Borse di studio per i figli degli iscritti
(Nuovo Regolamento per l’Assistenza – art. 6, lett. d)
- BENEFICIARI
Possono beneficiare di tale istituto i figli degli iscritti, in regole con le prescritte comunicazioni reddituali, che siano studenti universitari e che non abbiano superato i 26 anni di età.
- REQUISITI
L’erogazione è corrisposta a condizione che il richiedente sia in regola con il corso di studi frequentato e in presenza di un ISEE non superiore ad € 30.000,00.
Sono considerati in regola coloro che:
- hanno superato i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico con una media di votazione non inferiore a 27/30 e che comunque non siano oltre il primo anno fuori corso.
- MISURA DEL CONTRIBUTO
La misura del trattamento assistenziale viene determinata dal Consiglio di Amministrazione mediante bando annuale.
- DOMANDA
La domanda deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, entro il 30 novembre, direttamente alla Cassa a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) e/o cartacea, allegando la dichiarazione dei redditi dell’anno antecedente la domanda e la documentazione giustificativa.
Per le domande inviate entro il termine indicato, verrà redatta una graduatoria in ordine crescente a partire dal reddito più basso, sulla base della certificazione ISEE ed erogate fino ad esaurimento rispetto al numero di borse di studio stabilito dal Consiglio di Amministrazione.