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Compensazione contributi minimi 2013
Compensazione contributi minimi 2013
Domanda di rimborso ex art. 22 legge 576/1980 mediante compensazione con i contributi minimi 2013Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, con delibera del 22/11/2012, ha ritenuto opportuno consentire di formulare, esclusivamente in via telematica ed entro il termine perentorio del 30 aprile 2013, richiesta di rimborso del contributo soggettivo pagato per anni deliberati non validi ai fini pensionistici per mancanza del requisito della continuità professionale (art. 22 della legge 576/1980), mediante compensazione con i contributi minimi 2013.
Il servizio on-line per la presentazione di tale domanda è disponibile tramite la sezione "Accessi Riservati/Posizione Personale/Istanze OnLine" e resterà attivo fino al 30 aprile 2013.
L'ufficio, esaminata la procedibilità della domanda, dovrà autorizzare la compensazione richiesta provvedendo al rimborso dell'eventuale credito residuo, ovvero alla predisposizione di un nuovo M.Av., con scadenza 31/10/2013, per la richiesta di pagamento dell'eventuale saldo dei contributi minimi 2013. Tale autorizzazione verrà comunicata entro il 10 settembre 2013 esclusivamente tramite PEC.
Il professionista che non sia stato autorizzato espressamente ad operare la compensazione nei modi e nei termini sopra descritti, dovrà comunque eseguire il pagamento integrale dei contributi minimi 2013, tramite i bollettini M.Av. già in suo possesso, entro il termine del 30 settembre 2013, per non incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento vigente.
Requisiti La possibilità di inoltrare la domanda di rimborso ex art. 22 con richiesta di compensazione con i contributi minimi 2013 è riservata ai professionisti che:
- risultino iscritti alla Cassa (tenuti al pagamento dei contributi minimi 2013;
- abbiano almeno un anno (anteriore al 2009) deliberato dalla Giunta Esecutiva non valido ai fini pensionistici per mancanza del requisito della continuità professionale;
- abbiano inviato entro il 31 dicembre 2012 tutte le comunicazioni dei redditi (modelli 5) relative agli anni di iscrizione Cassa;
- abbiano pagato integralmente i contributi relativi agli anni deliberati inefficaci ai fini pensionistici;
- siano in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), del codice meccanografico assegnato da Cassa Forense e del PIN per l'accesso alla "Posizione Personale" della sezione "Accessi Riservati" del sito internet.
La Direzione Generale
Comunicato a tutti gli iscritti
Comunicato a tutti gli Iscritti
Obbligo di iscrizione alla previdenza forense
ai sensi dell'art.21 commi 8-9-10 della legge n.247/2012In data 2 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che modifica in modo sostanziale il regime dell'iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense.
In particolare l'art. 21 comma 8 dispone che "l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense" e quindi l'iscrizione alla Cassa Forense, già prevista obbligatoriamente per tutti gli iscritti agli Albi che esercitino la professione con carattere di continuità -cioè raggiungano prefissati limiti minimi di reddito o di volume d'affari professionali-, viene ora fatta coincidere con il momento dell'iscrizione agli Albi, a prescindere da tali parametri reddituali.
Ne consegue che la cancellazione dalla Cassa Forense sarà possibile soltanto nel caso di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi Forensi.
Ai sensi del comma 10 del cit. art. 21 per tutti gli iscritti agli Albi non è ammessa l'iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria e, quindi, alla gestione separata INPS.
Il comma 9 dell'art. 21 affida alla Cassa Forense il compito di emanare, entro un anno dall' entrata in vigore della legge, un proprio regolamento che determini - per tutti gli iscritti, attuali e nuovi, con reddito inferiore a parametri reddituali da stabilirsi - i minimi contributivi dovuti, nonché eventuali condizioni temporanee di esenzione o diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.
In attesa dell'emanando regolamento previsto dal cit. comma 9 e della sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, quindi, non sarà richiesto il pagamento di alcun contributo minimo previdenziale da parte degli iscritti agli Albi, che non siano iscritti alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013.
La Cassa disciplinerà i termini e le modalità amministrative dell'iscrizione alla previdenza forense, tenendo conto degli istituti dell'iscrizione retroattiva e dei benefici ex art. 14 l.141/92 per gli ultraquarantenni, nonché gli effetti previdenziali della cancellazione dagli Albi richiesta dopo l'entrata in vigore dell'emanando regolamento.
Il Presidente
Avv. Alberto Bagnoli
Contributi Minimi 2013
Avviso agli Iscritti
Ristampa Bollettini M.Av. Contribuzione Minima 2013Alla fine del mese di gennaio la Cassa Forense ha inviato, tramite la Banca Popolare di Sondrio, a tutti gli iscritti alla Cassa, alla data del 31 dicembre 2012, la richiesta di pagamento dei contributi minimi dovuti per l'anno in corso da effettuare alle scadenze previste del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre 2013, mediante i quattro bollettini M.Av. allegati alla comunicazione.
Nel caso di mancata ricezione o smarrimento è data la possibilità di stampare copia dei suddetti bollettini mediante il servizio messo a disposizione degli iscritti alla Cassa sul presente sito alla sezione "Accessi Riservati - Posizione Personale - Servizi On-Line - M.Av. - M.Av. Contributi Minimi 2013".
La Direzione Generale
Contributi Obbligatori e Volontari Anno 2013
Scadenza Pagamenti contributi obbligatori anno 2013
Si rammenta che il pagamento dei contributi minimi obbligatori deve avvenire alle prescritte scadenze fermo restando la possibilità di pagare l'intero importo alla prima scadenza utile ovvero il 28 febbraio 2013.
28 febbraio 2013 : termine per il pagamento dei contributi minimi obbligatori soggettivo, integrativo e di maternità, o in alternativa della 1ª rata, dovuti per l'anno 2013 ;
30 aprile 2013 : termine per il pagamento della 2ª rata dei contributi minimi obbligatori soggettivo, integrativo e di maternità dovuti per l'anno 2013;
30 giugno 2013 : termine per il pagamento della 3ª rata dei contributi minimi obbligatori soggettivo, integrativo e di maternità dovuti per l'anno 2013; si intendono nei termini i versamenti effettuati entro il 1° luglio 2013;
31 luglio 2013 : termine per il pagamento della 1ª rata dei contributi obbligatori soggettivi e integrativi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2012 - mod. 5/2013; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati;
30 settembre 2013: termine per l'invio telematico del mod. 5/2013; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati;
30 settembre 2013: termine per il pagamento della 4ª rata dei contributi minimi obbligatori, soggettivo, integrativo e di maternità dovuti per l'anno 2013;
Il 30 settembre 2013 coincidente con il pagamento della quarta ed ultima rata dei contributi minimi è anche il termine ultimo per tali versamenti oltre il quale eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.
31 dicembre 2013: termine per il pagamento della 2ª rata a saldo dei contributi obbligatori soggettivi e integrativi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2012 - mod. 5/2013; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati;
Scadenza Pagamenti contributi volontari anno 2013
31 dicembre 2013: termine per il pagamento della contribuzione modulare VOLONTARIA
Contributi Minimi Anno 2013
Comunicato della Direzione Generale
Contributi minimi anno 2013Alla fine del mese di gennaio l'istituto cassiere, Banca Popolare di Sondrio, invierà a tutti gli iscritti alla Cassa un plico contenente i quattro bollettini con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre 2013, da utilizzare per il pagamento della contribuzione minima dell'anno.
La contribuzione minima per l'anno 2013 è così determinata:
contributo minimo soggettivo * € 2.700,00 contributo minimo integrativo ** € 680,00 contributo per l'indennità di maternità *** € 132,00
(*) Il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, a condizione che l'istanza di iscrizione sia stata presentata dopo il 31/12/2008 e comporti una decorrenza anteriore al compimento del 35° anno di età;
(**) l'obbligo del contributo minimo integrativo è escluso per il periodo di praticantato con abilitazione al patrocinio e, a decorrere dal 2010, anche per i primi cinque anni di iscrizione all'Albo;
(***) per i pensionati di vecchiaia, dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, i bollettini contengono il solo contributo per l'indennità di maternità.
Nella sezione "Accesso Riservato - servizi on line - mav - dettaglio mav", è riportato il dettaglio analitico delle somme chieste in pagamento.
In caso di mancato recapito o smarrimento dei bollettini M.Av., utili per il pagamento dei contributi minimi 2013, è possibile la riproduzione autonoma e la ristampa dei bollettini, sempre tramite la sezione "Accessi riservati - Posizione Personale - Servizi On line - M.Av. - M.Av. Contributi minimi".Il pagamento dei bollettini M.Av. può avvenire anche mediante "Forense Card", senza alcun onere aggiuntivo. La Forense Card va preventivamente richiesta tramite il sito della Cassa nell'area riservata agli iscritti.
Per chiarimenti relativi alle modalità di pagamento dei bollettini è attivo il numero verde della Banca Popolare di Sondrio 800248464, mentre per informazioni relative alla composizione della contribuzione contattare l'Information Center della Cassa al n. 06 36 21 11.
Infine, con l'occasione, si invita a verificare sul sito web della Cassa www.cassaforense.it sezione "accessi riservati - posizione personale" (mediante PIN e Codice Meccanografico) la correttezza dell'indirizzo di studio risultante alla Cassa effettuando, se necessario, la rettifica. La variazione effettuata verrà registrata in tempo reale.
La Direzione Generale