La previdenza forense è nata con legge 13 aprile 1933 n. 406 istitutiva dell'Ente di
Previdenza in favore degli Avvocati e Procuratori.
L'iscrizione avveniva d’ufficio e comportava il versamento di un contributo personale
commisurato al reddito professionale. Ulteriori proventi dell'Ente erano costituiti da
contributi versati – attraverso l'applicazione di marche - per ogni giudizio instaurato e
da una percentuale sulla retribuzione conseguente ad incarichi conferiti dall'autorità
giudiziaria ad avvocati e procuratori.
A fronte di tali versamenti l'Ente provvedeva, con logica "contributiva", ad erogazioni
temporanee o continuative in favore degli iscritti e delle loro famiglie in relazione a
necessità temporanee o permanenti conseguenti a invalidità derivante da vecchiaia o da
altre cause.
Il godimento del trattamento di previdenza era subordinato alla cancellazione dagli albi
e all'effettiva cessazione di ogni attività professionale.
Il trattamento di assistenza, finanziato con gli "altri proventi", consisteva nella
concessione di assegni a favore degli avvocati e procuratori in stato di bisogno.