa non ha alcun valore se non è anchessa espressa per
iscritto. Per qualsiasi intervento autorizzato, eseguito a cura del conduttore, dovrà
essere utilizzato personale regolarmente iscritto ai vari Enti Previdenziali, e dovrà
essere accesa idonea polizza assicurativa per eventuali danni che dovessero verificarsi
durante i lavori, sia a persone che a cose, ritenendosi esonerata la Cassa da qualsiasi
responsabilità. In ogni caso, qualsiasi autorizzazione è soggetta a revoca, laddove la
Cassa, a suo insindacabile giudizio e sulla base di eventuali lamentele di altri
conduttori, constati lincompatibilità dellinstallazione con la funzionalità
dello stabile e le esigenze dellinquilinato.
Art. 21
Autorimesse e parcheggi.
La custodia di ciascuna autorimessa è affidata al
conduttore, il quale deve provvedere, ogni qual volta vi acceda, a richiudere i cancelli e
i portoni di ingresso al fabbricato, eventualmente aperti, assicurandosi, dopo
lentrata e luscita, della perfetta chiusura di ogni serramento;
nei locali locati ad uso esclusivo di "rimessa
auto ad uso privato", è vietata la rimessa dei veicoli alimentati a G.P.L.;
il conduttore deve provvedere alla manutenzione
delle apparecchiature di chiusura dellautorimessa, curando, a sue spese,
lingrassaggio dei rulli, delle guide, dei perni e delle parti comunque soggette ad
attriti, in modo che il movimento dei serramenti non sia rumoroso;
quando il locale non sia dotato di contatore
proprio, il conduttore avrà cura di spegnere limpianto di illuminazione
dellautorimessa e degli accessi, non appena lasci il locale;
non è consentito il lavaggio degli automezzi;
è proibito tenere accesi i motori nelle
autorimesse;
nessuna responsabilità può incombere alla Cassa
per eventuali manomissioni, furti o danneggiamenti, da parte di terzi, che potessero
comunque essere compiuti in danno degli automezzi ricoverati nelle autorimesse o fatti
sostare nelle aree destinate a parcheggio.
Art. 22
Il conduttore prende atto che il portiere è incaricato di richiamare i conduttori
allosservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
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