Cancellazione Praticanti
La cancellazione dei Praticanti dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:
- d’ufficio, in caso di cancellazione dell’iscritto dal registro dei praticanti non seguita dall’iscrizione all’Albo degli Avvocati o in caso di superamento dei 6 anni di iscrizione Cassa consentita per i praticanti e non seguita dall’iscrizione all’Albo degli Avvocati;
- a domanda dell’interessato negli altri casi, e decorre dalla data della domanda.