Borse di studio per gli orfani degli iscritti

(Nuovo Regolamento per l’Assistenza – art. 6, lett. c)

  

  • BENEFICIARI

Possono beneficiare di tale istituto gli orfani, di età inferiore ai 26 anni, titolari di pensione indiretta o reversibilità erogata dalla Cassa, che frequentino la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, l’università e istituti ad essa equiparati.

 

  • REQUISITI

L’erogazione è corrisposta a condizione che il richiedente sia in regola con il corso di studi frequentato e in presenza di un ISEE non superiore ad € 30.000,00.

Sono considerati in regola coloro che frequentano:

    • la scuola dell’obbligo;
    • la scuola secondaria di secondo grado e siano stati respinti per non più di un anno;
    • l’università o istituti ad essa equiparati e abbiano almeno 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico e, comunque, non siano oltre il primo anno fuori corso.

 

  • MISURA DEL CONTRIBUTO

La misura del trattamento assistenziale viene determinata dal Consiglio di Amministrazione mediante bando annuale.

 

  • DOMANDA

La domanda deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, entro il 30 novembre, direttamente alla Cassa a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it)  e/o cartacea, allegando la dichiarazione dei redditi dell’anno antecedente la domanda e la documentazione giustificativa.

Per le domande inviate entro il termine indicato, verrà redatta una graduatoria in ordine crescente a partire dal reddito più basso, sulla base della certificazione ISEE ed erogate fino ad esaurimento rispetto al numero di borse di studio stabilito dal Consiglio di Amministrazione.