Borse di studio per gli orfani degli iscritti
(Nuovo Regolamento per l’Assistenza – art. 6, lett. c)
- BENEFICIARI
Possono beneficiare di tale istituto gli orfani, di età inferiore ai 26 anni, titolari di pensione indiretta o reversibilità erogata dalla Cassa, che frequentino la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, l’università e istituti ad essa equiparati.
- REQUISITI
L’erogazione è corrisposta a condizione che il richiedente sia in regola con il corso di studi frequentato e in presenza di un ISEE non superiore ad € 30.000,00.
Sono considerati in regola coloro che frequentano:
- la scuola dell’obbligo;
- la scuola secondaria di secondo grado e siano stati respinti per non più di un anno;
- l’università o istituti ad essa equiparati e abbiano almeno 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico e, comunque, non siano oltre il primo anno fuori corso.
- MISURA DEL CONTRIBUTO
La misura del trattamento assistenziale viene determinata dal Consiglio di Amministrazione mediante bando annuale.
- DOMANDA
La domanda deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, entro il 30 novembre, direttamente alla Cassa a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) e/o cartacea, allegando la dichiarazione dei redditi dell’anno antecedente la domanda e la documentazione giustificativa.
Per le domande inviate entro il termine indicato, verrà redatta una graduatoria in ordine crescente a partire dal reddito più basso, sulla base della certificazione ISEE ed erogate fino ad esaurimento rispetto al numero di borse di studio stabilito dal Consiglio di Amministrazione.