VADEMECUM DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

 

 

ISCRIZIONE – MODELLO 5 – CANCELLAZIONE

ISCRIZIONE ALLA CASSA
(artt. 1 e 5 Reg. Unico della Previdenza Forense)

L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi.

L’iscrizione è deliberata d’ufficio a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di iscrizione all’Albo Forense (art. 4 L. 141/92 - infrazionabilità dell’anno ai fini del diritto a pensione e ai fini contributivi) a seguito della comunicazione del Consiglio dell’Ordine.

Dell’avvenuta iscrizione alla Cassa viene data immediata comunicazione al professionista.

L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria anche per gli iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali (salvo l’opzione già esercitata dal professionista prima del 2 febbraio 2013 laddove prevista) nonché per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di Magistrato Onorario; in tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi minimi.

Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitano l’attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti comunitari n. 883 del 29.04.2004 e n. 987 del 16.06.2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

L’iscrizione è facoltativa per i praticanti, e può essere richiesta per tutti gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti (per un massimo di sei anni), anche non consecutivi, a partire da quello del conseguimento della laurea, ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

L’iscrizione è facoltativa per i praticanti, e può essere richiesta per tutti gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti (per un massimo di sei anni), anche non consecutivi, a partire da quello del conseguimento della laurea, ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

RETRODATAZIONE DELLA ISCRIZIONE ALLA CASSA
(art. 3 Reg. Unico della Previdenza Forense)

 

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, gli Avvocati hanno facoltà di presentare apposita domanda on line, accedendo alla posizione personale, per beneficiare della retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa per gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, per un massimo di 5 a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza.

Sono esclusi gli anni di tirocinio professionale in cui sia stata svolta, per più di sei mesi, contestualmente un’attività di lavoro subordinato.

Entro 6 mesi dalla comunicazione di retrodatazione dell’iscrizione della Cassa, a pena di decadenza dal diritto, l’avvocato deve versare l’intera contribuzione richiesta dalla Cassa, oppure nello stesso termine dei 6 mesi può chiedere la rateizzazione in tre rate (una rata l’anno), con l’interesse dell 1,50%; la riscossione avviene in tre anni consecutivi alle scadenze del 31 ottobre.

Il mancato pagamento dell’onere dovuto determina automaticamente la decadenza dalla retrodatazione.

Il professionista, con domanda da inoltrare sempre nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione della Cassa, può richiedere di rettificare il periodo retrodatato concesso per un numero inferiore o superiore di anni rispetto a quelli indicati in sede di prima istanza.

FACOLTÀ IN CASO DI ISCRIZIONE DI ULTRAQUARANTENNI
(art. 4 Reg. Unico della Previdenza Forense)

 

L’iscrizione alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del 40° anno di età preclude l’accesso alle pensioni di inabilità, invalidità e indiretta agli aventi diritto indicati all’ art. 58 del Reg. Unico.

Per poter accedere ai trattamenti sopra indicati gli Avvocati e i Praticanti, che al momento dell’iscrizione alla Cassa hanno compiuto il 40° anno di età, possono mediante apposita istanza, da inviare entro 6 mesi dalla comunicazione di iscrizione Cassa, ottenere che l’iscrizione si consideri avvenuta in data anteriore al 40° anno.

L’istanza è reperibile on line, sul sito  www.cassaforense.it nella sezione accessi riservati utilizzando il proprio codice meccanografico e codice Pin, da inviare telematicamente.

A pena di decadenza da tale beneficio l’iscritto, entro il termine di sei mesi dalla ricezione dell’accoglimento della domanda ultraquarantenne, dovrà versare una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo e integrativo, dell’anno di decorrenza dell’iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi, oppure potrà chiedere il pagamento dilazionato al massimo in 3 rate con l’interesse annuale dell’1,50%; la riscossione avviene in tre anni consecutivi alle scadenze del 31 ottobre.

I benefici per chi si avvale della facoltà anzidetta sono i seguenti:

  • ai fini della pensione di inabilità, invalidità e indiretta agli aventi diritto indicati all’ art. 58 del Reg.Unico, l’iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età; devono però sussistere tutti gli altri requisiti previsti dalle norme per la maturazione del diritto a tali prestazioni compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa;
  • per la pensione di vecchiaia (pensione di vecchiaia anticipata esclusa) gli anni per i quali è stata pagata la speciale contribuzione ultra40enne valgono al solo fine di completare l’anzianità minima necessaria per acquistare il diritto a tale

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ALLA CASSA – MOD. 5
(art. 4 Reg. Unico della Previdenza Forense)

 

Tutti gli Avvocati che risultano iscritti in un Albo professionale, anche per frazione di anno, devono inviare telematicamente, entro il 30 settembre di ogni anno la comunicazione obbligatoria Modello 5, indicando il reddito professionale netto conseguito ai fini IRPEF nonché il volume d’affari dichiarato ai fini IVA nel corso dell’anno precedente (per l’esatta indicazione dei dati reddituali da dichiarare la Cassa pubblica ogni anno le note illustrative per la compilazione del Modello 5).

Nel Modello 5 devono essere dichiarati anche gli eventuali accertamenti fiscali divenuti definitivi nel corso dell’anno precedente.

Il Modello 5 deve essere inviato da tutti gli Avvocati iscritti negli Albi professionali italiani e quindi alla Cassa, anche se per una frazione di anno e dai Praticanti che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Cassa e abbiano già ricevuto la comunicazione di avvenuta iscrizione per l’anno precedente quello di scadenza dell’invio del Modello 5.

Deve essere inviato anche nei casi in cui:

  • non sia stata presentata alcuna dichiarazione fiscale
  • il reddito professionale e/o il volume d’affari iva siano pari a zero oppure negativi
  • non sia mai stata aperta la partita

Devono assolvere agli obblighi dichiarativi e agli obblighi contributivi anche gli Avvocati di nazionalità estera che sono stati iscritti in un Albo professionale italiano nel corso dell’anno precedente l’invio (anche se per frazione di anno) e gli avvocati italiani che esercitano la professione all’estero se hanno conservato, nel corso dell’anno precedente, l’iscrizione in un Albo Italiano: in entrambi i casi i dati reddituali da indicare nel Mod. 5, dovranno corrispondere all’eventuale parte di reddito e di volume d’affari soggetta a tassazione in Italia.

Sono obbligati altresì ad inviare la suddetta comunicazione:

  • i professori universitari che abbiano optato per l’insegnamento a tempo definito e mantenuto l’iscrizione all’Albo ordinario;
  • gli eredi di professionisti deceduti. Se il decesso è avvenuto in una data compresa tra il 28 febbraio ed il 30 di settembre, il termine per l’invio del Mod. 5 e degli eventuali versamenti contributivi è prorogato al 31 maggio dell’anno successivo.

Gli Avvocati che si cancellino dagli Albi ed i Praticanti che si cancellino dalla Cassa hanno l’obbligo di inviare la prescritta comunicazione Modello 5 anche l’anno successivo a quello della cancellazione.

MODELLO 5 BIS
(art. 10 Reg. Unico della Previdenza Forense)

 

Gli Studi Legali Associati, le Associazioni tra Professionisti o le Società tra professionisti sono tenuti ad inviare, entro il 30 settembre, il Modello 5 bis per mezzo del quale vengono comunicati i dati reddituali complessivi (IRPEF ed IVA) relativi all’associazione professionale e le quote di partecipazione di competenza di ogni singolo socio iscritto Albo.

Il mancato invio del Modello 5 bis non comporta alcun procedimento sanzionatorio.

L’invio del Modello 5 bis non esonera il professionista dall’obbligo di invio del Mod. 5 individuale.

Non devono inviare il Mod. 5 bis le Società tra Avvocati (STA) costituite ai sensi dell’art. 4 bis della legge 247/2012, che hanno l’obbligo di inviare il Modello 5 ter (primo Mod. 5 ter anno 2022 per il 2021)

Mod. 5 TER - SOCIETA’ TRA AVVOCATI
(Regolamento Società tra Avvocati – STA formulato da CdD 11/3/2021 approvato con Ministeriale del 29/10/2021)

 

Dal 1 gennaio 2022 è entrato in vigore il REGOLAMENTO SOCIETÀ TRA AVVOCATI.

Ai sensi dell’articolo 3 “Comunicazione per le Società Tra Avvocati – Mod 5 ter” le Società Tra Avvocati (STA) che risultano iscritte, anche per frazione di anno, nella Sezione Speciale dell’Albo, devono comunicare alla Cassa Forense il volume complessivo d’affari conseguito ai fini dell’IVA. Devono, inoltre comunicare l’ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo, l’ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l’anno precedente (per l’esatta indicazione dei dati reddituali da dichiarare la Cassa pubblica ogni anno le note illustrative per la compilazione del Modello 5 ter).

L’art. 8 “Contributo soggettivo” prevede, ancora, che “Il reddito prodotto dalla Società tra Avvocati attribuibile al socio iscritto a Cassa Forense, nonché ogni altro provento di natura professionale da lui percepito, ivi compreso il compenso e le indennità ricevuti quale componente dell’organo amministrativo di gestione della Società tra Avvocati, sono equiparati, ai fini previdenziali al reddito netto professionale e sono soggetti al contributo di cui agli articoli 17 e 20 del Regolamento Unico, a prescindere dalla loro qualificazione fiscale”

A partire da luglio 2022 le Società tra Avvocati già accreditate presso la Cassa e in possesso delle proprie credenziali (codice meccanografico e codice pin della STA), potranno accedere direttamente nell’area riservata del sito ”Accesso Riservato – Società tra avvocati – accedi” per l’invio telematico del Modello 5 ter 2022 relativo al 2021 (primo Mod.5 ter).

Una volta inviato il Mod 5 ter sarà possibile generare gli avvisi di pagamento (PagoPA o F24), precompilati e personalizzati, relativi al contributo integrativo dovuto dalle STA, obblighi cui sono tenute tutte le Società tra Avvocati che risultano iscritte nell’anno precedente o da anni precedenti nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati.

L’invio telematico del Modello 5 ter e il versamento del contributo integrativo dovranno essere effettuati entro il 30 settembre. 

Per le STA che non si fossero ancora accreditate presso la Cassa, è disponibile una apposita procedura sul sito (accesso riservato – società tra avvocati – registrazione).

I soci avvocati iscritti in un Albo professionale e alla Cassa e i praticanti iscritti alla Cassa che fanno parte di una Società Tra Avvocati, costituita ai sensi dell’art. 4 bis della legge 31 dicembre 2012, n.247 e della legge 4 agosto 2017, n. 124, devono riportare la quota di reddito prodotto dalla società partecipata esercente attività professionale spettante in ragione della quota di partecipazione agli utili.

Nel caso di partecipazione in una società di capitali soggetta ad IRES deve essere riportata la quota di partecipazione al reddito, prodotto nell’anno precedente dalla società, determinato applicando la quota percentuale di partecipazione agli utili all’importo indicato nel Modello Redditi - Società di Capitali (per l’esatta indicazione dei dati reddituali da dichiarare, la Cassa pubblica ogni anno le note illustrative per la compilazione del Modello 5 ter).

Al reddito, come sopra individuato, dovranno essere sommati gli eventuali compensi percepiti dal professionista, qualora gli stessi non siano confluiti nel reddito professionale individuale.

CANCELLAZIONE DALLA CASSA
(art. 6 Reg. Unico della Previdenza Forense)

 

La cancellazione degli Avvocati dalla Cassa viene deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva a seguito di:

  • cancellazione dell’iscritto da tutti gli Albi professionali forensi (ordinario e Cassazione)
  • sospensione volontaria annotata nell’Albo ex art. 20 commi 2 e 3 L. 247/2012 

e decorre dalla data di adozione della relativa delibera da parte dei COA e/o del CNF.

La cancellazione dei Praticanti dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:

  • d’ufficio, in caso di cancellazione dell’iscritto dal registro dei praticanti non seguita dall’iscrizione all’Albo degli Avvocati o in caso di superamento dei 6 anni di iscrizione Cassa consentita per i praticanti e non seguita dall’iscrizione all’Albo degli Avvocati;
  • a domanda dell’interessato negli altri casi, e decorre dalla data della

RIPRISTINO DELL’ISCRIZIONE ALLA CASSA
(art. 21 L. 576/80)

 

L’istituto del rimborso dei contributi ai sensi dell’art. 21 L. 576/80 ha trovato applicazione fino al 30 novembre 2004, quando è stato abrogato.

L’Avvocato cancellato dalla Cassa, che abbia ottenuto il predetto rimborso dei contributi può ripristinare, a domanda, il precedente periodo di iscrizione, versando le somme rimborsate, rivalutate e maggiorate degli interessi, nella misura del 10%, a decorrere dalla data dell’avvenuto rimborso.

Il ripristino del precedente periodo di anzianità deve essere richiesto in costanza di iscrizione alla Cassa e viene concesso per i soli anni che risultino efficaci ai fini della continuità professionale.

CONTRIBUTI

CONTRIBUTI OBBLIGATORI
(artt. 16-17-18-19-24-25-26 del Reg. Unico della Previdenza Forense)

 

 

Gli iscritti alla Cassa sono obbligati a versare i contributi:

  • soggettivo di base;
  • integrativo;
  • di maternità.

Il CONTRIBUTO SOGGETTIVO è proporzionato al reddito professionale netto prodotto nell’anno (risultante dalla dichiarazione ai fini IRPEF) e determinato, a decorrere dal 2021, nella misura del 15 % sino al tetto reddituale annualmente fissato. Per la parte di reddito eccedente il tetto reddituale il contributo viene calcolato nella misura del 3%.

Il CONTRIBUTO INTEGRATIVO è determinato nella misura del 4% sul volume d’affari ai fini dell’IVA. Il contributo integrativo minimo non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022 (proroga della temporanea abrogazione anche al 2023 - delibera del CdD del 16/9/2022 in attesa di approvazione ministeriale).

Il contributo integrativo è dovuto alla Cassa indipendentemente dal fatto che sia stato o meno riscosso dal cliente.

Il CONTRIBUTO DI MATERNITÀ viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in relazione all’andamento della spesa per indennità di maternità.

Gli iscritti alla Cassa, a prescindere dai dati reddituali prodotti, sono obbligati a versare i contributi minimi soggettivo e integrativo, oltre al contributo di maternità. 

I contributi minimi obbligatori vengono riscossi nell’anno di competenza, ossia nell’anno di effettiva produzione del reddito, tramite avvisi di pagamento PagoPA o modelli F24, per questi ultimi utilizzando anche in compensazione i crediti vantati nei confronti dell’Erario.

Gli avvisi sono resi disponibili per la generazione e la stampa, in tempo utile per il pagamento, nell’accesso riservato alla posizione personale sul sito Cassa.

Il contributo minimo soggettivo, a decorrere dall’anno 2014, è ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizioni alla Cassa, qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età (restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione Modello 5).

Sempre a decorrere dal 2014, per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l’iscrizione all’Albo, a prescindere dall’età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi degli artt. 25 e 26 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense, viene riscosso per metà nell’anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva) e per l’altra metà residua (con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:

  • in via obbligatoria: qualora il reddito professionale dichiarato in sede di Modello 5 sia pari o superiore ad € 10.300,00, l'integrazione del contributo soggettivo diventa obbligatoria e sarà determinata in sede di Modello 5, da versare nelle consuete 2 rate in autoliquidazione con scadenza 31 luglio e 31 dicembre dell'anno di invio del Modello 5;
  • in via facoltativa: qualora il reddito professionale dichiarato in sede di modello 5 sia invece inferiore ad € 10.300,00, l'integrazione di cui sopra diventa facoltativa e resta opzionabile entro il termine ultimo del 31 dicembre dell'anno solare successivo all'ottavo di iscrizione Albo/Cassa. Tale versamento può essere effettuato tramite avvisi di pagamento con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare autonomamente, collegandosi al sito www.cassaforense.it – “Accessi riservati - posizione personale “.

Il contributo integrativo minimo (fermo restando l’attuale abrogazione prevista fino all’anno 2023) non è dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa in costanza di iscrizione all’Albo; per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età.

E 'comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato.

***

A partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione i pensionati di vecchiaia che proseguono nell’esercizio della professione non pagano i contributi minimi, ma devono corrispondere i soli contributi dovuti in sede di autoliquidazione del Mod.5. Resta dovuto il contributo di maternità.

ESONERI TEMPORANEI
(art. 27 Regolamento Unico della Previdenza Forense)

 

Nei casi previsti dall’art. 21, comma 7 della L. n. 247/12:

  • alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
  • agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
  • agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

E’ possibile chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo e integrativo dovuti ai sensi del Regolamento Unico della Previdenza Forense, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.

La richiesta deve essere presentata, entro il 30 settembre dell’anno per il quale si richiede l’esonero, accedendo all’istanza on line nella propria posizione personale. In caso di accoglimento della richiesta, che dovrà essere sottoposta all’esame della Giunta Esecutiva, restano dovuti i contributi in sede di autoliquidazione sulla base dell’effettivo reddito professionale e volume di affari prodotti dall’iscritto e il contributo minimo di maternità.

In caso di mancato accoglimento, sui contributi minimi non ancora corrisposti, non sono dovuti interessi e sanzioni purché il pagamento sia effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione negativa per l’esonero non concesso.

Nei soli casi di maternità e adozione l’esonero può essere chiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi, purché l’iscrizione alla Cassa sia in atto continuativamente da almeno 3 anni al momento dell’evento.

CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE
(art. 28 del Reg. Unico della Previdenza Forense)

 

Ogni anno entro il 31 luglio, gli iscritti alla Cassa sono tenuti a determinare in autoliquidazione il contributo soggettivo ed il contributo integrativo effettivamente dovuti, da versarsi in due rate di pari importo al 31 luglio e al 31 dicembre, tramite avvisi PagoPA o modelli F24 generati automaticamente in sede di compilazione e invio telematico del modello 5.

Gli Avvocati e i Praticanti iscritti alla Cassa a partire dall’anno 2021 devono corrispondere, in sede di autoliquidazione, con il Mod. 5 annuale, la seguente contribuzione:

  • a titolo di contributo soggettivo, il 15% del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’Irpef entro il tetto reddituale annualmente stabilito - detratto quanto già pagato a titolo di contributo minimo soggettivo. Sul reddito eccedente il suddetto tetto è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà.
  • a titolo di contributo integrativo, il 4% sul volume di affari IVA dichiarato (scorporando l'importo del contributo integrativo, già assoggettato ad IVA nell’anno precedente) detratto quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo, se dovuto.

***

Gli Avvocati pensionati di vecchiaia iscritti alla Cassa, a decorrere dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi obligatori soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità). Tuttavia, devono versare in sede di autoliquidazione (Modello 5) a partire dall’anno 2021 (solo in caso di prosecuzione dell’attività professionale):

  • il contributo soggettivo nella misura pari al 15% del reddito professionale netto ai fini IRPEF fino al previsto tetto pensionistico e nella misura del 3% del reddito eccedente il medesimo tetto;
  • il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari IVA

Dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento devono versare in sede di autoliquidazione del Modello 5 (si ricorda che per le pensioni di vecchiaia con decorrenza dal 01/02/2021 non è prevista l’erogazione di alcun supplemento):

  • il contributo soggettivo nella misura del 7,5% fino al previsto tetto pensionistico e del 3% sulla parte di reddito eccedente il medesimo tetto;
  • il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari IVA

***

Gli Avvocati pensionati di vecchiaia contributiva iscritti alla Cassa (con decorrenza pensionistica a partire dal 1/02/2010), a decorrere dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità). Tuttavia, devono versare in sede di autoliquidazione (Modello 5) a partire dall’anno 2021:

  • il contributo soggettivo nella misura pari al 7,5% fino al previsto tetto pensionistico e del 3% sulla parte di reddito eccedente il medesimo tetto;
  • il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari IVA

*** 

I pensionati di invalidità iscritti alla Cassa sono tenuti ai versamenti contributivi con le stesse regole e nella stessa misura previste per gli iscritti non pensionati.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE VOLONTARIO
(art. 20 Regolamento Unico della Previdenza Forense)

 

Gli iscritti alla Cassa (e i pensionati d’invalidità) possono volontariamente versare il contributo soggettivo modulare (con un rendimento garantito non inferiore all’1,50% annuo) per finanziare una quota aggiuntiva di pensione contributiva.

Tale contributo può essere versato in sede di autoliquidazione, con rata unica con scadenza al 31 dicembre, in una misura percentuale compresa fra l’1% ed il 10% del reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto reddituale.

Il mancato pagamento della quota modulare, pur opzionata in sede di modello 5, non è sanzionato.

RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI
(art. 23 Regolamento Unico della Previdenza Forense)

 

Sono rimborsabili a richiesta solo i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci in base alla previgente normativa e agli artt. 2 e 3 della L. 319/75.

I superstiti dell’iscritto, così come individuati all’ art. 58 Regolamento Unico della Previdenza Forense che non possano accedere alla pensione indiretta, possono richiedere il rimborso dei contributi, qualora il professionista abbia maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Il rimborso riguarderà i contributi soggettivi versati dal de cuius sino al tetto pensionabile maggiorati degli interessi legali.

PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI
(art. 23 Regolamento Unico della Previdenza Forense)

 

L’art. 3 commi 9 e 10 della L. 335/1995 prevedeva che i contributi previdenziali si prescrivessero con il decorso di 5 anni e che le contribuzioni per le quali risultavano maturati i termini prescrizionali non potessero essere versate spontaneamente né riscosse coattivamente (principio di irricevibilità).

Con l’art. 66 della L. 247/2012 si dispone: “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense”.

Conseguentemente la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di 10 anni (ex art. 19 L. 576/1980) con decorrenza dalla data di trasmissione alla Cassa da parte dell’obbligato delle dichiarazioni di cui agli artt. 17 e 23 della L. 576/1980 (modello 5).

Con riferimento invece alle sanzioni amministrative previste per omesso e/o ritardato invio del modello 5 la prescrizione resta quinquennale ai sensi dell’art 28 della L. 689/1981 con decorrenza dalla data di consumazione dell’irregolarità.

Sanzioni

(Titolo VI Regolamento Unico della Previdenza Forense)
(artt. 63-66 del Regolamento Unico della Previdenza Forense)

 

 

La normativa vigente prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie riferite ai seguenti inadempimenti:

  • omesso o ritardato invio del 5 (comunicazione obbligatoria dei redditi e dei volumi d'affari);
  • omesso o ritardato pagamento dei contributi soggettivi e integrativi (minimi, maternità ed eccedenze);

Tutte le sanzioni sono determinate per ogni inadempimento in misura fissa o con percentuale predeterminata. Nel caso di ritardo dell'adempimento, la sanzione è graduata in relazione alla durata del ritardo.

Le sanzioni sono applicate e dovute in modo autonomo per ogni inadempimento (in caso di reiterazione non sono previste variazioni, né in aumento né in diminuzione).

L'applicazione delle sanzioni è automatica salva la disciplina:

  • dell'omesso versamento dei contributi accertato a seguito di controllo incrociati con il fisco
  • dell'accertamento con adesione
  • della regolarizzazione

La Giunta Esecutiva può considerare giustificato un ritardo nell'invio del mod. 5 o nel versamento dei contributi, quando siano motivati da circostanze eccezionali.

 

OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IL CUI OBBLIGO SIA STATO ACCERTATO A SEGUITO DI CONTROLLI INCROCIATI COL FISCO
(art. 70 del Regolamento Unico della Previdenza Forense)

 

Nel caso di comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale dalle quali risultino eseguiti versamenti diretti inferiori al dovuto: sanzione pari al 50% della parte di contributi non pagata tempestivamente in relazione al maggior reddito o volume d’affari accertati.

Riduzione al 30% nel caso di adesione all’accertamento eseguito dalla Cassa e pagamento entro 90 gg dalla comunicazione del conteggio.

Nel caso di reddito dichiarato al fisco inferiore a quello dichiarato alla Cassa: sanzione pari alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e quelli risultanti dall’originaria dichiarazione alla Cassa.

INTERESSI PER OMESSI E RITARDATI PAGAMENTI
(art. 72 del Regolamento Unico della Previdenza Forense)

Nei casi di omissioni o ritardi nel pagamento è dovuto un interesse di mora pari al 2,75% (o pari a quello legale, se superiore) sui contributi non versati tempestivamente.

OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI
 (art. 71 del Regolamento Unico della Previdenza Forense)

Le sanzioni e gli interessi per le omissioni e i ritardi si applicano anche ai pagamenti dei contributi minimi, ma decorrono dalla scadenza dell’ultima rata. 

MODALITA’ DI ESAZIONE 
(art. 73 del Regolamento Unico della Previdenza Forense)

L’esazione di contributi, sanzioni e interessi dovuti ai sensi del titolo VI del Regolamento Unico avviene mediante ruoli, ma il CdA, in termini generali o per casi particolari, può stabilire che l’esazione venga eseguita in modo diverso.

INFORMATIVA, CONTESTAZIONE E ACCERTAMENTO PER ADESIONE (art. 74 del Regolamento Unico della Previdenza Forense)

 

Contestato l’inadempimento nel pagamento dei contributi, gli uffici della Cassa provvedono a comunicare all’iscritto (con PEC, raccomandata all’ultimo domicilio conosciuto o con atto equipollente) un avviso con le indicazioni previste dall’art. 74 comma 2 del Regolamento Unico.

L’iscritto può aderire all’accertamento contestato con l’informativa, eventualmente modificato in ragione delle osservazioni trasmesse alla Cassa, mediante il versamento diretto degli importi dovuti nei modi e termini indicati dalla Cassa, con riduzione di 1/3 della sanzione (salvo quanto previsto per il caso di accertamento a seguito di controlli incrociati col Fisco).

In caso di mancata adesione, decorsi i termini indicati dall’art. 74 co. 2 del Regolamento Unico, l’accertamento diviene definitivo ma ne è ammesso il reclamo alla Giunta Esecutiva nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. 

REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA
 (art. 76 del Regolamento Unico della Previdenza Forense)

 

 

Prima della formale contestazione da parte della Cassa, il professionista può regolarizzare spontaneamente il ritardo e/o l’omissione dichiarativa e/o contributiva, usufruendo dell’abbattimento del 50% delle sanzioni previste, tramite istanza on line disponibile nella posizione personale (domanda di regolarizzazione spontanea ex art. 76 del Regolamento Unico). Successivamente a tale invio telematico, il professionista riceverà comunicazione dell’onere dovuto e delle modalità di pagamento, rateale o in unica soluzione.

RATEAZIONE
 (art. 78 del Regolamento Unico della Previdenza Forense)

Il professionista può chiedere la rateazione di tutte le somme dovute, superiori a 1.000,00 euro, a titolo di contributi (accertati per adesione o regolarizzati tramite domanda di regolarizzazione spontanea), sanzioni ed interessi, con l’applicazione di ulteriori interessi del 2,75% annuo (o al tasso legale, se superiore).

E’ ammessa la rateazione fino a 3 anni (una rata l’anno) per importi sino a 10.000,00 euro e fino a 5 anni (una rata l’anno) per importi superiori.

In caso di richiesta di rateazione con sanzioni ridotte il professionista, entro 60 giorni dalla ricezione dell’accertamento, dovrà versare un acconto pari ad almeno il 20% della somma dovuta. In caso di richiesta di rateazione con rinuncia alle sanzioni ridotte, detto acconto non deve essere corrisposto.

RISCATTO - RICONGIUNZIONE - TOTALIZZAZIONE – CUMULO

RISCATTO 
(artt. 31-40 del Regolamento Unico della Previdenza Forense)

 

Sono legittimati ad avvalersi dell’istituto del riscatto gli iscritti alla Cassa in regola con l’invio delle comunicazioni e le contribuzioni, nonché:

  • Avvocati cancellati dalla Cassa che conservino il diritto a pensione di vecchiaia, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento Unico;
  • Avvocati titolari di pensione di inabilità;
  • superstiti di Avvocati non pensionati, al fine di maturare il decennio di anzianità di iscrizione alla Cassa del de cuius utile per conseguire la pensione indiretta.

Periodi riscattabili

  • Corso legale di laurea in giurisprudenza;
  • Servizio militare obbligatorio per un massimo di 2 anni
  • Servizio civile sostitutivo e servizio equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di 2 anni
  • Servizio militare prestato in guerra
  • Periodo di praticantato (anche se svolto all’estero, purché efficace ai fini del conseguimento dell’abilitazione) per un periodo massimo di 3 anni.

Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni interi ma non coincidenti, neppure parzialmente, con periodi di iscrizione a qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria.

Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione pari al numero degli anni riscattati, ma non anticipano la decorrenza di iscrizione alla Cassa.

L’onere dovuto ai fini del riscatto è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato.

La riserva matematica è determinata con i criteri ed i coefficienti indicati dalla Legge 5.3.1990 n. 45 approvati dal D.M. 28.7.1992 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

L’onere non può essere comunque inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo pari alla somma dei contributi minimi (soggettivo di base ed integrativo) di cui all’art. 24 primo comma lett. a) e b) del Reg. Unico, previsti per l’anno di presentazione della domanda. (comma 3 art. 34 del Reg. Unico)

La domanda di riscatto deve essere presentata in via telematica tramite l’accesso riservato alla posizione personale; per i superstiti è disponibile il modulo cartaceo sul sito nella sezione modulistica – riscatto.

Il pagamento dell’onere può essere effettuato entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissione a riscatto oppure ratealmente (previa richiesta da effettuarsi entro 6 mesi dalla comunicazione) fino a un massimo di 10 annualità, come indicato nella comunicazione stessa. Al piano rateale viene applicato l’interesse del 1,50% annuo (o il tasso legale, se superiore al momento di presentazione della domanda) per tutta la durata della rateazione. In sede di richiesta di rateazione il professionista può versare un acconto di qualsiasi importo.

Nel caso di pagamento integrale del riscatto l’avente diritto, o i suoi superstiti, non potranno più rinunciare al riscatto medesimo. Nel caso di pagamento parziale verranno considerati utili soltanto gli anni per i quali sia stato interamente corrisposto il relativo onere.

Nel caso in cui il riscatto venga richiesto per raggiungere i requisiti pensionistici previsti dalla norma, il relativo onere dovrà essere saldato affinchè il trattamento di pensione possa essere deliberato dalla Giunta Esecutiva. Il riscatto richiesto successivamente al pensionamento comporta il ricalcolo della pensione a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

RICONGIUNZIONE  
(art. 41 Regolamento Unico e L. 45/90)

 

Possono avvalersi dell’istituto della ricongiunzione gli Avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa che abbiano versato contributi in diverse gestioni previdenziali obbligatorie al fine di unificare tutti i contributi presso una sola gestione previdenziale e conseguire, pertanto, un‘unica pensione.

La ricongiunzione può essere richiesta:

  • IN ENTRATA

ricongiunzione nella gestione nella quale il soggetto risulta iscritto al momento della presentazione della domanda per i periodi di contribuzione maturati presso altre gestioni.

  • IN USCITA

ricongiunzione in gestione diversa da quella di attuale appartenenza nel caso di periodi assicurativi precedentemente maturati.

La ricongiunzione può essere esercitata una sola volta.

Sussiste una deroga che consente di esercitare la ricongiunzione una seconda volta quando l’interessato possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, dieci anni di contribuzione previdenziale dei quali almeno cinque di contribuzione obbligatoria.

L’onere della ricongiunzione è pari alla riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa e il richiedente dovrà corrispondere l’importo che sarà determinato, detratto l’importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni.

Il pagamento dell’onere può avvenire in unica soluzione ovvero con rateazione per un massimo di rate mensili non superiori alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione del tasso d’interesse annuo composto.

La rinuncia alla ricongiunzione si ha nel caso in cui l’interessato non ottemperi a fornire i dati necessari al perfezionamento della pratica ovvero non effettui il pagamento, entro 60 giorni dalla ricezione della nota con la quale viene comunicato l’importo dovuto, ovvero non provveda entro il termine suddetto al pagamento di un importo corrispondente alla somma delle prime tre rate.

La risoluzione per inadempimento si ha, invece, in caso di “pagamento parziale” delle somme dovute ratealmente. In questo caso, l’Avvocato avrà diritto soltanto al rimborso di quanto versato, senza interessi.

La ricongiunzione può essere richiesta anche dai superstiti entro il termine di due anni dal decesso dell’iscritto. In caso di decesso dell’avvocato in data anteriore al perfezionamento del procedimento di ricongiunzione, gli eredi possono scegliere tra il pagamento di quanto ancora dovuto dal de cuius o l'interruzione del pagamento. In tal caso il superstite ha diritto alla restituzione di quanto già versato dall'avvocato deceduto senza interessi.

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI  
(Art. 42 Regolamento Unico e D. Lgs. n. 42/2006 modificato dall’art. 12 co. 3 della L. 247/07 – D.L. 78/10 convertito da L. 122/10 – L. 111/11 – DM. 6 dicembre 2011 n. 201 - Convenzione INPS/Cassa Forense 14 marzo 2007)

 

L’istituto della totalizzazione consente di maturare un trattamento pensionistico sommando periodi assicurativi non coincidenti tra loro maturati presso gestioni previdenziali diverse, a condizione che il richiedente abbia i requisiti anagrafici e di anzianità di cui alle tabelle sottoriportate e non risulti già titolare di un trattamento pensionistico autonomo presso una di tali gestioni.

La totalizzazione può essere richiesta anche dai superstiti a condizione:

- che l’assicurato sia deceduto anteriormente al conseguimento del diritto a pensione;

- che sussistano tutti i requisiti di contribuzione della forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso; - che il decesso sia successivo all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 42/2006.

Con la totalizzazione si possono conseguire le seguenti pensioni:

  • Pensione di vecchiaia
  • Pensione di anzianità
  • Pensione di inabilità
  • Pensione di reversibilità o indiretta in favore dei

La totalizzazione (a differenza della ricongiunzione) non comporta alcun onere per l’iscritto in quanto tutti i contributi versati restano presso i rispettivi Enti previdenziali. Ogni gestione liquiderà la propria quota di competenza in relazione ai periodi di iscrizione.

I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti e, nel caso di pensione ai superstiti, dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa.

L’erogazione del trattamento pensionistico in totalizzazione prevede finestre di accesso secondo le seguenti tabelle:

totalizzazione

La quota di pensione derivante da totalizzazione viene calcolata con il sistema misto. L’importo del proquota a carico della Cassa potrà tendere maggiormente al calcolo retributivo o contributivo a seconda del numero di anni di iscrizione e integrale contribuzione maturati in Cassa Forense.

Nel caso in cui l’iscritto possa vantare un periodo di iscrizione a Cassa uguale o superiore al requisito minimo dei 35 anni previsti il calcolo sarà totalmente retributivo (sempre con riferimento alla quota di competenza della Cassa).

Non è prevista la corresponsione di alcun minimo garantito e le quote di pensione in totalizzazione liquidate da Cassa non sono soggette all’integrazione al minimo di cui all’art. 45 del Regolamento Unico.

I contributi versati nella gestione separata INPS sono totalizzabili.

CUMULO   
(art. 1 comma 195 L. 232/16)

 

 

Le modifiche introdotte dal comma 195 dell’art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232 hanno esteso l’istituto del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, introdotto dalla legge 24/12/2012 n. 228, anche agli iscritti alle Casse professionali di cui al D. Lgs. n. 509/94 e 103/96 non già titolari di pensione diretta.

Conseguentemente, ai sensi del comma 241 dell’art. 1 della legge 228/2012, “il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati” tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all’esercizio delle facoltà di cumulo.

Cassa Forense liquiderà quindi la quota di pensione di sua competenza alla maturazione dell’età prevista dal proprio regolamento (70 dal 2021), indipendentemente dalla data di decorrenza della quota di pensione della quota INPS (fattispecie a formazione progressiva).

I requisiti, comunque, riferiti alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo, non potranno essere inferiori a quelli richiamati dal comma 239 della l. 228/2012 (allo stato 67 anni di età e 20 anni di contribuzione).

La pensione anticipata in regime di cumulo, invece, può essere erogata, a prescindere dall’età, solo in presenza dell’anzianità contributiva prevista dall’art. 24 co. 10 L. 214/2011 (allo stato 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne di contribuzione versata + la finestra di accesso di 3 mesi).

I trattamenti pensionistici in regime di cumulo oltre le due fattispecie già descritte possono essere richiesti anche per la pensione di inabilità, indiretta e di reversibilità.

La decorrenza delle pensioni in regime di cumulo non potrà essere antecedente al 1° febbraio 2017. L’INPS ha funzione di Ente liquidatore come definito da apposita convenzione stipulata.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

(Art. 43 del Reg. Unico della Previdenza Forense)

 

 

La Cassa eroga, esclusivamente a seguito di specifica istanza dell’avente diritto, le seguenti prestazioni previdenziali:

 

PENSIONE DI VECCHIAIA

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

PENSIONE DI ANZIANITÀ

PENSIONE DI INABILITÀ

PENSIONE DI INVALIDITÀ

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

PENSIONE INDIRETTA AI SUPERSTITI

PRESTAZIONE CONTRIBUTIVA PER I PENSIONATI DI VECCHIAIA

PENSIONE DI VECCHIAIA   
(art. 44 Reg. Unico della Previdenza Forense)

 

I requisiti minimi per fruire del trattamento di pensione di vecchiaia sono “dall’1 gennaio 2021, 70 anni di età e almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa”.

La riforma del sistema previdenziale forense del 2009 aveva previsto un graduale aumento dei requisiti minimi per fruire del trattamento di pensione di vecchiaia secondo la seguente tabella che riporta le decorrenze dalla data di entrata in vigore della riforma:

fino al 31 dicembre 2010:    65 anni di età con almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013:   66 anni di età con almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016: 67 anni di età con almeno 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018:     68 anni di età con almeno 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:  69 anni di età con almeno 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
dal 1 gennaio 2021:                  70 anni di età con almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

                       

Possono richiedere la pensione di vecchiaia retributiva anche i soggetti cancellati dalla Cassa che abbiano maturato i requisiti di cui sopra e non abbiano richiesto il rimborso dei contributi di cui all’art. 21 della L. 576/80 nel periodo di vigenza della norma (fino al 2004).

Ai fini dell'effettiva iscrizione alla Cassa e del calcolo della pensione si computano per intero, sia l'anno solare in cui ha avuto inizio l’iscrizione, sia quello di maturazione del diritto a pensione (cd. infrazionabilità dell’anno previdenziale).

La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista, in presenza dei 35 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione, o dal 1° febbraio dell’anno di maturazione dell’anzianità contributiva prevista, se successiva all’età anagrafica richiesta (es. se la maturazione dell’anzianità contributiva avviene al 71° di età, la pensione decorrerà dal 1° di febbraio dello stesso anno indipendentemente dal giorno e mese di compimento dei 71 anni).

L’importo lordo della pensione è pari, per gli iscritti dall’anno 2013, alla media di tutti i redditi (rivalutati) maturati durante la vita lavorativa, escluso quello dell’anno di maturazione del requisito contributivo, moltiplicata per il coefficiente fisso dell’1,40% e per gli anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.

Per il calcolo della media si considera solo la parte di reddito soggetta alla contribuzione dovuta entro il tetto reddituale che, per il 2021, è stato fissato in euro 105.000,00.

Il principio vigente in Cassa Forense per il calcolo delle pensioni era, per gli iscritti fino al 2013, quello del pro-rata. Ciò significa che per i vari periodi maturati veniva applicata la normativa vigente per quel determinato periodo.

A titolo esemplificativo, a oggi possono concorrere, per il calcolo della pensione, fino a 4 pro quote e precisamente:

  • Pro quota relativa ad anzianità maturata prima del 31.12.2001 (media dei migliori 10 degli ultimi 15 redditi dichiarati)
  • Pro quota relativo ad anzianità maturata tra l’1.1.2002 e il 31.12.2007 (media dei migliori 20 degli ultimi 25 redditi dichiarati)
  • Pro quota relativo ad anzianità maturata tra l’1.1.2008 e il 31.12.2012 (media di tutti i redditi esclusi i peggiori 5)
  • Pro quota relativo ad anzianità maturate successivamente all’1.1.2013 (media di tutti i redditi).

A seguito della Riforma della Previdenza Forense del 2009, per le pensioni di vecchiaia retributiva, (e anche per quelle di vecchiaia anticipata e di anzianità), con decorrenza 1/2/2010 e successiva, non è più prevista la corresponsione di una pensione minima, salvo l’istituto dell’integrazione al trattamento minimo.

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA 
(art. 45 Reg. Unico della Previdenza Forense)

 

È possibile anticipare il pensionamento tra il 65° e il 70° anno di età allorquando siano maturati almeno 35 anni di anzianità di iscrizione e integrale contribuzione (art. 44 del Reg. Unico della Previdenza Forense).

In tal caso la pensione, calcolata secondo i criteri sopra indicati, verrà decurtata in modo permanente dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia (dal 2021 70 anni).

Il trattamento di pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione della domanda.

 Il pensionamento anticipato, fermo restando il requisito anagrafico minimo del 65° anno di età, non comporta alcuna riduzione dell’importo della pensione qualora siano presenti almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA
(art. 51 Reg. Unico della Previdenza Forense)

I contributi versati alla Cassa non sono rimborsabili agli iscritti e/o ai loro eredi, ad eccezione degli importi relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento, per mancanza del requisito della continuità dell'esercizio professionale (art. 22 L. 576/80 fino all’entrata in vigore dell’art. 21 L. 247/2012).

Il Legislatore ha sostituito l'istituto del rimborso dei contributi, di cui all'art.21 della Legge 576/80, con la pensione contributiva, ora disciplinata dall’ art. 51 del Regolamento Unico.

Tale istituto può essere richiesto da coloro che abbiano maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione e che abbiano raggiunto il requisito anagrafico previsto dei 70 anni di età.

La pensione di vecchiaia contributiva decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ed è reversibile alle stesse condizioni previste dal regime ordinario e con la medesima decorrenza (1° giorno del mese successivo al decesso).

I soggetti legittimati a richiedere la pensione contributiva sono gli iscritti alla Cassa, che abbiano maturato il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia retributiva senza aver raggiunto l'anzianità contributiva prevista secondo la seguente tabella:

fino al 31 dicembre 2010:                

65 anni di età con almeno 5 ma meno di 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013:

66 anni di età con almeno 5 ma meno di 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016:

67 anni di età con almeno 5 ma meno di 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018

68 anni di età con almeno 5 ma meno di 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:

69 anni di età con almeno 5 ma meno di 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

2021:

70 anni di età con almeno 5 ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

 

Il calcolo della pensione contributiva viene effettuato secondo i criteri stabiliti dalla Legge n. 335/95 e successive modifiche in base ai contributi soggettivi versati alla Cassa fino al tetto pensionabile, nonché sulle somme eventualmente corrisposte a titolo di riscatto o ricongiunzione.

Non è prevista la corresponsione di una pensione minima né l'applicazione del meccanismo di integrazione al minimo.

SUPPLEMENTI DI PENSIONE
(art. 62 Reg. Unico Previdenza Forense)

 

Il pensionato di vecchiaia che rimaneva iscritto alla Cassa e continuava ad esercitare la professione aveva diritto ad un primo supplemento dopo due anni dal pensionamento (supplemento biennale) e ad un ulteriore supplemento alla scadenza del successivo triennio (supplemento triennale). Detti supplementi erano concessi a domanda dell'interessato.

Con la riforma della previdenza forense, la normativa di cui sopra ha continuato ad essere applicata alle pensioni di vecchiaia retributiva ed alle pensioni di vecchiaia contributiva maturate entro il 31 dicembre 2009 (decorrenza 1 gennaio 2010).

Per le pensioni di vecchiaia contributiva, con decorrenza dal 1 febbraio 2010, non è più prevista l’erogazione di alcun supplemento.

Mentre per le pensioni di vecchiaia retributiva a decorrere dal 1 febbraio 2011, ha trovato applicazione una graduale eliminazione dei supplementi di pensione, come segue:

pensioni con decorrenza dal 01/02/2011 al 01/01/2014: unico supplemento dopo 4 anni dal pensionamento;

pensioni con decorrenza dal 01/02/2014 al 01/01/2017: unico supplemento dopo 3 anni dal pensionamento;

pensioni con decorrenza dal 01/02/2017 al 01/01/2019: unico supplemento dopo 2 anni dal pensionamento;

pensioni con decorrenza dal 01/02/2019 al 01/01/2021: unico supplemento dopo 1 anno dal pensionamento;

pensioni con decorrenza dal 01/02/2021 e successiva: non è più prevista l’erogazione di alcun supplemento di pensione.

I supplementi di pensione collegati a pensioni di vecchiaia retributiva con decorrenza anteriore al 1 maggio 2007 vengono calcolati con il sistema retributivo mentre per le pensioni con decorrenza successiva il calcolo avviene con sistema contributivo.

PENSIONE DI ANZIANITÀ
(art. 50 Reg. Unico della Previdenza Forense)

 

A differenza della pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione da tutti gli Albi professionali (ordinario e/o cassazionisti), prima della decorrenza della relativa finestra di accesso.

Essa è incompatibile con la reiscrizione ad uno degli Albi suddetti. In caso di reiscrizione, verificatasi l’incompatibilità, la pensione di anzianità viene sospesa e non può essere successivamente commutata in pensione di vecchiaia.

A seguito della riforma della previdenza forense del 2009, i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di anzianità sono i seguenti:

dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013:    

58 anni di età con almeno 36 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: 59 anni di età con almeno 37 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017:

60 anni di età con almeno 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019:

61 anni di età con almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

dal 1 gennaio 2020:        

62 anni di età con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.

La pensione decorre in relazione alla data di presentazione della domanda, secondo le seguenti finestre di accesso:

domanda presentata nel 1° trimestre: accesso al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno della domanda

domanda presentata nel 2° trimestre: accesso al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo

domanda presentata nel 3° trimestre: accesso al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo

domanda presentata nel 4° trimestre: accesso al pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo.

Ai fini del computo degli anni di effettiva iscrizione si considerano anche quelli eventualmente oggetto di riscatto e di ricongiunzione.

L’importo della pensione è calcolato con le stesse modalità stabilite per la pensione di vecchiaia.

A seguito della Riforma della Previdenza Forense del 2009, per le pensioni di anzianità, (ed anche di vecchiaia retributiva e di vecchiaia anticipata), con decorrenza 1/2/2010 e successiva, non è più prevista la corresponsione di una pensione minima, salvo l’istituto dell’integrazione al trattamento minimo.

QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE
(art. 49 Reg. Unico della Previdenza Forense)

 

Si tratta di una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base, calcolata con il sistema contributivo, che consente al professionista di stabilire individualmente ed annualmente la parte di reddito da destinare a risparmio previdenziale al fine di integrare il proprio trattamento pensionistico. 

I soggetti legittimati al versamento della quota modulare sono:

  • Iscritti alla Cassa
  • Pensionati di invalidità 

La quota modulare è stata introdotta a partire dal 2009 con decorrenza dal 2010 e l’aliquota volontaria di contribuzione è stata stabilita in misura percentuale rispetto al reddito netto professionale conseguito ai fini IRPEF, entro il tetto pensionabile.

L’aliquota può essere modificata con cadenza annuale, in sede di compilazione ed invio del Modello 5 (min.1% - max 10%).

Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi versati dall’iscritto a titolo di quota modulare. Tale montante è rivalutato al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell’1,5%.

All’atto del pensionamento, il montante dei contributi rivalutati viene trasformato in rendita sulla base di coefficienti attuariali.

In caso di pensionamento anticipato, la quota di pensione modulare non subirà alcuna riduzione.

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
(art. 48 Reg. Unico della Previdenza Forense)

 

L’avente diritto ad una pensione di vecchiaia retributiva o di anzianità il cui importo calcolato sia inferiore alla pensione minima (euro 12.237,00 importo lordo 2022) ha diritto, a domanda, ad una integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo minimo.

Tale integrazione al trattamento minimo compete solo nell’ipotesi in cui i redditi complessivi dell’iscritto e del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, comprensivi dei redditi da pensione nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, ed escluso il reddito della casa di abitazione, il trattamento di fine rapporto o l’erogazione ad esso equiparato percepiti nel triennio antecedente la richiesta di integrazione non siano superiori al triplo del trattamento minimo di pensione dell’anno per il quale si chiede detta integrazione (per il 2022 euro 12.237,00 X 3 = 36.711,00 lordi annuali). 

Al momento della domanda, il richiedente deve sottoscrivere l’autocertificazione relativa ai requisiti reddituali previsti per l’ammissione all’integrazione al minimo impegnandosi a comunicare eventuali variazioni che comportino la perdita del diritto.

In ogni caso la domanda di integrazione al minimo deve essere ripetuta ogni tre anni.

In caso di pensione di vecchiaia anticipata (artt. 45 e 47 u.c. Regolamento Unico) l’importo annuo integrato al minimo verrà ridotto dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico richiesto (art. 44). La riduzione non sarà applicata se l’iscritto, al raggiungimento dei 65 anni di età, ha raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno 40 anni.

PENSIONE DI INVALIDITÀ
(artt. 54 e 57 Reg. Unico della Previdenza Forense)

 

La pensione di invalidità è corrisposta ai professionisti che si trovino in condizione di infermità fisica o mentale sopravvenuta

all’iscrizione o, se preesistente, aggravata dopo l’iscrizione, nel presupposto che sussistano i seguenti requisiti:

  • riduzione della capacità all’esercizio della professione in modo continuativo a meno di un terzo;
  • iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età;
  • effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa da almeno 5 anni.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ovvero dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, se perfezionati successivamente alla domanda.

L’importo della pensione è pari al 70% di quello spettate per la pensione di inabilità ed è determinato con lo stesso calcolo della pensione di vecchiaia retributiva. L’importo della pensione non potrà essere inferiore al 70% della pensione minima prevista.

Per l’accertamento dello stato di invalidità l’iscritto viene sottoposto a visita da parte di una commissione medica distrettuale costituita da professionisti specializzati nelle patologie denunciate, individuati dal Delegato eletto nel Distretto di appartenenza dell’iscritto. Il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, da un consulente di parte. E’ facoltà della Giunta Esecutiva ammettere l’iscritto al trattamento di pensione di invalidità senza procedere alla predetta visita medica avvalendosi del parere di un medico fiduciario che abbia esaminato la documentazione medica solo in caso di malattia palese e irreversibile che risulti inequivocabilmente dalla documentazione inviata.

Le pensioni dichiarate revisionabili all’atto della concessione sono soggette ogni tre anni all’accertamento da parte dell’Ente volto a verificare la persistenza dell’invalidità. La pensione di invalidità confermata per due volte dopo la concessione non può più essere revocata e diviene definitiva. La pensione viene sospesa nel caso in cui l’iscritto rifiuti di sottoporsi alla revisione.

Nel caso di decesso del professionista avvenuto prima che sia stata riconosciuto il diritto a conseguire la pensione di invalidità, purché tale stato sia inequivocabilmente accertabile, il provvedimento di ammissione al trattamento pensionistico potrà comunque essere adottato in favore dei soggetti aventi diritto ai fini della pensione di reversibilità.

La pensione di invalidità può venire commutata in pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione di inabilità purché sussistano i requisiti necessari al conseguimento di detti trattamenti.

La pensione commutata decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

PENSIONE DI INABILITÀ
(artt. 52 e 57 Reg. Unico della Previdenza Forense)

 

La pensione di inabilità è corrisposta ai professionisti che abbiano i seguenti requisiti:

  • incapacità permanente e totale all’esercizio della professione per malattia o infortunio sopravvenuti successivamente all’iscrizione;
  • iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età;
  • effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa da almeno 5 anni
  • cancellazione da tutti gli albi forensi (ordinario e/o cassazionisti) entro 3 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a

Lo stato di inabilità viene accertato a seguito di visita a cui viene sottoposto l’iscritto da parte di una commissione medica distrettuale costituita da professionisti specializzati nelle patologie denunciate, individuati dal Delegato eletto nel Distretto di appartenenza dell’iscritto. Tale commissione viene nominata dal Delegato di competenza del Distretto di appartenenza dell’iscritto. Il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, da un consulente di parte. E’ facoltà della Giunta Esecutiva ammettere il professionista al trattamento pensionistico senza procedere alla visita medica, avvalendosi del parere di un medico fiduciario che abbia esaminato la documentazione presentata dall’iscritto solo in caso di malattia palese ed irreversibile che risulti inequivocabilmente dalla documentazione inviata.

La Cassa puo’ procedere alla revisione della pensione di inabilità entro 10 anni dall’ammissione del professionista al trattamento pensionistico. Qualora il pensionato di inabilità dovesse rifiutare di sottoporsi a detta revisione, la pensione viene sospesa. La pensione di inabilità viene sospesa anche nel caso in cui il professionista si reiscriva in un albo professionale.

Gli anni di anzianità effettiva vengono aumentati di 10 sino a raggiungere il massimo di anni, con il seguente criterio:

dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:                  massimo di 39;

dal 1 gennaio 2021:                                                  massimo di 40.

Ove la liquidazione avvenga per quote (art. 61 Reg. Un. Prev. For.) gli anni aggiunti vengono calcolati nell’ultima quota.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, se perfezionati successivamente alla domanda.

L’importo di pensione è determinato in base alle stesse modalità di calcolo stabilite per la pensione di vecchiaia e non può essere inferiore all’importo minimo previsto. 

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
(art. 58 Reg. Unico della Previdenza Forense)

 

La pensione di reversibilità spetta ai seguenti soggetti:

coniuge:

  • anche se separato legalmente senza addebito;
  • anche se separato legalmente con addebito, purché sia titolare di assegno alimentare a carico del deceduto;
  • anche se divorziato, titolare di assegno alimentare, purché non abbia contratto nuovo matrimonio e sempre che il rapporto  da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di

figli:

  • minori di anni 18;
  • maggiorenni che seguono corsi di studi fino al compimento della durata del corso legale di studi, nel caso di studi

    universitari non oltre il 26° anno di età che risultino a carico del professionista al momento del decesso;

  • maggiorenni con inabilità permanente ed assoluta al lavoro, che risultino a carico del professionista al momento del

    decesso.

In caso di più beneficiari superstiti / separati / divorziati le quote saranno concordate tra le parti con atto extragiudiziale o in difetto stabilite dal giudice.

L’importo della pensione di reversibilità è calcolato in misura percentuale rispetto alla pensione erogata all’iscritto:

  • 60% al solo coniuge
  • 80% al coniuge con un solo figlio
  • 100% al coniuge con due o più figli

In mancanza del coniuge o alla morte dello stesso, la reversibilità in favore dei figli sarà liquidata nelle seguenti misure:

  • 60% ad un solo figlio
  • 80% a due figli
  • 100% a tre o più figli

La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato. La pensione viene revocata nel caso in cui il coniuge superstite (o coniuge divorziato) contragga nuovo matrimonio.

PENSIONE INDIRETTA
(art. 58 Reg. Unico della Previdenza Forense)

 

La pensione indiretta spetta ai seguenti soggetti eredi di iscritto defunto che non abbia maturato il diritto alla pensione:

  • coniuge superstite, anche se separato legalmente senza addebito;
  • coniuge divorziato solo nel caso sia titolare di un assegno alimentare e non abbia contratto nuovo matrimonio;

figli minorenni ed equiparati:

  • minori di anni 18;
  • maggiorenni che seguono corsi di studi fino al compimento della durata del corso legale di studi, nel caso di studi universitari non oltre il 26° anno di età che risultino a carico del professionista al momento del decesso;
  • figli maggiorenni con inabilità permanente ed assoluta al lavoro, che risultino a carico del professionista al momento del

Affinché gli aventi diritto possano conseguire la pensione indiretta, è necessario che il professionista abbia maturato, al momento del decesso, almeno 10 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa (a tal fine sono conteggiati anche gli anni riscattati o riscattabili dai superstiti); che detta iscrizione sia in atto da data anteriore al compimento del 40° anno di età  e che, nel caso di cancellazione dalla Cassa, la stessa non sia avvenuta da oltre 3 anni anteriori al decesso.

Gli anni di anzianità effettiva vengono aumentati con il seguente criterio:

  • dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 10 anni fino al raggiungimento massimo di 39;
  • dal 1 gennaio 2021: 10 anni fino al raggiungimento massimo di 40.

Ove la liquidazione avvenga per quote (art. 61 Reg. Un. Prev. For.) gli anni aggiunti vengono calcolati nell’ultima quota.

La pensione indiretta decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’iscritto. La pensione indiretta è calcolata come la pensione di vecchiaia, e non può essere comunque inferiore all’importo previsto per la pensione minima.

Essa spetta ai soggetti e nelle percentuali come di seguito specificato:

  • 60% al solo coniuge
  • 80% al coniuge con un solo figlio
  • 100% al coniuge con due o più figli

In mancanza del coniuge o alla morte dello stesso, la pensione indiretta in favore dei figli è liquidata nelle seguenti misure:

  • 60% ad un solo figlio
  • 80% a due figli
  • 100% a tre o più figli

PRESTAZIONE CONTRIBUTIVA
(art. 59 Reg. Unico Previdenza Forense)

 

I pensionati di vecchiaia di cui agli artt. 44, 45 e 51 del Reg. Unico di Previdenza Forense, iscritti in un Albo forense e percettori di reddito da attività professionale, che hanno versato il contributo soggettivo dovuto ai sensi dell’art.17 terzo comma del Reg. Unico a partire dal reddito professionale dichiarato per l’anno 2013, hanno diritto ad una prestazione contributiva, calcolata su una quota del reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale indicato nell’art.17, primo comma lettera a) e secondo comma lettera a) del Reg. Unico.

Detta quota è pari al 2,50% dall’anno 2021.

Tale prestazione sarà liquidata in unica soluzione, a domanda, alla cancellazione da tutti gli Albi professionali o agli eredi in caso di decesso, calcolata rivalutando, al momento della liquidazione, il montante dei contributi versati nella misura prevista dalla norma, con il metodo di calcolo contributivo di cui alla L. 335/95.

PAGAMENTO DELLE PENSIONI
(art. 60 Reg. Unico Previdenza Forense)

 

L’importo annuale delle pensioni viene corrisposto in tredici mensilità posticipate. 

Cassa Forense in qualità di sostituto d’imposta opera, in sede di pagamento del rateo di pensione, una trattenuta a titolo di imposta lorda determinata sulla base delle aliquote stabilite dalla normativa vigente.

Con il pagamento dell’ultima mensilità di dicembre, Cassa Forense effettua il conguaglio fiscale ossia opera la differenza tra le ritenute applicate mensilmente a titolo di acconto sui ratei di pensione e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo delle mensilità corrisposte nell’anno in corso.

Tutte le pensioni erogate dalla Cassa sono annualmente rivalutate, a partire dal secondo anno successivo a quello di decorrenza, sulla base degli indici ISTAT.

INDENNITA’ DI MATERNITA’

(artt. 70, 72 e 73 D. Lgs. 151/2001 e successive modifiche L. 289/2003)

 

Possono beneficiare dell’indennità di maternità tutte le iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data dell’evento.

L’indennità erogata è pari all'80% di 5/12 del reddito netto professionale Irfep prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell’evento; in ogni caso:

  • l’indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base alle tabelle INPS vigenti nell'anno del parto (pari ad euro 5.190,64 per l’anno 2022);
  • l’indennità massima non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo di cui sopra (pari ad euro 953,20 per l’anno 2022).

Nel caso di parto gemellare è riconosciuta una sola indennità.

L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha  esteso  di ulteriori tre mesi l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome, iscritte all’INPS o iscritte ad un Ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza come la  Cassa Forense. L’estensione è riconosciuta in favore di chi abbia dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito complessivo inferiore a 8.145 euro.

L’indennità di maternità spetta anche al padre Avvocato per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua in caso di morte - grave infermità o di abbandono o in caso affidamento esclusivo del bambino al padre.

L’indennità di maternità spetta anche nel caso di adozione (nazionale o internazionale) o affidamento preadottivo e nel caso di aborto spontaneo o terapeutico, che deve essersi verificato non prima del 61° giorno di gravidanza ed entro la 26° settimana di gestazione.

In caso di aborto l’indennità è pari all’80% di 1/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore all’evento.

La domanda per ottenere l’indennità di maternità per parto, deve essere presentata on line, a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza (26° settimana di gestazione compiuta) ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.

La domanda per ottenere l’indennità di maternità in caso di aborto deve essere presentata on line, unitamente alla certificazione richiesta e presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell’aborto.

La domanda per ottenere l’indennità di maternità in caso di adozione o affidamento preadottivo deve essere presentata on line, unitamente alla certificazione richiesta e presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del minore nella casa materna.

L’indennità viene corrisposta in unica soluzione, applicando la ritenuta d’acconto del 20% (fatta eccezione dei casi ove è previsto l’esonero della ritenuta stessa).

L’importo viene erogato mediante bonifico bancario e contribuisce alla formazione del reddito professionale netto (Irfep).

La certificazione fiscale (CU) relativa al contributo liquidato erogato sarà disponibile nella posizione personale della professionista dall’anno successivo alla liquidazione della maternità.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 

PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO

 

STATO DI BISOGNO INDIVIDUALE
(art. 2, lett. a, Regolamento Assistenza)

 

 

Gli iscritti all'albo (anche se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità erogata dalla Cassa) che si trovino in situazione di grave difficoltà economica - causata da eventi straordinari, involontari e non prevedibili - possono ottenere l’erogazione di un importo che di norma non può superare il doppio della pensione minima stabilita dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda (pensione minima anno 2022 euro 12.237,00 lordi).

L’erogazione è reiterabile una sola volta se la difficoltà economica si protrae nell'anno successivo e non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali (per bisogno o a sostegno della famiglia o della salute).

Ne può beneficiare l'iscritto che sia in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica requisiti, forma della domanda e termini del procedimento.

ULTRAOTTANTENNI
(art. 2, lett. b, Regolamento Assistenza)

 

I titolari di pensione diretta che abbiano compiuto 80 anni e siano cancellati dagli Albi (ordinario e cassazionista) possono ottenere l’erogazione di un importo, determinato di anno in anno dal C.d.A. (nel 2021 euro 6.000), non superiore all’importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente a quello della richiesta.

L’erogazione è reiterabile anno per anno e non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali per il medesimo evento previste dal Regolamento.

Ne può beneficiare il pensionato che nell'anno precedente a quello della domanda abbia dichiarato un reddito imponibile non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa.

Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica requisiti, forma della domanda e termini del procedimento.

ULTRASETTANTENNI INVALIDI CIVILI
(art. 2, lett. c, Regolamento Assistenza)

 

I titolari di pensione diretta che abbiano compiuto 70 anni, cancellati dagli Albi (ordinario e cassazionista), in possesso di certificato di invalidità civile al 100%, non titolari di assegno di accompagnamento, possono ottenere l’erogazione di un importo, determinato di anno in anno dal C.d.A. (nel 2021 euro 9.000), non superiore alla pensione minima dell’anno precedente.

L’erogazione è reiterabile e non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali per il medesimo evento previste dal Regolamento.

Ne può beneficiare il richiedente che nell'anno precedente a quello della domanda abbia dichiarato un reddito imponibile non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa.  Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica requisiti, forma della domanda e termini del procedimento.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

 

SUPERSTITI E TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA CANCELLATI DAGLI ALBI, INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ
(art. 6, lett. a, Regolamento Assistenza)

 

I familiari conviventi e il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia dell’iscritto o del pensionato deceduto nonché i titolari di pensione diretta cancellati dagli albi, indiretta o di reversibilità i quali - per evento non prevedibile e non causato da comportamento volontario - versino in situazione di difficoltà economica non affrontabile con i propri mezzi, possono ottenere l’erogazione di un importo non superiore alla pensione minima stabilita dalla Cassa per l'anno precedente quello della domanda.

L’erogazione è effettuata in favore di un solo richiedente per nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 30.000,00.

In presenza di più richiedenti facenti parte dello stesso nucleo familiare l’ammontare dell’erogazione potrà essere aumentato del 20% una sola volta per ogni componente del nucleo familiare oltre il richiedente.

Il trattamento è reiterabile una sola volta per lo stesso evento.

Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica requisiti, forma della domanda e termini del procedimento.

FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI, PORTATORI DI HANDICAP O DI MALATTIE INVALIDANTI
(art. 6, lett. b, Regolamento Assistenza)

 

Gli iscritti, in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa, che assistano in via esclusiva il coniuge o i figli o i genitori con invalidità grave prevista dall’art.3 comma 3 della Legge 104/92 (attestata da certificazione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo), e non ricoverati a tempo pieno, possono ottenere l’erogazione di un importo non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello della domanda.

L’erogazione è effettuata in favore di un solo richiedente per assistito nell’ambito del medesimo nucleo familiare, con un ISEE non superiore a € 50.000,00 sia dell’assistito che dell’iscritto.

Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica requisiti, forma della domanda e termini del procedimento.

BORSE DI STUDIO PER ORFANI DEGLI ISCRITTI
(art.6, lett. c, Regolamento Assistenza)

 

Gli orfani, di età inferiore ai 26 anni, titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa, che frequentano la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, l’università e istituti a essa equiparati, possono ottenere borse di studio determinate da bando annuale.

L’erogazione è corrisposta agli orfani in regola con il corso di studi frequentato, in presenza di un ISEE non superiore a euro 30.000,00.

Si considerano in regola:

  • coloro che frequentano la scuola dell’obbligo;
  • per la scuola secondaria di secondo grado coloro che siano, nel quinquennio, respinti per non più di un anno;
  • per il corso universitario coloro che abbiano superato almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico e non siano oltre il primo anno

BORSE DI STUDIO PER FIGLI DEGLI ISCRITTI
(art.6, lett. d, Regolamento Assistenza)

 

Gli studenti universitari, figli di iscritti, che non abbiano superato i 26 anni di età possono ottenere borse di studio determinate da bando annuale. L’erogazione è corrisposta ai figli degli iscritti che abbiano superato almeno i 4/5 degli esami con una media di votazione non inferiore a 27/30, non siano oltre il primo anno fuori corso e in presenza di un ISEE non superiore ad euro 30.000,00.

TRATTAMENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ
(art. 6, lett. e, Regolamento Assistenza)

 

Possono accedervi, sulla base di apposito bando annuale che ne disciplina il contenuto e le modalità di fruizione, gli iscritti in regola con le prescritte comunicazioni reddituali.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE

GRAVI EVENTI MORBOSI E GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
(art. 10, lett. a, Regolamento Assistenza)

 

La polizza sanitaria collettiva di base è automatica e gratuita per tutti gli Avvocati, Praticanti e Pensionati iscritti a Cassa Forense e può essere estesa, con onere a carico dell'iscritto, a tutti i familiari conviventi, con limite di età fissato dalla polizza, previo pagamento di un premio annuo pro capite sulla base di fasce di età.

Tale garanzia assicurativa, oltre a coprire i “grandi interventi chirurgici” e “gravi eventi morbosi” indicati nelle condizioni di polizza, opera per la c.d. “garanzia per malattia oncologica”. Sono anche inclusi in copertura accertamenti in prevenzione (check-up annuale), esami diagnostici e l’indennità di convalescenza. 

E’ stata inoltre mantenuta per ciascun Iscritto, Pensionato non iscritto e Superstite di avvocato (titolare di pensione di reversibilità o indiretta) che abbia aderito al piano base, la facoltà di aderire ad un Piano sanitario integrativo per sé e per il proprio nucleo familiare, con limite di età fissato dalla polizza. Tale garanzia assicurativa opera per le prestazioni sanitarie non coperte dalla polizza sanitaria base e, in particolare, per ricovero, con o senza intervento, in istituto di cura reso necessario anche da parto, ricovero in regime di day-hospital, intervento chirurgico ambulatoriale, prestazioni di alta diagnostica, visite specialistiche e accertamenti diagnostici. L’importo del premio annuo per la sottoscrizione della Polizza sanitaria Integrativa varia sulla base di fasce di età e solitamente le adesioni/estensioni vanno perfezionate entro il mese di maggio di ogni anno.

Eventi indennizzabili, modalità, limiti della copertura e oneri di estensione sono indicati nel contratto e consultabili sul portale Welfare di Cassa Forense o sul sito internet – sezione Polizze CF.

CONVENZIONI CON CASE DI CURA, ISTITUTI TERMALI E CLINICHE ODONTOIATRICHE
(art. 10, lett. b, Regolamento Assistenza)

 

Gli iscritti e i pensionati della Cassa possono usufruire delle convenzioni per ottenere facilitazioni e sconti per la fruizione di servizi e prestazioni erogate da case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche e altre strutture sanitarie. Modalità, condizioni e termini sono indicati nella apposita sezione del portale welfare di Cassa Forense.

INTERVENTI DI MEDICINA PREVENTIVA
(art. 10, lett. c, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti alla Cassa, anche pensionati se iscritti agli Albi, possono beneficiare di trattamenti di medicina preventiva attuati mediante convenzioni o polizza collettiva. Ne può beneficiare l’iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

POLIZZE PER ASSISTENZA PER LUNGA DEGENZA, PREMORIENZA E INFORTUNI
(art. 10, lett. d, Regolamento Assistenza)

 

Gli iscritti alla Cassa, anche pensionati se iscritti agli Albi, possono beneficiare di polizze per assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni. L’assistenza per lunga degenza (LTC) è offerta tramite polizza assicurativa stipulata dalla Cassa. Eventi indennizzabili, modalità, limiti della copertura e oneri di estensione sono indicati nel contratto e consultabili sul portale welfare di Cassa Forense.

POLIZZE LONG TERM CARE

La long term care è un’assicurazione che copre le spese derivanti dall’impossibilità di svolgere autonomamente le normali funzioni della vita quotidiana (azioni semplici come, lavarsi, vestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi, spostarsi) con conseguente menomazione dell’autosufficienza, non necessariamente dovuta a malattia o infortunio, ma anche a senescenza.

E’ considerato in stato di non autosufficienza l’assicurato che, a causa di una malattia, di infortunio o per perdita delle forze, si   trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale - presumibilmente in modo permanente – da aver bisogno dell’assistenza di un’altra persona per aiutarlo nello svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana, ovvero l’assicurato che sia affetto da una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica (ad esempio: il morbo di Parkinson o di Alzheimer ovvero altre demenze invalidanti) o che sia stato colpito da infortunio, che abbiano determinato la perdita delle capacità cognitive.

Trattasi di polizza assicurativa collettiva sottoscritta da Cassa Forense a favore di tutti gli iscritti Cassa che alla data di decorrenza della garanzia non abbiano ancora compiuto i 70 anni di età.

Tale polizza viene acquistata per proteggersi dal rischio di non autosufficienza in età avanzata, quando risulta particolarmente utile

Avere una somma per pagare una badante, una casa di cura o per avere la necessaria assistenza.

Con la polizza LTC si ottiene il diritto al versamento di una rendita periodica quando si verifica la non autosufficienza. In alternativa

alla rendita si può avere il pagamento di un capitale, il rimborso delle spese di assistenza, un’assistenza diretta presso gli istituti di cura convenzionati con l’impresa.

Nella LTC a vita intera il contraente assicurato è tenuto a versare i premi fino a 70 anni, ma la rendita è prevista per tutta la durata della sua vita, dal verificarsi dello stato di non autosufficienza. Superato il limite di età di cui sopra, gli assicurati potranno rimanere in copertura fino alla scadenza della convenzione, a condizione che di anno in anno la loro adesione sia stata rinnovata senza soluzione di continuità.

Il pensionato che non fruisce più della copertura LTC automatica attivata dall’Ente di previdenza, può proseguire volontariamente    versando un contributo annuo di € 268,00 indipendentemente dall’età dell’assicurato.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 27 ottobre 2016, deliberò l’adesione alla copertura in forma collettiva della Polizza LTC di Emapi, che, in caso di non autosufficienza permanente, garantisce una rendita mensile di € 1.200,00, non tassabile, vita natural durante, in favore di tutti gli iscritti alla Cassa i quali, alla data di decorrenza della garanzia, non abbiano ancora compiuto i 70 anni di età.

Polizza premorienza TCM

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25 gennaio 2022, in attuazione della previsione contenuta tra le prestazioni a sostegno della salute del Regolamento dell’Assistenza, ha deliberato di rinnovare per l’annualità assicurativa 1/2/2022 – 31/1/2023 l’adesione al piano sottoscritto da Emapi con Cattolica Assicurazioni per la copertura assicurativa premorienza (temporanea caso morte).

Il premio, a carico della Cassa, copre la garanzia in favore degli iscritti che non abbiano compiuto 75 anni di età alla data di decorrenza della polizza stessa.

Il beneficio assistenziale consiste nell’erogazione agli eredi legittimi o testamentari dell’iscritto di un importo di € 11.500,00, in caso di morte dell’iscritto stesso, per qualsiasi causa, nel periodo di validità della copertura. Tale importo può essere incrementato su base volontaria tramite l’apposita procedura on-line presente sul sito di Emapi.

CONVENZIONI PER L’ATTIVAZIONE DI PRESTITI IPOTECARI VITALIZI
(art. 10, lett. e, Regolamento Assistenza)

 

Gli iscritti e i pensionati della Cassa possono usufruire di convenzioni per l’attivazione di prestiti ipotecari vitalizi. Modalità, condizioni e termini sono indicati nella apposita sezione del portale welfare di Cassa Forense.

CONTRIBUTO PER SPESE DI OSPITALITÀ IN ISTITUTI PER ANZIANI, PER MALATI CRONICI O LUNGODEGENTI
(art. 10, lett. f, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti e i pensionati della Cassa possono ottenere l’erogazione di un contributo alle spese di ospitalità in case di riposo per anziani, in istituti per malati cronici o lungodegenti, a condizione che tali spese non siano soggette a rimborso parziale o totale da parte di altri Enti assistenziali pubblici o privati. Modalità, condizioni e termini sono previsti con bando e va comunque allegata la dichiarazione ai sensi del DPR 445 /2000 nella quale devono essere indicati i beni mobiliari ed immobiliari nella disponibilità del richiedente al momento della domanda.

CONTRIBUTO PER SPESE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE TEMPORANEA
(art. 10, lett. g, Regolamento Assistenza)

 

Gli iscritti e i pensionati della Cassa possono ottenere un contributo alle spese per l’assistenza infermieristica domiciliare prescritta da certificazione medica e praticata da personale infermieristico qualificato.

Il contributo per la spesa sostenuta e documentata è corrisposto per un massimo di euro 500,00 mensili e, in casi di particolare gravità, per non più di sei mesi.

Per l’erogazione del contributo è richiesto un reddito imponibile nell’ultimo anno non superiore a €. 30.000,00.

Alla domanda va allegata:

  • dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale devono essere indicati beni mobili e immobili nella disponibilità del richiedente al momento della domanda;
  • certificazione medica attestante la necessità e la durata dell’assistenza infermieristica;
  • documentazione delle spese sostenute;
  • dichiarazione del richiedente, ai sensi del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti che la spesa è a suo completo carico e non è soggetta a rimborso nonché l’indicazione del periodo e del carattere notturno o diurno della

 

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

MALATTIA O INFORTUNIO
(assistenza indennitaria: art. 14, lett. a1, Regolamento Assistenza)

 

Gli iscritti non pensionati che, per infortunio o malattia verificatisi o insorti in costanza di iscrizione alla Cassa, non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno due mesi consecutivi e massimo un anno, possono percepire una diaria giornaliera pari a 1/365° della media dei redditi professionali risultanti dai Modelli 5 relativi agli ultimi tre anni antecedenti l’evento, per un periodo massimo di 365 giorni nei limiti del tetto reddituale pensionabile. L'indennizzo non può essere inferiore a 1/365° della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello dell'evento. L’iscritto ne può beneficiare se in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa e con il pagamento dei contributi. L'indennizzo non è reiterabile in relazione allo stesso infortunio o malattia e non è cumulabile con altre prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dalla Cassa, ma è cumulabile con la copertura della polizza sanitaria.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dall’insorgere della malattia o dal verificarsi dell’infortunio. Su domanda la Giunta Esecutiva può concedere, in via immediata e urgente, un acconto sull'indennizzo. In caso di decesso dell'iscritto possono beneficiare dell'indennizzo il coniuge superstite, i figli a carico o i familiari, se conviventi e a carico. All'accertamento della natura della malattia o dell'infortunio e del periodo di inabilità incidente sull'attività professionale provvede un medico incaricato dal Delegato territorialmente competente. Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica requisiti, forma della domanda e termini del procedimento.

CATASTROFE O CALAMITÀ NATURALI
(art. 14, lett. a 3, Regolamento Assistenza)

 

Gli iscritti con residenza e/o domicilio professionale, principale o secondario, in zona colpita da catastrofe o da calamità naturale dichiarata dalle competenti Autorità che, in conseguenza di detti eventi, abbiano subito danni agli immobili e/o ai beni strumentali, incidenti sulla loro attività professionale possono ottenere l’erogazione di un importo proporzionale al danno come determinato dalla Giunta Esecutiva.

In casi particolari il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Giunta Esecutiva, può prevedere l’erogazione di ulteriori provvidenze a favore degli iscritti.

Di tali prestazioni ne puo’ beneficiare l’iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

Alla domanda deve essere allegata:

  • documentazione attestante l’entità del danno subito;
  • attestazione del Consiglio dell’Ordine che il richiedente, al momento in cui si è verificato l’evento calamitoso, aveva il domicilio professionale principale o secondario nell’immobile o negli immobili

Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica requisiti, forma della domanda e termini del procedimento.

AGEVOLAZIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO
(art. 14, lett. a4, Regolamento Assistenza)

 

Gli iscritti alla Cassa, non pensionati, possono ottenere agevolazioni per l’accesso al credito in conformità a quanto previsto da bando.

Le agevolazioni consistono in interventi, con un tasso nominale annuo agevolato, per l’abbattimento degli interessi su finanziamenti finalizzati all’allestimento, al potenziamento dello studio e/o alla frequenza di corsi per l’acquisizione del titolo di specialista e/o di cassazionista.

Ne può beneficiare l’iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

La domanda deve essere redatta in conformità a quanto richiesto nel bando istitutivo.

AGEVOLAZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI
(art. 14, lett. a5, Regolamento Assistenza)

 

Gli iscritti alla Cassa, non pensionati possono ottenere agevolazioni per la concessione di mutui ipotecari finalizzati all’acquisto di unità immobiliari non di lusso da utilizzare quale prima casa, nel comune di residenza, o quale primo e unico studio professionale nel circondario dell’ordine di appartenenza.

L’iscritto, per poter accedere a tale istituto, deve essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

La domanda deve essere redatta in conformità a quanto richiesto nel bando istitutivo.

AGEVOLAZIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
(art. 14, lett. a6, Regolamento Assistenza)

 

I pensionati iscritti, in regola con le comunicazioni reddituali, e i titolari di pensione indiretta o di reversibilità erogata dalla Cassa, possono beneficiare di agevolazioni mediante la cessione del quinto della pensione in conformità a quanto previsto da bando.

CONTRIBUTI O CONVENZIONI PER LA FRUIZIONE DI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE E OGNI ALTRA INIZIATIVA ATTA A FAVORIRE LA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO E LO SVILUPPO ECONOMICO DELL’AVVOCATURA
(art. 14, lett. a7 Regolamento Assistenza)

 

Gli iscritti alla Cassa possono beneficiare di contributi o convenzioni per la fruizione di asili nido e scuole materne e ogni altra iniziativa diretta a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e impegni familiari e lo sviluppo economico dell’Avvocatura. Ne può beneficiare l’iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa. La domanda deve essere redatta in conformità a quanto richiesto nel bando istitutivo.

 

INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI

AGEVOLAZIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO FINALIZZATO ALL’AVVIAMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE O ALLA COSTITUZIONE DI NUOVI STUDI ASSOCIATI O SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
(art. 14, lett. B-1, Regolamento assistenza)

Gli iscritti alla Cassa che non abbiano compiuto i 45 anni possono beneficiare di agevolazioni per l’accesso al credito al fine di avviare lo studio professionale, in forma individuale o associata, con preferenza per gli studi costituiti in forma associata e/o multidisciplinare. Ne può beneficiare l’iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa. La domanda deve essere redatta in conformità a quanto richiesto nel bando istitutivo.

ORGANIZZAZIONE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI, DI CORSI QUALIFICANTI
(art. 14, lett. B-2, Regolamento assistenza)

Gli iscritti alla Cassa che non abbiano compiuto i 45 anni, in regola con le prescritte comunicazioni reddituali, possono partecipare (anche a distanza con modalità telematiche) a corsi periodicamente organizzati da Cassa Forense. Ne può beneficiare l’iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa. La domanda deve essere redatta in conformità a quanto richiesto nel bando istitutivo.

BORSE DI STUDIO PER L’ACQUISIZIONE DI SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI
(art. 14, lett. b-3, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti alla Cassa che non abbiano compiuto i 45 anni, in regola con le prescritte comunicazioni reddituali, possono ottenere il rimborso totale o parziale dei costi sostenuti e documentati per la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento diretti alla acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista ovvero di specifiche competenze professionali.

Ne può beneficiare l’iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

La domanda deve essere redatta in conformità a quanto richiesto nel bando istitutivo.

INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ISCRITTI ATTIVI PERCETTORI DI PENSIONE DI INVALIDITÀ 
(art. 14, lett. c1, Regolamento Assistenza)

 

Gli iscritti percettori di pensione di invalidità, che risultino attivi nell’esercizio della professione e che abbiano riportato infortuni di particolare gravità o siano affetti da patologie fortemente invalidanti o degenerative, possono ottenere un contributo straordinario a rimborso delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di tecnologie indispensabili per l’esercizio della professione e /o per raggiungere gli uffici giudiziari o il proprio studio. Ne può beneficiare l’iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa. Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica i requisiti, la forma della domanda e i termini del procedimento.

PRESTAZIONI PER SPESE FUNERARIE

A FAVORE DEI PROSSIMI CONGIUNTI DELL’ISCRITTO O DEL TITOLARE DI PENSIONE DIRETTA DECEDUTO
(art. 19 Regolamento Assistenza)

 

I prossimi congiunti dell’iscritto o del titolare di pensione diretta deceduto possono ottenere un contributo, nella misura massima di euro 4.000,00, a rimborso delle spese funerarie sostenute e documentate da fattura.

Sono considerati prossimi congiunti:

  • il coniuge superstite, se non legalmente separato,
  • il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia e i figli conviventi.

In via alternativa, possono ottenere il rimborso:

  • il coniuge legalmente separato,
  • i parenti entro il 3° grado
  • gli affini entro il 2° grado.

Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica requisiti, forma della domanda e termini del procedimento.