La legge 8 gennaio 1952 n. 6 sopprime l'Ente di previdenza avvocati e procuratori e ne
conferisce il patrimonio alla neo costituita Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a
favore degli avvocati e procuratori.
A questa Cassa sono iscritti d'ufficio gli avvocati che compaiono nei ruoli di ricchezza
mobile per reddito professionale e su domanda coloro che, pur iscritti all'Albo, non
sono compresi nei ruoli perchè non raggiungono il minimo imponibile.
Le entrate della Cassa sono indirette (marca "Cicerone", diritti su sentenze, percentuale
su incarichi giudiziari) e dirette (contributo personale di ciascun iscritto: 1,50% del
reddito iscritto nei ruoli della ricchezza mobile).
La pensione (sia di anzianità: 40 anni di iscrizione), sia di vecchiaia (almeno 70 anni e
almeno 25 anni di iscrizione) veniva liquidata in misura dipendente solo dall'età e non
dai contributi pagati.
Il trattamento di assistenza (finanziato con una quota parte degli introiti della Cassa) era
gestito dai Consigli dell'Ordine.
Disposizioni transitorie consentivano agli iscritti al disciolto Ente di Previdenza, di
esercitare il diritto di riscatto della propria posizione integrandola nella nuova
regolamentazione e conseguendo, via via, il diritto a percepire la pensione.