Regolamento Unico della Previdenza Forense

(Delibera del Comitato dei Delegati del 23 novembre 2018, come modificata in data 21 febbraio 2020 – Approvato con Ministeriale del 21 luglio 2020 – G.U. Serie Generale n. 200 dell’11 agosto 2020)

 

TITOLO I Dell’iscrizione, retrodatazione, cancellazione e sospensione

 

Art. 1 Iscrizione obbligatoria alla Cassa

1. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all’art.4 della Legge n.141/1992.

2. L’iscrizione viene deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con decorrenza dalla data di iscrizione all’Albo, non appena sia pervenuta comunicazione dell’iscrizione in un Albo forense.

3. Dell’avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al professionista, unitamente all’indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all’art.3 ed, eventualmente, dell’art.4 del presente Regolamento Unico della Previdenza, di seguito detto Regolamento.

4. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d’affari relativi alla professione di Avvocato, fermo in ogni caso l’obbligo di corrispondere i contributi minimi.

5. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di Magistrato Onorario. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l’obbligo di corrispondere i contributi minimi.

6. Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l’attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n.883/2004 e n.987/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

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Art. 2 Obbligo di comunicazione di iscrizione in un Albo professionale

1. I Consigli dell’Ordine e, per gli iscritti nell’Albo speciale, il Consiglio Nazionale Forense danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli Albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera, esclusivamente in via telematica con le modalità e le procedure previste dalla Cassa.

2. In caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, successivamente all’iscrizione ad un Albo, l’Avvocato è tenuto comunque a registrarsi nell’apposita sezione del sito della Cassa, in un momento precedente alla presentazione della comunicazione obbligatoria di cui all’art. 7 del presente Regolamento (Modello 5) relativa all’anno di iscrizione all’Albo. L’iscrizione alla Cassa sarà poi deliberata ai sensi dell’art.1 del presente Regolamento.

3. I Consigli degli Ordini e, per gli iscritti nell’Albo speciale, il Consiglio Nazionale Forense danno notizia alla Cassa, con le stesse modalità e termini previsti al primo comma, dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e di ogni altro provvedimento inerente la tenuta degli Albi.

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Art. 3 Retrodatazione della iscrizione alla Cassa

1. Gli iscritti agli Albi, dal momento della loro iscrizione alla Cassa, possono, su base volontaria, beneficiare della retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa per gli anni di iscrizione nel Registro dei Praticanti per un massimo di cinque anni a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

2. La facoltà di cui al primo comma deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.

3. La domanda deve essere accompagnata dalla comunicazione prevista dall’art.7 del presente Regolamento, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l’efficacia dell’iscrizione.

4. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni relativi alla pratica professionale, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall’art.24, comma 2, del presente Regolamento, entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero chiedere la rateizzazione in tre anni.

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Art. 4 Facoltà di iscrizione degli ultraquarantenni

1. Gli iscritti agli Albi che al momento dell’iscrizione alla Cassa hanno compiuto il quarantesimo anno di età possono ottenere i benefici di cui al successivo terzo comma, con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell’anno di decorrenza della iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi. Per il periodo dal 2018 al 2022, il contributo integrativo minimo di riferimento per la determinazione dell’onere di cui al presente comma, è pari a quello dovuto per l’anno 2017, ovvero euro 710,00.

2. La facoltà di cui al primo comma deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.

3. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al primo comma sono i seguenti:

a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l’iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui agli artt.52, primo comma, lett. b) e 54 primo comma del presente Regolamento. Devono, però, sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento di almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa;

b) per la pensione indiretta, l’iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui all’art.58, quarto comma, del presente Regolamento. Devono, però, sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento di almeno 10 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa;

c) per le pensioni di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al primo comma valgono al solo fine di completare l’anzianità minima necessaria per acquisire il diritto a tale pensione.

4. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere in unica soluzione al pagamento della speciale contribuzione entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione dell’accoglimento della domanda da parte della Giunta Esecutiva, ovvero mediante rateizzazione in tre anni. 

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Art. 5 Iscrizione facoltativa alla Cassa dei Praticanti Avvocati

1. L’iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale fino a un massimo di sei anni complessivi, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il Praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

2. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero rateizzato in tre anni, di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall’art.24, secondo comma, del presente Regolamento.

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Art. 6 Cancellazione dalla Cassa

1. La cancellazione degli Avvocati dalla Cassa viene deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva a seguito di cancellazione dell’iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sua sospensione volontaria annotata nell’Albo ex art.20, secondo e terzo comma, della Legge n.247/2012.

2. La cancellazione dei Praticanti Avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:

a) d’ufficio, in caso di cancellazione dell’iscritto dal Registro dei Praticanti non seguita dall’iscrizione all’Albo degli Avvocati;

b) a domanda dell’interessato negli altri casi.

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TITOLO II Del Modello 5

 

Art. 7 L’obbligo della comunicazione – Modello 5

1. Tutti gli Avvocati che risultano iscritti, anche per frazione di anno, negli Albi professionali nell’anno anteriore a quello della dichiarazione, devono comunicare alla Cassa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, l’ammontare del reddito professionale netto di cui all’art.17 del presente Regolamento, conseguito ai fini IRPEF per l’anno precedente, nonché il volume complessivo d’affari di cui all’art.18 del presente Regolamento conseguito ai fini dell’IVA, per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell’anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d’affari IVA, qualora comportino variazioni degli importi dichiarati. Deve, altresì, essere esercitata l’eventuale opzione per la quota modulare volontaria relativa all’anno in corso, indicandone la percentuale e il corrispondente importo da versare in autoliquidazione.

3. Nel caso di versamenti insufficienti essi andranno imputati, nell’ambito della prescrizione, prima ai contributi obbligatori, soggettivo e integrativo, e, quindi, ai contributi modulari volontari.

4. Relativamente al volume d’affari dei partecipanti ad Associazione di Professionisti si applicano i criteri di cui all’art.18, quinto e sesto comma, del presente Regolamento.

5. La stessa comunicazione deve essere inviata dai Praticanti iscritti alla Cassa nell’anno anteriore a quello della dichiarazione.

6. Non costituisce motivo di esenzione dall’obbligo di invio della comunicazione la mancanza di una partita IVA, l’inesistenza di reddito o di volume d’affari, l’iscrizione al solo Albo speciale dei Cassazionisti, l’esistenza di situazioni di incompatibilità.

7. Gli Avvocati che esercitano la professione all’estero hanno l’obbligo di inviare le prescritte comunicazioni se conservano l’iscrizione in un Albo italiano e devono indicare solo la parte di reddito o di volume d’affari soggetta a tassazione in Italia. 8. Gli Avvocati che si cancellano dagli Albi e i Praticanti che si cancellano dalla Cassa hanno l’obbligo di inviare le prescritte comunicazioni anche nell’anno successivo a quello della cancellazione e ne sono esonerati solo dopo tale anno.

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Art. 8 Contenuto, compilazione ed invio del Modello 5

1. La Cassa predispone il modulo telematico, fornendo all’iscritto le istruzioni per la sua compilazione on-line. L’iscritto provvede alla compilazione ed all’invio attraverso la sezione Accessi Riservati - posizione personale della Cassa.

2. Il modulo telematico contiene:

a) le generalità complete del dichiarante e il Foro di appartenenza;

b) il codice fiscale;

c) ogni altro dato identificativo.

Il dichiarante deve indicare:

a) l’ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF;

b) il volume di affari IVA;

c) la percentuale del contributo modulare volontario, ove esercitata la relativa opzione. Il sistema informatico provvede al calcolo del contribuito soggettivo dovuto a saldo e del contributo integrativo dovuto a saldo, nonché del contributo modulare ove opzionato.

3. La Cassa può, inoltre, richiedere di indicare altri dati ritenuti utili dal Consiglio di Amministrazione.

4. Le modalità di invio telematico stabilite dal Consiglio di Amministrazione devono garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, oltre che l’identità del dichiarante.

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Art. 9 Sanzioni disciplinari

1. Trascorsi sessanta giorni dalla ricezione di una diffida notificata a cura della Cassa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna su casella di posta certificata, la perdurante omissione della comunicazione di cui all’art.7 viene segnalata dalla Cassa al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto ai fini della sospensione dello stesso dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell’Ordine con le forme del procedimento disciplinare e con l’applicazione dell’art.2 della Legge n.536/1949. La sospensione è revocata quando l’interessato dimostra di aver provveduto all’invio della comunicazione dovuta.

2. Nel caso di iscritti al solo Albo Speciale per il Patrocinio avanti le Corti Superiori, la segnalazione di cui al comma precedente va eseguita nei confronti del Consiglio Nazionale Forense.

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Art. 10 Modello 5 bis – Comunicazione per le Associazioni tra Professionisti

1. Gli obbligati alla comunicazione di cui all’art. 7 che compartecipino ad associazioni professionali, devono comunicare anche i redditi ed il volume d’affari della intera associazione, negli stessi termini previsti dal medesimo art. 7.

2. La comunicazione, da inviare con lettera raccomandata o in via telematica, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, può essere sottoscritta anche da uno solo degli associati, se obbligato ex art. 7, o da chi ne abbia la rappresentanza.

3. La comunicazione deve contenere:

a) la denominazione;

b) il cognome e nome di tutti gli associati, compresi quelli iscritti ad Albi, Elenchi o Registri diversi da quelli forensi;

c) l’ordine territoriale di iscrizione dei singoli associati;

d) la sede della associazione;

e) il numero di codice fiscale o di partita IVA della associazione;

f) il numero di codice fiscale dei singoli associati;

g) le quote di partecipazione agli utili dei singoli associati;

h) le quote di volume d’affari da attribuire ai singoli in conformità a quanto prescritto nell’art.18, quinto e sesto comma, del presente Regolamento.

4. Nella comunicazione per le associazioni, devono essere indicate le somme complessive di redditi o di volumi d’affari di competenza di tutti gli associati iscritti alla Cassa, esclusi gli associati non iscritti ad alcun titolo, in quanto non iscritti ad un Albo forense o Praticanti non iscritti alla Cassa; devono inoltre essere indicati i redditi e i volumi d’affari imputati ai singoli.

5. La quota di volume di affari per ogni singolo associato, è pari alla percentuale degli utili spettanti al singolo professionista, nel senso che essa va attribuita calcolando sul volume di affari complessivo le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili per gli associati.

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Art. 11 Elementi essenziali della comunicazione – Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero

1. La comunicazione priva di uno dei suoi elementi essenziali equivale a comunicazione omessa. Sono essenziali:

a) l’identificazione del dichiarante;

b) l’ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell’IRPEF;

c) l’ammontare del volume d’affari IVA.

2. La presentazione di dichiarazione in altra forma, se contenente i prescritti dati fiscali, è equiparata all’invio della comunicazione.

3. La comunicazione non è conforme al vero quando riporta come reddito denunciato ai fini dell’IRPEF o volume di affari IVA un importo diverso da quello dichiarato al fisco, salvo quanto previsto dai successivi artt.13 e 14 del presente Regolamento.

4. Quando, su istanza o ricorso dell’interessato, il Consiglio di Amministrazione ritenga che la difformità dal vero della comunicazione sia dovuta ad errore materiale o scusabile, non si fa luogo alla sanzione prevista dall’art.67 del presente Regolamento, salvo gli effetti dei ritardati pagamenti.

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Art. 12 Comunicazione del reddito professionale

1. La comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini dell’IRPEF deve riguardare il reddito prodotto nell’anno al quale la comunicazione si riferisce.

2. Il reddito dichiarato è quello risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche quale “reddito netto (o perdita) delle attività professionali”.

3. Per i componenti di associazioni di professionisti, il reddito dichiarato è quello di partecipazione imputato al singolo professionista nell’apposito modello della dichiarazione ai fini IRPEF. Nell’ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando alla associazione, sia in modo autonomo, il reddito da dichiarare è costituito dalla somma dei redditi dichiarati al fisco come reddito di partecipazione e come reddito individuale.

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Art. 13 Comunicazione del volume di affari

1. La comunicazione deve riguardare il volume di affari relativo all’anno precedente. L’importo da dichiarare è quello risultante dalla dichiarazione IVA, detratto l’importo del contributo integrativo. I contribuenti minimi di cui all’art.1, commi 96/117 della Legge n.244/2007 e successive modifiche devono dichiarare la somma complessiva dei corrispettivi lordi fatturati.

2. Qualora l’attività professionale venga svolta in forma di associazione professionale si applicano i criteri di cui al terzo comma dell’art.12 del presente Regolamento.

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Art. 14 Comunicazione delle definizioni per anni anteriori a seguito di accertamento

1. Con la comunicazione devono essere specificati, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati, i redditi professionali definiti a seguito di accertamento ai fini dell’IRPEF ed i volumi di affari definiti a seguito di accertamento ai fini dell’IVA nell’anno anteriore a quello nel quale viene inviata la comunicazione.

2. Nella dichiarazione del reddito e del volume di affari definiti, a seguito di accertamento, deve essere specificato l’anno di produzione a cui la definizione si riferisce.

3. Il pagamento dei contributi dovuti a seguito di definizione, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione ordinaria, deve essere eseguito entro gli stessi termini dei contributi dovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi, senza l’applicazione di penalità o interessi, se dichiarati e pagati tempestivamente e con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del Modello 5. La contribuzione di cui all’art.20 del presente Regolamento non subisce modificazioni a seguito di accertamento.

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Art. 15 Rettifica delle comunicazioni non conformi al vero

1. Coloro che, per qualunque motivo, abbiano reso alla Cassa una comunicazione non conforme al vero, possono provvedere alla rettifica dei dati errati entro novanta giorni dal termine di cui al primo comma dell’art.7 del presente Regolamento, inviando una nuova comunicazione.

2. Trascorso il termine di cui al comma precedente la rettifica sarà possibile solo se accompagnata da idonea documentazione fiscale.

3. Qualora la rettifica operata ai sensi del secondo comma comporti il versamento di maggiori contributi si applicano le disposizioni di cui all’art. 68 del presente Regolamento. Ai fini della contribuzione di cui all’art.20 del presente Regolamento la rettifica è irrilevante e non comporta alcun obbligo o facoltà di integrazione.

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TITOLO III Dei contributi

 

Art. 16 Tipologia dei contributi

Sono dovuti alla Cassa in forza di quanto disposto dall’art.1, terzo comma, del Decreto Legislativo n.509/1994 ed in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento i seguenti contributi:

a) contributo soggettivo di base e modulare;

b) contributo integrativo;

c) contributo di maternità

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Art. 17 Contributo soggettivo di base

1. Ogni iscritto alla Cassa è obbligato a versare, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IRPEF e dalle successive definizioni. Tale contributo, per l’anno 2019, è determinato come segue:

a) aliquota del 14,50% per reddito sino a euro 100.200,00;

b) aliquota del 3% per reddito eccedente euro 100.200,00.

2. Il contributo di cui al comma precedente, in considerazione delle esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale di Cassa Forense e di adeguatezza dei trattamenti, è rideterminato come segue per l’anno 2021, con aumento dell’aliquota al 15% e fermo restando la rivalutazione prevista dal terzo comma dell’art. 21 del presente Regolamento, a partire dall’anno 2022:

a) aliquota del 15% per reddito sino ad euro 105.000,00;

b) aliquota del 3% per reddito eccedente euro 105.000,00.

3. A partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione ovvero alla maturazione dell’ultimo supplemento ove previsto, i pensionati di vecchiaia, se iscritti ad un Albo forense e percettori di reddito da relativa attività, devono corrispondere il contributo di cui ai commi precedenti, sino al tetto reddituale fissato alla lettera a), in misura pari al 7,25% del reddito professionale netto ai fini IRPEF sino al 31 dicembre 2020 e del 7,50% a decorrere dall’1 gennaio 2021. Per la parte di reddito eccedente il tetto reddituale di cui alla lettera b) dei commi precedenti l’aliquota è del 3%.

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Art. 18 Contributo integrativo

1. Tutti gli Avvocati iscritti agli Albi nonché i Praticanti Avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA.

2. I contribuenti minimi di cui all’art.1, commi 96/117, della Legge n.244/2007 e successive modifiche devono applicare la maggiorazione in fattura commisurandola al corrispettivo lordo dell’operazione.

3. L’ammontare complessivo delle maggiorazioni, corrispondente alla somma ottenuta applicando la percentuale di cui all’ultimo comma del presente articolo sull’intero volume annuo di affari prodotto ovvero sul totale lordo delle operazioni fatturate nell’anno per i soggetti di cui al secondo comma, deve essere versato alla Cassa indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.

4. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del cliente.

5. Le Associazioni tra Professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi di Avvocato o Praticante iscritto alla Cassa.

6. L’ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari della associazione pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

7. Salvo quanto disposto dall’art.22 primo comma del presente Regolamento, la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 4%. Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è quindi soggetto all’IRPEF.

Art. 19 Contributo di maternità

Per la copertura finanziaria degli oneri di maternità ogni Avvocato o Praticante Avvocato iscritto alla Cassa è obbligato a versare un contributo annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art.83 del Decreto Legislativo n.151/2001 e successive modifiche, con la procedura prevista dall’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/94.

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Art. 20 Contributo soggettivo modulare volontario

1. Gli iscritti possono versare, in via volontaria ed eventuale, una ulteriore contribuzione dall’1% al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale di cui al precedente art.17, primo comma, lett. a) e secondo comma lett. a), destinata al montante individuale nominale su cui si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico.

2. I pensionati, con la sola eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dai versamenti di cui al presente articolo.

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Art. 21 Rivalutazione

1. I contributi minimi di cui all’art. 24 del presente Regolamento sono aumentati annualmente in proporzione alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’Istat per l’anno precedente, arrotondando i relativi importi ai 5 euro più vicini. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera entro il 28 febbraio di ciascun anno e la comunica ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/1994.

2. Gli aumenti hanno decorrenza dall’1 gennaio dell’anno della delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. Il tetto reddituale di cui all’art. 17, secondo comma, del presente Regolamento è aumentato annualmente, a partire dal 2022, in proporzione alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’Istat per l’anno precedente, arrotondando il relativo importo ai 50 euro più vicini. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera, entro il 28 febbraio di ciascun anno, e la comunica ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/1994.

4. Gli aumenti hanno decorrenza dall’1 gennaio dell’anno della delibera del Consiglio di Amministrazione.

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Art. 22 Variabilità dei contributi

1. In relazione alle esigenze di equilibrio finanziario della Cassa la percentuale del contributo soggettivo e del contributo integrativo, nonché l’entità dei contributi minimi, possono essere variate con delibera del Comitato dei Delegati adottata con la procedura di cui all’art.18 del Regolamento Generale. 2. La variazione avrà effetto dall’anno successivo all’approvazione ministeriale di cui all’art.3 del Decreto Legislativo n.509/1994.

Art. 23 Restituzione dei contributi

1. Tutti i contributi versati legittimamente a Cassa Forense non sono restituibili all’iscritto o ai suoi aventi causa, ad eccezione, a domanda, di quelli relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci in base alla normativa previgente e in particolare agli articoli 2 e 3 della Legge n. 319/1975.

2. Per quanto attiene la restituzione dei contributi ai superstiti dell’iscritto indicati all’art. 58 del presente Regolamento che non abbiano diritto alla pensione indiretta, in presenza di un’anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa del dante causa di almeno cinque anni, viene liquidata, a domanda, una somma pari ai contributi soggettivi versati di cui agli artt.17, 20 e 24 primo comma lett. a) del presente Regolamento maggiorati degli interessi legali calcolati dall’1 gennaio successivo al versamento.

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Art. 24 Contributi minimi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione

1. I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:

a) contributo minimo soggettivo: euro 2.875,00 per il 2019;

b) contributo minimo integrativo: euro 710,00 per il 2019;

c) contributo di maternità: euro 79,00 per il 2019.

2. Il contributo soggettivo minimo, di cui al primo comma, lett. a), è ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione alla Cassa, qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui agli artt.17 e 20 del presente Regolamento.

3. Il contributo minimo integrativo di cui al primo comma lett. b) non è dovuto per il periodo di praticantato, nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa in costanza di iscrizione all’Albo. Per i successivi quattro anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età. È, comunque, dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato.

4. I contributi minimi di cui al primo comma, lett. a) e b) sono esclusi a partire dall’anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. Sono, comunque, dovuti i contributi soggettivo ed integrativo nella misura percentuale prevista dal presente Regolamento nei confronti dei pensionati di vecchiaia che restano iscritti all’Albo degli Avvocati o all’Albo Speciale per il Patrocinio dinanzi le Giurisdizioni Superiori.

5. I contributi minimi di cui al primo comma, lett. a) e b), sono annualmente rivalutati con le modalità previste dall’art.21 del presente Regolamento. Il contributo di maternità di cui al primo comma, lett. c) viene annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n.151/2001, in relazione all’andamento della spesa per indennità di maternità.

6. Nei confronti di coloro che, alla data del 21 agosto 2014, data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione ex art 21, ottavo e nono comma Legge n.247/2012, erano già iscritti in un Albo forense ma non alla Cassa, le agevolazioni contributive di cui al presente articolo si applicano senza tenere conto dei limiti di età previsti.

7. Il contributo integrativo minimo di cui al primo comma, lett. b) non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022. Anche per tali anni resta comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% sull’effettivo volume di affari IVA dichiarato.

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Art. 25 Riscossione dei contributi minimi

1. La riscossione dei contributi minimi, dovuti ai sensi dell’art. 24 del presente Regolamento, viene effettuata nel corso dello stesso anno di competenza secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

2. In deroga a quanto sopra previsto e limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, a decorrere dall’anno 2014 il contributo minimo soggettivo è riscosso per la metà nello stesso anno di competenza. Il restante importo, se e in quanto dovuto sulla base del successivo art.26, deve essere considerato a tutti gli effetti quale contributo in autoliquidazione e riscosso con le modalità e termini di cui al successivo art.28 del presente Regolamento.

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Art. 26 Ulteriori agevolazioni in riferimento ai redditi

1. A decorrere dall’anno 2014 e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a euro 10.300 di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell’art.24, primo comma lett. a) e secondo comma del presente Regolamento, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all’importo stabilito dalla predetta norma.

2. L’agevolazione di cui al comma che precede non si applica per gli anni di retrodatazione e di iscrizione facoltativa chiesti ai sensi degli artt.3 e 5 del presente Regolamento che restano interamente sottoposti alla specifica disciplina ivi prevista.

3. Chi si avvale della facoltà di cui al primo comma avrà riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell’intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, sia ai fini del calcolo della stessa, ai sensi dell’art.47, quarto comma del presente Regolamento, ferma restando la media reddituale di riferimento calcolata sull’intera vita professionale.

4. Per coloro che si avvalgono della facoltà di cui ai commi precedenti resta comunque garantita la copertura assistenziale per l’intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto.

5. Nei casi di cui al primo comma del presente articolo è data, comunque, facoltà, su base volontaria e sempre nell’arco temporale massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità, fino al raggiungimento dell’intero importo previsto dall’art.24, primo e secondo comma del presente Regolamento per l’attribuzione delle intere annualità di contribuzione, sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, sia ai fini del calcolo della stessa.

6. Il Comitato dei Delegati può adeguare ogni quattro anni a partire dal 2019 la soglia reddituale e il periodo temporale di cui al primo comma del presente articolo. La relativa delibera è sottoposta all’approvazione dei Ministeri Vigilanti.

7. Ai versamenti volontari di cui al precedente quinto comma, integrativi del contributo soggettivo minimo, verrà applicato il solo interesse in misura dell’1,50% annuo o, se superiore, in misura pari al tasso legale, a partire dall’1 gennaio del secondo anno successivo a quello di competenza.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli artt.3 e 4 del presente Regolamento e ai titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri Enti.

9. A partire dal 21 agosto 2014 la Cassa non potrà dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale, né procedere a revisioni a norma dell’art.3 della Legge n.319/1975 e successive modifiche.

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Art. 27 Esoneri temporanei dal versamento dei contributi minimi

1. Nei casi previsti dal settimo comma dell’art.21 della Legge n.247/2012 è possibile chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali. La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi del precedente art.25 cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell’effettivo reddito professionale e volume di affari prodotti dall’iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purché il pagamento avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa.

2. Nei soli casi di maternità o adozione l’esonero di cui al comma precedente può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi. Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell’evento.

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Art. 28 Modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione

1. Il pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione e calcolati ai sensi dei commi che seguono deve essere eseguito, con le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento eventualmente modificati dal Consiglio di Amministrazione, arrotondando gli importi dovuti all’euro più vicino.

2. Il pagamento non è dovuto ove l’eccedenza non superi i dieci euro.

3. Il pagamento dei contributi di cui agli artt.17,18 e 20 del presente Regolamento dovuto in autoliquidazione deve essere eseguito con versamenti distinti. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di individuare modalità di pagamento specifiche per il versamento del contributo soggettivo di base e modulare volontario.

4. Nel caso di appartenenza ad Associazione di Professionisti, il pagamento dei contributi deve essere eseguito da ogni singolo associato, per l’importo da ciascuno di essi dovuto.

5. L’omissione o il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti legittima la Cassa a provvedere alla riscossione di quanto dovuto a mezzo dei ruoli, o a mezzo di altri strumenti ritenuti idonei, con l’aggiunta degli interessi e delle sanzioni. La procedura di riscossione deve essere preceduta dalla trasmissione da parte della Cassa di un avviso bonario che inviti l’iscritto a un versamento diretto in alternativa all’iscrizione al ruolo, ferme restando le altre modalità previste dal Titolo VI del presente Regolamento.

6. Il mancato o incompleto versamento della contribuzione volontaria modulare non costituisce inadempimento e non è sanzionato. Il pagamento inferiore o superiore a quanto dichiarato nella comunicazione obbligatoria, purché contenuto nei limiti di cui all’art.20, primo comma del presente Regolamento, verrà comunque utilizzato per la formazione del montante individuale dell’iscritto previsto dal successivo art.49. Per la contribuzione volontaria di cui all’art.20 non è consentito il pagamento tardivo e le somme corrisposte a tale titolo successivamente alla scadenza, salvo quanto previsto all’art.

7, terzo comma del presente Regolamento, vengono restituite. 7. Salvo quanto previsto al primo comma, ciascun iscritto alla Cassa entro il 31 luglio di ogni anno deve provvedere al pagamento di una rata di acconto, detratti i contributi minimi versati, da computarsi sulla determinazione definitiva dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 17 e 18 del presente Regolamento, pari al 50% delle somme dovute.

8. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, gli iscritti all’Albo, che non siano ancora iscritti alla Cassa, dovranno provvedere al pagamento di una rata di acconto da computarsi sulla determinazione definitiva del contributo integrativo dovuto, ai sensi dell’art. 18, pari al 50% della somma dovuta.

9. Qualora il versamento dell’acconto di cui ai commi 7 e 8 risulti inferiore alla misura ivi prevista, entro un margine del 5%, e sia successivamente compensato nei termini previsti dal successivo decimo comma, non si dà luogo all’applicazione delle sanzioni.

10. Gli obbligati all’invio della comunicazione devono calcolare l’ammontare dei contributi ai sensi degli artt.17 e 18 ed eventualmente dell’art.20 del presente Regolamento e devono indicarne l’ammontare complessivo. Essi devono, altresì, indicare la misura delle quote dei contributi minimi pagati dell’anno di competenza ai sensi dell’art.24 del presente Regolamento e della prima rata versata in autoliquidazione nei termini di cui al settimo e ottavo comma che precedono. La somma risultante, detraendo i contributi pagati da quelli dovuti, comprensiva dell’intero importo di cui al contributo volontario ex art.20, dovrà essere corrisposta entro il 31 dicembre dell’anno in cui la comunicazione deve essere inviata.

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Art. 29 Effetti della intervenuta prescrizione dei contributi

1. Sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un’omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti per intervenuta prescrizione.

2. I contributi soggettivi versati per gli anni considerati inefficaci ai sensi del comma precedente sono, a richiesta, rimborsabili a norma dell’art.22 della Legge n.576/1980, salvo che l’interessato, nel caso di omissione contributiva parziale, si avvalga dell’istituto della rendita vitalizia disciplinato dal successivo articolo.

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Art. 30 Rendita vitalizia

1. Il soggetto che, con riferimento a periodi di iscrizione alla Cassa sia incorso in omissione parziale di contributi dovuti, a qualsiasi titolo, e che non possa più versarli per intervenuta prescrizione, è ammesso, a richiesta, alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari al beneficio pensionistico riferito agli anni di anzianità relativi alla contribuzione parzialmente omessa, utile anche alla maturazione del diritto a pensione.

2. A tale facoltà, con le medesime modalità, sono ammessi anche i superstiti aventi diritto a pensione, a condizione che non sia intervenuta la decadenza dell’iscritto ai sensi del successivo tredicesimo comma. 3. Per la costituzione della rendita vitalizia il richiedente deve corrispondere alla Cassa Forense un importo pari alla riserva matematica, calcolato secondo le indicazioni contenute nel D.M. 28 Luglio 1992 (e successive modificazioni) per il computo della riserva matematica di cui all’art.2 della Legge n.45/1990, necessario al finanziamento del maggior onere di pensione e riproporzionato in base alla quota di contributo non versato rispetto all’intero contributo dovuto secondo la seguente relazione:

riserva matematica

4. Il calcolo della riserva matematica è effettuato con riferimento alla data della domanda, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio.

5. In ogni caso l’importo della riserva matematica da versare da parte dell’iscritto per la costituzione della rendita vitalizia non può essere inferiore a quanto dovuto dallo stesso per contributi non pagati, sanzioni ed interessi, come determinati ai sensi del presente Regolamento.

6. La domanda, a pena di decadenza, deve essere inviata nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale la Cassa Forense dà notizia all’interessato delle omissioni contributive prescritte con specifica indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, nonché degli effetti stabiliti all’art.29 e al successivo tredicesimo comma del presente articolo e comunica al richiedente l’importo da versare per la costituzione della rendita vitalizia calcolato secondo quanto disposto dai precedenti terzo, quarto e quinto comma, indicando il termine di pagamento di cui al successivo decimo comma del presente articolo.

7. La domanda può altresì essere proposta dall’iscritto in ogni tempo antecedente il ricevimento della comunicazione di cui al comma che precede.

8. La domanda di ammissione all’istituto della rendita vitalizia deve avere per oggetto tutti i periodi per i quali sussistono omissioni contributive prescritte alla data della sua presentazione e non può essere proposta in modo parziale.

9. Il termine per la conclusione dell’istruttoria di pensione è sospeso durante l’espletamento della pratica di costituzione della rendita vitalizia.

10. Il richiedente deve provvedere al pagamento integrale ed in unica soluzione dell’ammontare necessario alla costituzione della rendita vitalizia nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai precedenti sesto e settimo comma del presente articolo, a pena di decadenza del beneficio.

11. L’integrale e tempestivo pagamento dell’importo dovuto a titolo di riserva matematica nel termine stabilito dal precedente comma, dà diritto, all’atto del pensionamento, ad una rendita vitalizia reversibile, la quale integra la pensione ed è soggetta al medesimo regime fiscale e previdenziale di quest’ultima, ivi compresa la rivalutazione ISTAT annuale.

12. La rendita vitalizia decorre dalla data di maturazione del diritto a pensione, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, se questa sia posteriore alla maturazione predetta. 13. Decorso inutilmente il termine stabilito per la presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia reversibile, o allorché la domanda non sia seguita dall’integrale pagamento nel termine stabilito, l’interessato decade dal beneficio

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TITOLO IV Degli istituti particolari

CAPO I Del riscatto

Art. 31 Soggetti legittimati

1. Chi è iscritto alla Cassa e in regola con l’invio delle comunicazioni di cui al precedente art. 7 e con le contribuzioni previste dagli artt. 17 e 18 può esercitare il diritto di riscatto degli anni indicati nel successivo art.32.

2. Il riscatto può inoltre essere esercitato: a) da chi è stato cancellato dalla Cassa, ma conservi il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi degli articoli 44 e 45 del presente Regolamento e sia in regola con quanto prescritto nel precedente primo comma; b) dai titolari di pensione di inabilità; c) dai superstiti che possono con il riscatto conseguire il diritto alla pensione indiretta, sempre che la posizione dell’iscritto sia in regola con quanto previsto dal precedente primo comma.

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Art. 32 Anni riscattabili

1. Possono essere riscattati:

a) il periodo del corso legale di Laurea in Giurisprudenza;

b) il periodo del servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;

c) i periodi di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;

d) il periodo di servizio militare prestato in guerra;

e) il periodo di praticantato, anche se svolto all’estero, purché ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica, per non più di tre anni.

2. Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni a discrezione dell’interessato e può essere esercitato solo per anni interi e non coincidenti (neppure parzialmente) tra di loro e con anni di iscrizione alla Cassa Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria per le quali possa essere richiesta l’applicazione della Legge n.45/1990.

3. Fermo restando quanto stabilito al secondo comma circa la non coincidenza dei periodi, nel caso in cui il servizio militare sostitutivo o equiparato sia stato effettuato contemporaneamente all’iscrizione all’Università e questa abbia avuto una durata superiore al periodo del corso legale di Laurea, il periodo complessivo ammesso a riscatto non può superare la somma degli anni di durata del corso legale in Giurisprudenza e del servizio militare, sostitutivo o equiparato.

4. Sono riscattabili anche gli anni per i quali sia già stata esercitata la facoltà di riscatto in forza dell’art.5, secondo comma, della Legge n.798/1965, dell’art.8 della Legge n.319/1975 e dell’art.26 della Legge n.576/1980. I versamenti a suo tempo effettuati, maggiorati degli interessi legali, sono in tal caso portati in compensazione con le somme dovute per contributo di riscatto.

 5. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti le frazioni di anno sono considerate anni interi.  

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Art. 33 Effetti del riscatto

1. Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione e integrale contribuzione pari al numero degli anni riscattati.

2. Gli anni riscattati non influiscono, tuttavia, nell’anticipare l’iscrizione al quarantesimo anno di età se essa è avvenuta posteriormente. È fatta salva l’applicazione dell’art. 4 del presente Regolamento.

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Art. 34 Contribuzione dovuta – Riserva matematica

1. L’iscritto che viene ammesso al riscatto deve pagare alla Cassa un contributo di importo tale da assicurare in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato.

2. L’onere del riscatto è pari alla riserva matematica determinata con i criteri ed i coefficienti utilizzati dalla Legge n.45/1990 approvati con D.M. 28 luglio 1992 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - pubblicato in G.U. n.200 del 26 agosto 1992 e aggiornati con Ministeriale MA004.A007.11433-AV-L-109 del 26 febbraio 2014.

3. Tale onere non può comunque essere inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo pari alla misura dei contributi minimi di cui all’art.24, primo comma lett. a) e b) del presente Regolamento, previsti per l’anno di presentazione della domanda.

4. Per il periodo dal 2018 al 2022, il contributo integrativo minimo di riferimento per il calcolo dell’onere di cui al comma precedente è pari a quello dovuto per l’anno 2017, ovvero euro 710,00.

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Art. 35 Presentazione della domanda

1. La domanda di riscatto deve essere presentata in via telematica ovvero su apposito modulo predisposto dalla Cassa, nel quale debbono essere indicati:

a) le generalità dell’iscritto;

b) il reddito netto professionale e il volume d’affari IVA relativi agli anni precedenti la domanda se ancora non comunicati;

c) la certificazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere il riscatto;

d) la dichiarazione che non sussistono impedimenti di cui al precedente art.32, secondo comma;

e) la dichiarazione di non aver usufruito del riscatto previsto dall’art.24 della Legge n.141/1992 presso altra Cassa o altro Ente Previdenziale.

2. La domanda deve, inoltre, contenere la dichiarazione di assunzione di responsabilità ai sensi degli artt.75 e 76 del Decreto Presidente della Repubblica n.445/2000.

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Art. 36 Deliberazione sulla domanda

La Giunta Esecutiva delibera in merito alla domanda di riscatto entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda stessa, corredata della documentazione necessaria.

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Art. 37 Pagamento dei contributi

1. Il pagamento dei contributi, determinati dalla Giunta Esecutiva con il provvedimento di ammissione ai riscatti, deve essere eseguito in unica soluzione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione della Giunta Esecutiva.

2. L’interessato, entro il termine previsto per il pagamento, può presentare alla Cassa domanda, da inviarsi tramite PEC ovvero con lettera raccomandata, con la quale comunica l’importo che intende versare subito ed il numero di anni nei quali intende rateizzare l’importo residuo per non più di dieci anni. In tal caso saranno dovuti gli interessi nella misura del 1,50% annuo, ovvero nella misura del tasso legale vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto, se superiore. Il tasso così determinato resterà fermo per l’intero periodo della rateazione stessa.

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Art. 38 Presentazione domanda di pensione in caso di riscatto

La domanda di pensione, il cui diritto viene acquisito in conseguenza dell’esercizio del riscatto, non può, comunque, essere presentata e la pensione non può, di conseguenza, essere liquidata prima dell’avvenuto pagamento integrale della somma determinata dalla Giunta Esecutiva. In caso di pagamento rateizzato di cui al precedente articolo, l’interessato dovrà provvedere al pagamento integrale del residuo ancora dovuto a saldo.

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Art. 39 Irrinunciabilità del riscatto

1. Nel caso di pagamento integrale del riscatto l’avente diritto, o i suoi superstiti, non potranno più rinunciare al riscatto medesimo.

2. Nel caso di pagamento parziale verranno considerati utili soltanto gli anni per i quali sia stato interamente corrisposto l’onere di riscatto.

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Art. 40 Decorrenza della pensione e ricalcolo a seguito del riscatto

1. Nel caso in cui i requisiti per la liquidazione della pensione vengano perfezionati con l’esercizio del riscatto, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto.

2. L’eventuale effetto del ricalcolo della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto.

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CAPO II DELLA RICONGIUNZIONE E DELLA TOTALIZZAZIONE

Art. 41 Ricongiunzione

1. Nei termini e con le modalità di cui alla Legge n.45/1990 e relative circolari attuative è data facoltà all’iscritto alla Cassa, nonché a chi sia titolare di pensione d’anzianità, di avvalersi dell’istituto della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso un’unica gestione previdenziale.

2. Analoga facoltà è concessa ai superstiti entro i due anni dal decesso dell’iscritto.

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Art. 42 Totalizzazione

1. Nei termini e con le modalità di cui al Decreto Legislativo n.42/2006 e successive modifiche, l’avente diritto può avvalersi dell’istituto della totalizzazione, cumulando periodi assicurativi non coincidenti tra loro, maturati presso gestioni previdenziali diverse, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico.

2. Analoga facoltà è concessa ai superstiti, ancorché il congiunto sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

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TITOLO V Delle prestazioni previdenziali

 

Art. 43 Prestazioni previdenziali

1. La Cassa corrisponde le seguenti prestazioni previdenziali:

a) pensione di vecchiaia;

b) pensione di vecchiaia anticipata;

c) pensione di anzianità;

d) pensione di invalidità;

e) pensione di inabilità;

f) pensione di reversibilità;

g) pensione indiretta;

h) pensione di vecchiaia contributiva;

i) prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia.

2. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

3. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate nelle lettere b), d), e) ed h) e dal primo del mese successivo all’evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a), f) e g).

4. L’erogazione delle pensioni di anzianità, di cui al primo comma, lettera c), avverrà dai termini previsti dal sesto ed ottavo comma dell’art.59 della Legge n.449/1997.

5. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano, per intero, l’anno solare in cui ha avuto decorrenza l’iscrizione e l’anno in cui si maturano i requisiti per l’ammissione al trattamento.

6. I trattamenti conseguiti a seguito di totalizzazione o cumulo sono disciplinati dall’apposita normativa speciale. 7. Gli anni oggetto di riscatto e ricongiunzione, regolarmente adempiuti, sono equiparati ad ogni effetto agli anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

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Art. 44 Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti:

a) dall’1 gennaio 2019, sessantanove anni di età e almeno trentaquattro anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa; b) dall’1 gennaio 2021, settanta anni di età e almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

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Art. 45 Pensione di vecchiaia anticipata

È facoltà dell’iscritto anticipare, rispetto a quanto previsto dall’articolo precedente, il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermo restando i requisiti dell’anzianità di iscrizione e integrale contribuzione di cui al precedente art.44 del presente Regolamento. In tal caso il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione dell’istanza, ovvero dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti minimi previsti, ove non già maturati al momento dell’invio della domanda.

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Art. 46 Misura della pensione

Le pensioni di vecchiaia di cui ai precedenti artt.44 e 45 sono costituite dalla somma di due distinte quote confluenti in un trattamento unitario. Una prima quota, detta di base, calcolata secondo il criterio retributivo previsto dal successivo art.47 ed una seconda quota, detta modulare, calcolata secondo il criterio contributivo previsto dal successivo art.49.

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Art. 47 Determinazione della quota base

1. Per coloro che maturano i requisiti dall’1 gennaio 2013, salvo quanto previsto per il periodo transitorio di cui all’art.61 del presente Regolamento, la quota di base della pensione di vecchiaia è calcolata sulla media dei redditi professionali, rivalutati come previsto al successivo settimo comma, dichiarati dall’iscritto ai fini IRPEF, per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all’anno antecedente a quello della decorrenza del trattamento pensionistico.

2. Ai fini della determinazione del trattamento si considerano soltanto gli anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione. Per il calcolo della media si considera soltanto la parte di reddito professionale compresa entro il tetto reddituale di cui al precedente art.17, primo comma lettera a) e secondo comma lettera a) del presente Regolamento.

3. E’ fatto salvo quanto stabilito dal presente Regolamento in ordine al recupero di anni resi inefficaci per intervenuta prescrizione a seguito di versamenti parziali.

4. L’importo medio, così determinato, viene moltiplicato, per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione, per un coefficiente dell’1,40%.

5. A decorrere dal 2021, il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva all’esame del bilancio tecnico triennale da parte del Comitato dei Delegati e nell’eventualità di mutate caratteristiche demografiche della categoria, provvede alla rideterminazione del coefficiente di cui al comma precedente, adeguandolo alla variazione intervenuta nella speranza di vita della popolazione attiva degli iscritti alla Cassa.

6. La delibera di cui al comma precedente viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell’art.3, secondo comma del Decreto Legislativo n.509/1994.

7. I redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo, sono rivalutati in base alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevata dall’Istat di cui all’art. 60. A tal fine il Consiglio di Amministrazione redige, entro il 28 febbraio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall’Istat, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno. La delibera viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell’art.3, secondo comma del Decreto Legislativo n.509/1994.

8. In caso di anticipazione della pensione ai sensi dell’art.45 del presente Regolamento, l’importo della quota di base, calcolata secondo i criteri previsti dal precedente quarto comma, verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto all’art.44. La riduzione di cui innanzi non si applica ove l’iscritto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno quaranta anni.

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Art. 48 Integrazione al trattamento minimo

1. Su domanda dell’avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo di cui agli artt.47, 49 e 61 del presente Regolamento la pensione annua sia inferiore ad euro 11.949,00, preso come base l’anno 2019, è corrisposta un’integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo.

2. Tale importo è rivalutato annualmente con i criteri di cui all’art.60. È escluso ogni collegamento automatico di tale importo minimo con il contributo soggettivo minimo.

3. L’integrazione al trattamento minimo compete solo nell’ipotesi in cui il reddito complessivo dell’iscritto e del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al triplo del trattamento minimo. Essa compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a tre volte il trattamento minimo di cui sopra, salvo quanto previsto al successivo quarto comma del presente articolo.

4. Ai fini del computo del reddito massimo di cui sopra non si considerano il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, anche se imputabile al coniuge, il trattamento di fine rapporto e le erogazioni ad esso equiparate. Per i fini di cui alla presente normativa si considera la media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti quello per il quale si chiede l’integrazione al trattamento minimo della pensione.

5. All’atto della presentazione della domanda di integrazione al trattamento minimo il richiedente dovrà sottoscrivere autocertificazione relativa ai requisiti reddituali di cui ai precedenti commi, impegnandosi a comunicare le variazioni che comportino la perdita del diritto all’integrazione. In ogni caso ogni tre anni il pensionato dovrà ripetere la domanda di integrazione con le modalità di cui sopra.

6. La quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l’integrazione al trattamento minimo della pensione.

7. Qualora risulti che il pensionato abbia ricevuto l’integrazione al minimo a seguito di dichiarazioni non rispondenti al vero, egli è tenuto, oltreché alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi, al pagamento di una sanzione, come prevista dal comma successivo.

8. La sanzione di cui al comma precedente è pari al 30% delle somme lorde indebitamente percepite, ferme le eventuali sanzioni previste dalle leggi penali.

9. In caso di anticipazione della pensione ai sensi degli artt. 45 e 47 ultimo comma, l’importo annuo integrato al minimo verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto dall’art. 44. La riduzione di cui innanzi non si applica ove l’iscritto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno quaranta anni.

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Art. 49 Determinazione della quota modulare

1. La quota modulare della pensione di vecchiaia è determinata secondo il metodo di calcolo contributivo definito dalla Legge n.335/1995 e dal presente articolo. Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi versati dall’iscritto a titolo di quota modulare. Il montante contributivo individuale è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell’1,5%. Tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente 10% del rendimento non attribuito all’iscritto.

2. All’atto del pensionamento il montante viene trasformato in rendita secondo i seguenti criteri: − per i primi tre anni di applicazione decorrenti dal 2010, utilizzando i coefficienti per età, come previsti dalla Legge n.335/1995 e successive modifiche ed in uso presso gli Enti di cui al Decreto Legislativo n.103/96; − successivamente utilizzando coefficienti per età costruiti tenendo conto delle particolari caratteristiche demografiche della categoria e dei conseguenti effetti attuariali, come risultanti dalla redazione dei bilanci tecnici.

3. In caso di anticipazione della pensione di cui all’art.45 del presente Regolamento, la quota modulare non sarà soggetta ad alcuna riduzione.

4. Il mancato pagamento della quota modulare volontaria non comporta l’inefficacia dell’anno ai fini pensionistici.

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Art. 50 Pensione di anzianità

1. La pensione di anzianità, calcolata con i criteri previsti dagli artt. 47, 48 e 49 è corrisposta, a domanda dell’interessato, a colui che abbia maturato i seguenti requisiti: - dall’1 gennaio 2020, sessantadue anni di età e almeno quaranta anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

2. La corresponsione della pensione è in ogni caso subordinata alla cancellazione dall’Albo degli Avvocati e dall’Albo Speciale per il Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori. Essa è incompatibile con la reiscrizione ad uno degli Albi suddetti. Verificatasi l’incompatibilità, la pensione di anzianità è sospesa sino all’eliminazione della relativa causa, con diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dall’insorgere della incompatibilità stessa.

Art. 51 Pensione di vecchiaia contributiva

1. Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non abbiano maturato l’anzianità prevista dall’art.44 del presente Regolamento, ma con più di cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione e che non si siano avvalsi dell’istituto della ricongiunzione verso altro Ente previdenziale ovvero della totalizzazione o del cumulo, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo.

2. Il calcolo della quota di base della pensione è effettuato secondo i criteri previsti dalla Legge n.335/1995 e successive modifiche in rapporto al montante contributivo formato dai contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all’art 17 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a) del presente Regolamento, nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscatto e/o di ricongiunzione. La pensione di vecchiaia contributiva non prevede la corresponsione dell’integrazione al minimo di cui all’art.48.

3. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell’art.49 del presente Regolamento.

4. I contributi versati per gli anni dichiarati inefficaci ai sensi degli artt.2 e 3 della Legge n.319/1975 non concorrono a formare il montante contributivo.

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Art. 52 Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni: a) la capacità dell’iscritto all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanente e totale; b) l’iscritto abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa e l’iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.

2. Per il calcolo della quota di base della pensione si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 primo comma del presente Regolamento.

3. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo di anni: - trentanove dall’1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020 - quaranta dall’1 gennaio 2021.Ove la liquidazione avvenga per quote, come previsto dall’art.61 del presente Regolamento, gli anni aggiunti vengono calcolati nell’ultima quota.

4. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell’art.49 del presente Regolamento.

5. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi professionali ed è sospesa in caso di nuova iscrizione, fatto salvo il diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dalla data della reiscrizione.

6. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione la Cassa può, in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza della condizione di inabilità.

7. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

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Art. 53 Forma della domanda della pensione di inabilità

Alla domanda di pensione di inabilità deve essere allegato il certificato medico motivato accertante l’incapacità totale e permanente all’esercizio professionale, la indicazione della causa e l’epoca del suo insorgere. Nell’ipotesi di infortunio vanno, altresì, allegati tutti gli elementi necessari per il diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile del danno, dell’eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori nonché la documentazione comprovante lo stato dell’eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto dall’istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell’interessato.

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Art. 54 Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all’art. 52, primo comma lettera b) del presente Regolamento.

2. Sussiste il diritto a pensione anche quando l’infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistono al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della quota di base della pensione è pari al 70% di quella risultante dall’applicazione dell’art.47 del presente Regolamento e non può essere inferiore al 70% della pensione prevista dal successivo art.48 primo comma del presente Regolamento per l’anno della decorrenza. La quota modulare verrà liquidata, a norma dell’art.49 del presente Regolamento, al compimento dell’età anagrafica prevista dall’art.44 del presente Regolamento o al momento della cancellazione del pensionato da tutti gli Albi, se antecedente.

4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all’atto della concessione siano state dichiarate revisionabili, la persistenza dell’invalidità e, tenuto conto anche dell’esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l’invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte.

5. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

6. Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l’esercizio della professione ed abbia maturato il diritto ad una delle pensioni di vecchiaia o di anzianità, può chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa istanza, la corresponsione del trattamento in sostituzione della pensione di invalidità.

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Art. 55 Forma della domanda della pensione di invalidità

Alla domanda di pensione di invalidità deve essere allegato il certificato medico motivato accertante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, l’indicazione della causa, l’epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi. Nell’ipotesi di infortunio vanno, altresì, allegati tutti gli elementi necessari per il diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile del danno, dell’eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori, nonché la documentazione comprovante lo stato dell’eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell’ammontare dell’indennità ricevuta dall’istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell’interessato.

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Art. 56 Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità

1. Per l’accertamento dello stato di inabilità o di invalidità il richiedente viene sottoposto a visita da parte di una Commissione Medica Distrettuale presieduta da un Medico specialista in Medicina Legale o Medicina del Lavoro o da un Docente Universitario o da un Primario Ospedaliero o dal Medico Provinciale, ed è inoltre composta da altri due Sanitari particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti denunciate. I componenti della Commissione Medica Distrettuale sono nominati, su delega del Presidente della Cassa, da un componente il Comitato dei Delegati eletto nel Collegio in cui è compreso l’Ordine Forense al quale è iscritto il richiedente. I nominativi dei componenti della Commissione vengono comunicati immediatamente al Presidente della Cassa. Nel caso che il Delegato non provveda alla nomina della Commissione entro trenta giorni dal ricevimento dell’incarico, vi provvederà direttamente il Presidente. Il Delegato, incaricato della Cassa, ha la più ampia facoltà di iniziativa, di controllo e di segnalazione.

2. In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in maniera inequivoca dalla documentazione allegata alla domanda e come tale riconosciuta dal Medico fiduciario della Cassa, la Giunta può provvedere senza ulteriore istruzione.

3. Il richiedente ha facoltà di farsi assistere a sue spese, davanti alla Commissione, previa comunicazione alla Commissione stessa ed al Delegato, da un proprio consulente di parte, che potrà presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla Commissione.

4. La Commissione Medica deve inviare alla Cassa, entro il termine di tre mesi dalla nomina, il formulario contenente l’indicazione e la descrizione dell’infermità riscontrata, la percentuale di invalidità e la valutazione motivata:

a) per la pensione di inabilità della esclusione permanente e totale della capacità dell’iscritto all’esercizio professionale;

b) per la pensione di invalidità della sussistenza o meno della riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica del richiedente;

c) in ogni caso, il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità o di invalidità. La Commissione Medica potrà altresì corredare la sua relazione con gli originali degli accertamenti eseguiti (radiografie, elettrocardiogrammi, analisi di laboratorio, ecc.) con tutti i documenti prodotti dal richiedente con gli eventuali rilievi del consulente tecnico di parte. La Commissione decade automaticamente ove non provveda, senza giustificato motivo, agli adempimenti di cui sopra, nel termine indicato. In tal caso il Delegato incaricato, su richiesta del Presidente della Cassa, nomina altra Commissione.

5. La Giunta Esecutiva, esaminata la domanda corredata dalla relazione della Commissione Medica, delibera sulla concessione. Nei casi in cui la Giunta ritenga necessario acquisire un ulteriore parere medico il Presidente nomina un Medico fiduciario tra Specialisti in Medicina Legale o in Medicina del Lavoro o tra Docenti Universitari. Il provvedimento di concessione della pensione viene comunicato all’interessato. Per il caso di domanda di inabilità, il pensionato, entro il termine di tre mesi dal ricevimento della comunicazione, deve cancellarsi dagli Albi, se non l’ha già fatto. Qualora la cancellazione non abbia luogo nel termine sopra indicato, la Giunta Esecutiva provvede a revocare la concessione.

6. La revisione prevista dal precedente comma 4 lettera c) per le pensioni di inabilità e l’accertamento della persistenza della invalidità previsto dall’art. 54, quarto comma del presente Regolamento per le pensioni di invalidità che all’atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, avvengono con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti.

7. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione da parte della Giunta Esecutiva deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con PEC o con raccomandata a.r. con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Col ricorso, l’interessato può richiedere di essere sottoposto a visita da parte della Commissione Medica di appello. La visita da parte della Commissione Medica di appello può essere disposta tanto dal Presidente della Cassa, dopo la proposizione del ricorso, quanto dal Consiglio di Amministrazione in sede di esame di questo. Anche avverso i provvedimenti di revoca, di modifica e di sospensione della pensione, emanati dalla Giunta Esecutiva in forma motivata, è ammesso ricorso, con le modalità e nei termini sopra indicati al Consiglio di Amministrazione.

8. Il Presidente della Cassa nomina, tra i Medici specialisti in Medicina Legale o del Lavoro del Distretto sanitario di appartenenza del richiedente, il Presidente della Commissione il quale, a sua volta, nominerà gli altri due componenti fra i Medici Specialisti nelle patologie denunciate dal ricorrente. Quest’ultimo ha facoltà di farsi assistere, anche in questa sede e a proprie spese, da un consulente di parte.

9. Le spese mediche della Commissione Distrettuale, dei Medici fiduciari della Cassa, della Commissione di appello, nonché quelle relative agli accertamenti medici, sono a carico della Cassa.

10. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma lo stato di inabilità o invalidità possa essere accertato attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione potrà essere adottato a posteriori, anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore del coniuge superstite e dei figli minori. La Giunta Esecutiva vi provvede sentito il Medico fiduciario. I superstiti aventi diritto alla reversibilità della pensione possono proporre ricorso ai sensi del settimo comma che precede.

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Art. 57 Esclusione, revoca e riduzione delle pensioni di invalidità e di inabilità – Surroga della Cassa

1. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità ed invalidità non sono concesse e, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta. Sono, invece, proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto.

2. In caso di inabilità o invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell’art.1916 del Codice Civile, in concorso con l’assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga.

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Art. 58 Pensioni di reversibilità e indirette

1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite, dei figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro o a figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, nelle seguenti percentuali:

a) del 60% al solo coniuge; dell’80% al coniuge con un solo figlio; del 100% al coniuge con due o più figli;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60% ad un solo figlio; dell’80% a due figli; del 100% a tre o più figli.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente la pensione di invalidità si considera aumentata di tre settimi relativamente alla quota base determinata ai sensi dell’art.47 del presente Regolamento.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al primo comma, al coniuge superstite ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempre che quest’ultimo abbia maturato almeno dieci anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa. Essa spetta nelle percentuali di cui al primo comma lettere a) e b) su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di:

- trentanove dall’1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020;

- quaranta dall’1 gennaio 2021. 57 Ove la liquidazione avvenga per quote, come previsto dall’art.61 del presente Regolamento, gli anni aggiunti vengono calcolati nell’ultima quota. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell’art.49 del presente Regolamento.

4. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l’iscrizione era cessata al momento del decesso, purché la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso. 5. L’ammontare complessivo della quota di base del trattamento non può essere inferiore al trattamento integrato al minimo pensionistico di cui all’art.48 primo comma del presente Regolamento, previsto per l’anno di decorrenza.

5. L’ammontare complessivo della quota di base del trattamento non puòessere inferiore al trattamento integrato al minimo pensionistico di cuiall’art.48 primo comma del presente Regolamento, previsto per l’annodi decorrenza.

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Art. 59 Prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia

1. I pensionati di vecchiaia di cui agli artt.44, 45 e 51 iscritti in un Albo forense e percettori di reddito da attività professionale, che hanno versato il contributo soggettivo dovuto ai sensi dell’art.17 terzo comma a partire dal reddito professionale dichiarato per l’anno 2013 hanno diritto ad una prestazione contributiva, calcolata su una quota del reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale indicato nell’art.17, primo comma lettera a) e secondo comma lettera a) del presente Regolamento. Detta quota sarà pari al 2% sino all’anno 2016; al 2,25% sino all’anno 2020 e al 2,50% dall’anno 2021. La quota versata e non valorizzata sarà destinata a solidarietà infracategoriale. 58

2. Tale prestazione sarà liquidata in unica soluzione, a domanda, alla cancellazione da tutti gli Albi professionali o agli eredi in caso di decesso.

3. Per il periodo transitorio di cui al successivo art.62 del presente Regolamento l’indennità di cui al primo comma sarà liquidata solo con riferimento ai contributi versati, nella misura ivi indicata, a partire dall’anno successivo a quello di maturazione del supplemento.

4. Il contributo del 3% del reddito netto professionale eccedente il tetto reddituale non dà diritto a supplementi, maggiorazioni, integrazioni del trattamento pensionistico, né ad indennità.

5. La prestazione di cui al primo comma è calcolata rivalutando, al momento della liquidazione, il montante dei contributi versati nella misura di cui al primo comma, con il metodo di calcolo contributivo previsto dalla Legge n.335/1995.

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Art. 60 Aumento dei trattamenti

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati annualmente, a partire dal secondo anno successivo a quello di decorrenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare entro il 28 febbraio, in proporzione alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall’Istituto Nazionale di Statistica per l’anno precedente.

2. La delibera viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell’art.3 secondo comma del Decreto Legislativo n.509/1994. 59 3. Gli aumenti hanno decorrenza dall’1 gennaio dell’anno della delibera del Consiglio di Amministrazione. 4. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

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Art. 61 Disposizioni transitorie relative alla misura della pensione

1. Tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, per coloro che alla data del 31 dicembre 2007 abbiano compiuto almeno 40 anni di età e maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa, avendo presente il principio del prorata, di cui al comma 763 della Legge n.296/2006, l’importo della pensione di base sarà costituito dalla somma di più quote.

2. Per la prima e l’eventuale seconda quota, corrispondenti all’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 2007, calcolate secondo i criteri fissati dalla delibera del Comitato dei Delegati del 19 gennaio 2001, approvata con Provvedimento Ministeriale del 27 novembre 2001; l’ulteriore quota, corrispondente all’anzianità maturata dall’1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, calcolata secondo le modalità previste dal Regolamento, approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 18 dicembre 2009 e pubblicato in G.U. 31 dicembre 2009 n. 303; l’ultima quota, corrispondente all’anzianità maturata dopo il 31 dicembre 2012, calcolata secondo le modalità previste dall’art. 47 del presente Regolamento.

3. La quota modulare, determinata secondo i criteri di cui all’art.49 del presente Regolamento, viene sommata alla quota di base per confluire in un trattamento unitario della prestazione pensionistica.

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Art. 62 Disposizioni transitorie relative ai supplementi di pensione

1. Alle pensioni con decorrenza successiva all’1 gennaio 2021 non sono liquidati supplementi. La normativa previgente, relativa ai supplementi, si applica solo per i trattamenti già maturati alla data del 31 dicembre 2010. Per le pensioni di vecchiaia maturate nel periodo transitorio, ai sensi degli artt.44 e 45 del presente Regolamento, i supplementi verranno liquidati secondo le seguenti modalità: - per le pensioni decorrenti dall’1 febbraio 2019 all’1 gennaio 2021 un unico supplemento dopo un anno dal pensionamento. Il supplemento è, comunque, dovuto dal mese successivo alla cancellazione dagli Albi, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente alla maturazione del diritto.

2. I supplementi di pensione di cui al regime transitorio sopra regolato sono calcolati, per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, con il metodo contributivo previsto dalla Legge n.335/1995, in rapporto al montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all’art. 17, comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a) del presente Regolamento.

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TITOLO VI Delle sanzioni

 

Art. 63 Inadempimenti sanzionati

Sono sanzionati i seguenti inadempimenti:

a) il ritardo o il mancato invio della comunicazione dei redditi e dei volumi di affari (Modello 5) prescritto dall’art.7 del presente Regolamento;

b) il ritardato o il mancato pagamento dei contributi soggettivi e integrativi disciplinati dagli artt. 17, 18, 19 e 24 del presente Regolamento.

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Art. 64 Determinazione delle sanzioni

Tutte le sanzioni disciplinate dal presente Regolamento sono determinate per ogni inadempimento in misura fissa, o con percentuale predeterminata; nel caso di ritardo, con graduazione in relazione alla sua durata.

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Art. 65 Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni sono dovute per ogni inadempimento in modo autonomo e, pertanto, non sono né aumentate né ridotte in conseguenza della loro eventuale reiterazione.

2. Alle sanzioni disciplinate da questo Regolamento non si applicano le disposizioni della Legge n.689/1981.

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Art. 66 Automatismo delle sanzioni

1. Le sanzioni sono dovute per il solo fatto dell’inadempimento alle prescrizioni indicate nell’art.63, salvo quanto previsto dai successivi artt.70, 75 e 76 del presente Regolamento.

2. In deroga a quanto previsto nel primo comma, la Giunta Esecutiva ha facoltà di considerare giustificato un ritardo nell’invio del Modello 5 o nel versamento dei contributi, quando esso sia motivato da circostanze eccezionali.

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Art. 67 Sanzioni per omissioni, comunicazioni non conformi al vero e per ritardi

1. L’omissione, il ritardo o l’invio di una comunicazione non conforme al vero comporta, per questo solo fatto, l’obbligo di versare alla Cassa, a titolo di sanzione, con riferimento al Modello 5/2019, la somma pari ad euro 446,00.

2. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta a:

a) euro 88,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata con un ritardo non superiore a trenta giorni dalla scadenza del termine previsto;

b) euro 178,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata oltre il trentesimo giorno, purché entro il 31 dicembre dell’anno solare previsto per l’invio;

c) euro 269,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata successivamente al 31 dicembre dell’anno solare previsto per l’invio e prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa.

3. Qualora il Modello 5 inviato in ritardo, ma prima che l’accertamento divenga definitivo ai sensi del successivo art. 74 del presente Regolamento, contenga dati reddituali pari a zero sia per l’IRPEF che per l’IVA, la misura della sanzione è, comunque, ridotta all’importo di cui al comma 2 lettera a).

4. La sanzione per il ritardo nella comunicazione non si applica in caso di ritardato invio della comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all’Albo degli Avvocati, nonché agli anni di iscrizione nel Registro dei Praticanti nel caso in cui il Praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa. La presente disposizione si applica anche ai ritardi nelle comunicazioni per gli anni precedenti all’entrata in vigore del presente Regolamento, purché le relative sanzioni non siano state ancora corrisposte.

5. La sanzione prevista nel secondo comma non si applica in caso di rettifica operata in diminuzione rispetto ai dati reddituali comunicati tempestivamente.

6. Gli importi di cui al primo e secondo comma sono rivalutati annualmente con arrotondamento all’euro più vicino, in proporzione alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall’Istituto Nazionale di Statistica per l’anno precedente. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera entro il 28 febbraio di ciascun anno e la comunica ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/1994

7. Gli aumenti hanno decorrenza dal Mod. 5 dell’anno di delibera.

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Art. 68 Omesso versamento di contributi in autoliquidazione

Se l’obbligato omette di eseguire il pagamento dei contributi dovuti con versamenti in autoliquidazione ai sensi dell’art.28 del presente Regolamento, si applica una sanzione pari al 24% dei contributi non versati, con un minimo di euro 30,00. Tale percentuale è ridotta al 12% con un minimo comunque di euro 30,00 qualora, al momento della formale contestazione da parte della Cassa, risulti che, relativamente all’anno oggetto della verifica, siano stati eseguiti versamenti diretti, anche parziali, purché in misura non inferiore al 20% di quanto dovuto.

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Art. 69 Ritardato versamento di contributi in autoliquidazione

1. Se l’obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell’art. 28 del presente Regolamento entro otto giorni dalla scadenza del termine previsto, si applicano soltanto gli interessi di cui all’art.72.

2. Se l’obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell’art. 28 del presente Regolamento dal nono al trentesimo giorno dalla scadenza del termine previsto, si applica, oltre agli interessi di cui all’art.72 del presente Regolamento, una sanzione pari al 4% dei contributi versati in ritardo, con un minimo di euro 30,00.

3. Se il pagamento viene eseguito tra il trentunesimo e il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza compreso, si applica, oltre agli interessi di cui all’art.72 del presente Regolamento, una sanzione pari al 6% dei contributi versati in ritardo, con un minimo di euro 30,00. 4. Se il pagamento viene eseguito oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza, si applica, oltre agli interessi di cui all’art.72 del presente Regolamento, una sanzione pari al 10% dei contributi versati in ritardo, con un minimo di euro 30,00. 1.

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Art. 70 Sanzioni per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco

1. Se da controlli incrociati con il fisco si accerti che l’obbligato ha fatto alla Cassa comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale, dalle quali risulti che sono stati eseguiti versamenti diretti inferiori al dovuto, si applica una sanzione pari al 50% della parte dei contributi non pagata tempestivamente, in relazione al maggior reddito o volume d'affari accertati.

2. Qualora il reddito dichiarato al fisco risulti inferiore a quello dichiarato alla Cassa, si applica una sanzione pari alla differenza fra i contributi effettivamente dovuti e quelli risultanti dalla originaria dichiarazione alla Cassa. Restano fermi gli altri effetti previdenziali, disciplinari e penali derivanti dalla accertata difformità.

3. La sanzione di cui al primo comma è ridotta al 30% nel caso di adesione all’accertamento eseguito dalla Cassa e di contestuale pagamento dei maggiori contributi, delle penalità e degli interessi nella misura di cui all’art.72 del presente Regolamento, purché compiuti entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della Cassa delle somme dovute, in conseguenza degli accertamenti eseguiti.

4. La sanzione di cui al primo comma è ridotta al 15% nel caso di presentazione di dichiarazione spontanea del soggetto inadempiente, compiuta prima della formale contestazione da parte della Cassa e seguita dal pagamento in unica soluzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del conteggio, di tutte le somme dovute a titolo di contributi, sanzioni e interessi come sopra determinati.

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Art. 71 Omesso o ritardato versamento di contributi minimi

Le sanzioni di cui agli artt.68 e 69 si applicano a decorrere dall’anno 2016 anche alle omissioni o ai ritardi nel pagamento dei contributi minimi. In questi casi sanzioni ed interessi decorrono dalla scadenza del pagamento dell’ultima rata.

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Art. 72 Interessi per omessi o ritardati pagamenti

Per le inadempienze di cui agli artt.68, 69, 70 e 71 del presente Regolamento sono inoltre dovuti, sui contributi non pagati tempestivamente, gli interessi di mora nella misura annua del 2,75% ovvero quelli legali, se superiori.

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Art. 73 Modalità di esazione

1. L’esazione degli importi dovuti a titolo di contributi e/o sanzioni e/o interessi, disciplinati dal Titolo VI del presente Regolamento, avviene a mezzo ruoli, con la procedura specificata negli articoli seguenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, in via generale o per casi particolari, che l’esazione degli importi di cui al comma precedente venga eseguita in modo diverso.

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Art. 74 Informativa all’iscritto e formale contestazione dell’inadempimento

1. L’ufficio competente della Cassa, quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell’art.63 del presente Regolamento, ne dà avviso all’interessato con PEC o lettera raccomandata da inviare all’ultimo domicilio professionale conosciuto dalla Cassa o con atto equipollente.

2. Nell’avviso vengono specificati:

a) l’inadempienza riscontrata;

b) l’indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;

c) l’invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;

d) l’avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla Cassa;

e) la misura della sanzione ridotta in caso di versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla Cassa;

f) l’indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi ex art. 79 del presente Regolamento.

3. Qualora l’interessato faccia pervenire osservazioni in merito all’inadempimento contestato l’ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine:

a) se l’inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all’interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all’annullamento dell’accertamento;

b) se le osservazioni comunicate non escludono l’inadempimento, l’ufficio determina in via definitiva l’accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto e ne dà comunicazione scritta all’interessato con le specificazioni di cui al secondo comma, lettere b), e) ed f).

4. Qualora l’interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al secondo comma, lettera c), l’avviso di cui al primo e secondo comma acquista efficacia di accertamento definitivo.

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Art. 75 Accertamento per adesione

Qualora il soggetto nei cui confronti sia stata avviata la formale contestazione di cui al precedente articolo ritenga di aderire all’accertamento mediante versamento diretto degli importi dovuti nei modi ed entro i termini comunicati dalla Cassa, la sanzione in oblazione sarà ridotta di un terzo, salvo quanto disposto dall’art.70, terzo comma.

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Art. 76 Regolarizzazione spontanea

1. Tutte le sanzioni previste nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle previste all’art.70, sono ridotte del 50% nel caso che il soggetto inadempiente provveda, prima della formale contestazione da parte della Cassa, alla regolarizzazione dell’omissione. Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione entro centoventi giorni dalla comunicazione del conteggio di tutte le somme dovute a titolo di contributi, sanzioni e interessi come sopra determinati.

2. Per le sanzioni previste dall’art.70, in caso di presentazione di dichiarazione spontanea, si applicano le specifiche disposizioni di cui al quarto comma del medesimo articolo.

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Art. 77 Integrazione al minimo illegittimamente richiesta

Gli istituti dell’accertamento per adesione e della regolarizzazione spontanea disciplinati dagli artt.75 e 76 del presente Regolamento si applicano anche ai casi previsti dall’art.48, settimo ed ottavo comma del presente Regolamento.

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Art. 78 Rateazione

1. L’obbligato al pagamento di somme determinate ai sensi del Titolo VI del presente Regolamento può chiedere la rateazione, anche prima della formazione del ruolo, fino a un massimo di tre anni, con il pagamento degli ulteriori interessi nella misura annua del 2,75% ovvero del tasso legale, se superiore. Sulla richiesta provvede il Direttore Generale o il Dirigente da lui delegato.

2. La rateazione non è ammessa se la somma complessivamente dovuta è inferiore ad euro 1.000,00 e nei casi di cui all’art.70, terzo e quarto comma del presente Regolamento.

3. Nei casi previsti dagli artt.75 e 76 del presente Regolamento l’obbligato al pagamento può chiedere, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione delle somme dovute, la rateazione, con valore di riconoscimento del debito, fino ad un massimo di tre anni, con il pagamento degli ulteriori interessi nella misura del 2,75% ovvero del tasso legale, se superiore. L’obbligato sarà tenuto, a pena di irricevibilità della richiesta di rateazione, al contestuale versamento in acconto di almeno il 20% del dovuto. In caso di mancato pagamento entro i termini di scadenza, anche di una sola rata, l’obbligato decadrà dal beneficio della rateazione accordata e dall’agevolazione della riduzione delle sanzioni. L’obbligato non potrà richiedere l’applicazione dei benefici sopra previsti, qualora abbia già in corso una rateazione ai fini del presente comma.

4. Nel caso di somme accertate superiori ad euro 10.000,00 la rateazione di cui al terzo comma che precede potrà essere concessa fino ad un massimo di cinque anni.

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Art. 79 Impugnazioni

Avverso l’accertamento divenuto definitivo è ammesso il reclamo alla Giunta Esecutiva entro il termine di trenta giorni.

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Art. 80 Camera di Conciliazione

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può istituire una Camera di Conciliazione per la risoluzione di controversie in materia di sanzioni, stabilendone la disciplina e le modalità di accesso.

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TITOLO VII Della disciplina speciale

 

Art. 81 Iscritti alla Cassa che assumono cariche pubbliche

1. Gli iscritti alla Cassa rientranti nelle categorie di cui all’art. 20 primo comma della Legge n. 247/2012 mantengono, a domanda, l’iscrizione anche per il periodo di cancellazione o sospensione dagli Albi concomitante con la carica.

2. Gli iscritti alla Cassa di cui al comma precedente nonché quelli che siano o siano stati membri del Parlamento Nazionale od Europeo, dei Consigli Regionali, Presidenti delle Province o Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti possono, ai fini del calcolo della pensione, supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell’art. 21 del presente Regolamento in misura pari al 75%, versando volontariamente il contributo di cui all’art 17, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all’art. 18 del presente Regolamento rapportato ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui all’art. 24 del presente Regolamento.

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Art. 82 Esercizio della facoltà

La facoltà disciplinata dal secondo comma dell’art. 81, da parte dei soggetti ivi indicati, può essere esercitata o annualmente con la comunicazione ordinaria dei redditi o al momento del pensionamento.

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Art. 83 Esercizio annuale della facoltà

1. Qualora la facoltà di cui al secondo comma dell’art. 81 sia esercitata annualmente, l’avente diritto può dichiarare il reddito rivalutato al 75% (o nella diversa percentuale applicabile all’atto della dichiarazione) nel raffronto tra l’anno di produzione del maggior reddito utilizzato e l’anno a cui si riferisce la dichiarazione. 2. I contributi soggettivo e integrativo, calcolati sul reddito assunto, sono pagati nei termini e nelle forme ordinarie. 

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Art. 84 Esercizio della facoltà in sede di pensionamento

1. Qualora la facoltà di cui al secondo comma dell’art. 81 sia esercitata al momento del pensionamento, l’avente diritto può dichiarare i redditi rivalutati al 75% (o nella diversa percentuale applicabile all’atto della dichiarazione) nel raffronto tra l’anno di produzione del maggior reddito assunto e il penultimo anno anteriore a quello di pensionamento.

2. Il pagamento dei maggiori contributi dovuti, maggiorati dell’interesse legale, deve essere eseguito prima della liquidazione della pensione.

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Art. 85 Rivalutazione del reddito

1. Nel caso indicato nell’art. 83, ai fini della liquidazione della pensione, il maggior reddito, su cui sono stati calcolati i contributi, viene rivalutato sino al penultimo anno anteriore a quello del pensionamento.

2. Nel caso indicato nell’art. 84 il reddito non è ulteriormente rivalutato.

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TITOLO VIII Delle norme finali ed entrata in vigore

 

Art. 86 Ulteriori informazioni da parte di Cassa Forense

1. La Cassa informa dei termini e delle modalità per le comunicazioni attraverso il proprio Sito Internet. Ulteriori informazioni potranno essere trasmesse a mezzo di posta elettronica e mediante l’affissione di manifesti negli Uffici Giudiziari e nelle sedi dei Consigli dell’Ordine, a cura di questi ultimi.

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2. La Cassa può inoltre dare le informazioni di cui al comma precedente con altri mezzi ritenuti idonei ad assicurarne la miglior diffusione.

Art. 87 Richiesta di informazioni agli Uffici Fiscali

1. La Cassa ha il diritto di richiedere in ogni momento ai competenti Uffici dell’Anagrafe Tributaria informazioni sulle singole dichiarazioni degli iscritti agli Albi e sui relativi accertamenti definitivi.

2. La Cassa può inoltre chiedere agli stessi Uffici informazioni, oltre che sui redditi derivanti dall’esercizio della professione forense, anche sui redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di impresa o di capitale per tutti gli iscritti agli Albi di Avvocato.

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Art. 88 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo all’approvazione Ministeriale.

2. Dalla stessa data sono abrogate le seguenti norme regolamentari:

a) Regolamento per le Prestazioni Previdenziali;

b) Regolamento dei Contributi;

c) Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012;

d) Regolamento per l’accertamento della inabilità e dell’invalidità;

e) Regolamento di esecuzione dell’art. 22 della Legge 20 settembre 1980, n. 576;

f) Regolamento per il riscatto di cui all’art. 24 della Legge 11 febbraio 1992, n. 141;

g) Regolamento per la disciplina delle sanzioni;

h) Regolamento recupero anni inefficaci per contribuzione prescritta;

i) Regolamento per la determinazione del periodo di riferimento da prendere a base per il calcolo delle pensioni;

j) Artt. 1, 2, 3 e 40 del Regolamento Generale.

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