Esonero temporaneo
(Art. 27 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense)
Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della L. n. 247/2012, si può chiedere, per un solo anno, nell’arco dell’intero periodo di iscrizione alla Cassa, l’esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo (fermo restando come dovuti il contributo di maternità e i contributi percentuali sul reddito e sul volume d’affari prodotti in sede di autoliquidazione del Modello 5) conservando la validità dell’intero anno di contribuzione ai fini pensionistici. Nei soli casi di maternità o adozione tale beneficio può essere richiesto fino a tre anni.
La domanda di esonero può essere inoltrata in via telematica, entro il 30 settembre dell’anno per il quale si richiede l’esonero, collegandosi al sito www.cassaforense.it – “Accessi riservati – posizione personale – istanze on line”.