Assistenza indennitaria

(Nuovo Regolamento per l’Assistenza – art. 14, lett. a1)

 

  • BENEFICIARI

Possono beneficiare di tale istituto gli Avvocati iscritti alla Cassa non pensionati che, per infortunio o malattia verificatasi o insorta in costanza di iscrizione alla Cassa, non abbiano potuto esercitare il maniera assoluta l’attività professionale per almeno due mesi.

L’assistenza può essere erogata anche se l’iscritto, successivamente all’evento medesimo, abbia cessato l’attività o sia deceduto. In quest’ultimo caso potranno beneficiare dell’indennità il coniuge superstite o, in mancanza, i figli a carico o, in mancanza, i familiari indicati nell’art. 433 del Codice Civile.

 

  • REQUISITI

L’iscritto, per poter accedere a tale istituto, deve essere in regola con l’invio dei Mod.5 e con il pagamento dei relativi contributi.

 

  • MISURA DEL CONTRIBUTO

L’indennizzo, non reiterabile per lo stesso infortunio o malattia, consiste in una diaria giornaliera pari ad 1/365° della media dei redditi professionali risultanti dai Mod.5 degli ultimi tre anni antecedenti l’evento, con il limite massimo annuo del tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi.

L’indennizzo, non cumulabile con altre prestazioni previdenziali e assistenziali, non potrà essere corrisposto per una durata superiore a 365 giorni.

 

  • DOMANDA

La domanda deve essere inoltrata, entro due anni dal verificarsi dell'infortunio o della malattia, in via telematica tramite accesso riservato alla propria posizione personale-Istanze online- o direttamente alla Cassa a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) o tramite il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, utilizzando l’apposita modulistica e presentata, a pena di decadenza, entro due anni dal verificarsi dell’evento.

Alla stessa dovrà essere allegata:

    • documentazione medica comprovante la natura della malattia o dell’infortunio, periodo di inabilità e incidenza sull’attività professionale;
    • dichiarazione del richiedente che attesti, in caso di infortunio, se lo stesso ha beneficiato o beneficerà di risarcimento per responsabilità di terzi;
    • dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il richiedente attesti il mancato svolgimento, in maniera assoluta, all’attività professionale, specificandone il periodo.