Agevolazioni per i neo iscritti
Contributo soggettivo minimo
- Riduzione alla metà per i primi sei anni qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età ( art. 24 regolamento Unico).
- Per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l’iscrizione all’Albo, a prescindere dall’età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense, verrà riscosso per metà a mezzo avvisi di pagamento (Pagopa o F24) nell’anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva)e per l’altra metà residua (con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:
- in via obbligatoria, in sede di autoliquidazione del Modello 5 nell’anno successivo, qualora il reddito netto professionale prodotto ai fini Irpef sia pari o superiore a €10.300,00;
- in via facoltativa , in sede di autoliquidazione del Modello 5 nell’anno successivo, con scadenza unica al 31 dicembre e comunque, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo all’ottavo anno di iscrizione Albo/Cassa, qualora il reddito netto professionale prodotto ai fini Irpef sia inferiore a €10.300,00, tramite avviso di pagamento con scadenza , da generare e stampare autonomamente, collegandosi al sito www.cassaforense.it – “Accessi riservati - posizione personale – Integrazione facoltativa contr. minimo ”.
Contributo integrativo minimo
- Il contributo integrativo minimo non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2023. È comunque dovuto, per tali anni, il contributo integrativo nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari IVA dichiarato.