DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE
- GLI AVVOCATI E I PRATICANTI ISCRITTI ALLA CASSA
Gli avvocati e i praticanti iscritti alla Cassa devono corrispondere, in sede di autoliquidazione con il Mod. 5 annuale, la seguente contribuzione:
- a titolo di contributo soggettivo, il 14,5% fino al 2020 (mod.5/2021), 15% dal 2021 (mod.5/2022) del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’Irpef entro il tetto reddituale annualmente stabilito detratto quanto già pagato, a titolo di contributo soggettivo minimo.
- Sul reddito eccedente il suddetto tetto è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà.
(Gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa che beneficiano della riduzione a metà del contributo soggettivo minimo sono, comunque, tenuti al versamento delle eccedenze per la parte di reddito IRPEF e/o volume di affari IVA non coperti dal contributo minimo ordinario).
- a titolo di contributo integrativo, il 4% sul volume di affari IVA dichiarato detratto quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo, se dovuto.
I praticanti abilitati e gli avvocati, iscritti alla Cassa, che beneficiano dell'esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo, devono versare, in sede di autoliquidazione, il contributo integrativo nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo, già assoggettato ad IVA - legge 22 marzo 1995 n.85) a prescindere dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore.
- I PENSIONATI DI VECCHIAIA ISCRITTI ALLA CASSA
Gli avvocati pensionati di vecchiaia iscritti alla Cassa, a decorrere dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità).
Essi, tuttavia, devono versare in sede di autoliquidazione (modello 5):
- il contributo soggettivo nella misura pari al 14,5% fino al 2020 (mod.5/2021), 15% dal 2021 (mod.5/2022) del reddito professionale netto ai fini IRPEF, fino al previsto tetto pensionistico e nella misura del 3% del reddito eccedente il medesimo tetto;
- il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari IVA dichiarato.
Dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento devono versare in sede di autoliquidazione (modello 5):
- il contributo soggettivo nella misura del 7,25% fino al 2020 (mod 5/2021), 7,5% dal 2021 (mod 5/2022) fino al previsto tetto pensionistico e in quella del 3% sulla parte di reddito eccedente il medesimo tetto;
- il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari IVA dichiarato.
- I PENSIONATI DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA ISCRITTI ALLA CASSA (per le pensioni con decorrenza a partire dal 1°/02/2010)
Gli avvocati pensionati di vecchiaia contributiva iscritti alla Cassa (con decorrenza pensionistica a partire dal 1°02/2010), a decorrere dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità).
Essi, tuttavia, devono versare in sede di autoliquidazione (modello 5):
- il contributo soggettivo nella misura pari al 7,25% fino al 2020 (mod 5/2021), 7,5% dal 2021 (mod 5/2022) del reddito professionale netto ai fini IRPEF, fino al previsto tetto pensionistico e nella misura del 3% del reddito eccedente il medesimo tetto.
- il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari IVA dichiarato.
- I PENSIONATI DI INVALIDITA’ ISCRITTI ALLA CASSA
I pensionati di invalidità iscritti alla Cassa sono tenuti ai versamenti contributivi con le stesse regole e nella stessa misura previsti per gli iscritti non pensionati.