Borse di studio per i figli degli iscritti

(Nuovo Regolamento per l’Assistenza – art. 6, lett. d)

 

  • BENEFICIARI

Possono beneficiare di tale istituto i figli degli iscritti, in regole con le prescritte comunicazioni reddituali, che siano studenti universitari e che non abbiano superato i 26 anni di età.

 

  • REQUISITI

L’erogazione è corrisposta a condizione che il richiedente sia in regola con il corso di studi frequentato e in presenza di un ISEE non superiore ad € 30.000,00.

Sono considerati in regola coloro che:

    • hanno superato i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico con una media di votazione non inferiore a 27/30 e che comunque non siano oltre il primo anno fuori corso.

 

  • MISURA DEL CONTRIBUTO

La misura del trattamento assistenziale viene determinata dal Consiglio di Amministrazione mediante bando annuale.

 

  • DOMANDA

La domanda deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, entro il 30 novembre, direttamente alla Cassa a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it)  e/o cartacea, allegando la dichiarazione dei redditi dell’anno antecedente la domanda e la documentazione giustificativa.

Per le domande inviate entro il termine indicato, verrà redatta una graduatoria in ordine crescente a partire dal reddito più basso, sulla base della certificazione ISEE ed erogate fino ad esaurimento rispetto al numero di borse di studio stabilito dal Consiglio di Amministrazione.