Con legge 25 febbraio 1963 n. 289 diviene obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di tutti
gli avvocati che esercitino la professione con continuità, indipendentemente dal livello
di reddito dichiarato, viene aggiornato l'ammontare dei contributi indiretti, il contributo
personale viene aumentato al 5% del reddito professionale (con previsione di un
minimo comunque dovuto) e il trattamento pensionistico, che diviene reversibile, viene
calcolato su una quota parte dei contributi "indiretti" e sul conto personale i cui importi
sono maggiorati degli interessi in misura massima del 4,5%.
In termini generali il diritto alla pensione matura a 65 anni e con almeno 35 anni di
contribuzione (si prevede un regime transitorio dal vecchio al nuovo sistema).
Viene introdotta la pensione di invalidità.
Con legge 5 luglio 1965 n. 798 vengono sospesi i conti individuali (che poi saranno
soppressi) con integrazione delle pensioni sino ad importi minimi (60.000 lire e 100.000
lire rispettivamente agli infra e ultrasettantenni) e viene introdotta l'Assistenza sanitaria
mediante convenzione con l'ENPDEP – Ente Nazionale Previdenza Dipendenti Enti
Pubblici - che durò sino all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978.
Le prestazioni sanitarie (assistenza ospedaliera medica e chirurgica, accertamenti
diagnostici e di laboratorio, cure fisiche) venivano finanziate mediante un contributo
degli iscritti (Lit. 20.000 annue) e con il concorso economico della Cassa.