Assistenza a favore di avvocati pensionati ultrasettantenni invalidi civili
(Nuovo Regolamento per l’Assistenza – art. 2, comma 1, lett. c)
- BENEFICIARI
Possono beneficiare di tale istituto gli Avvocati titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto i settanta anni, in possesso di certificato di invalidità civile al 100%, non titolari ai assegno di accompagnamento e cancellati dagli Albi.
- REQUISITI
Per essere ammesso a tale trattamento, il reddito imponibile del richiedente risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno antecedente quello della domanda, non potrà essere di importo superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente a quello dell’istanza.
Inoltre il richiedente non dovrà aver ottenuto dalla Cassa, nel medesimo anno civile e per lo stesso evento, altre prestazioni assistenziali previste dal regolamento.
- MISURA DEL CONTRIBUTO
La misura del trattamento assistenziale viene determinata, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione, e non potrà superare l’ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente a quello della richiesta.
- DOMANDA
La domanda, reiterabile di anno in anno in presenza dei requisiti richiesti, deve essere presentata, a pena di decadenza entro il 30 giugno di ogni anno, direttamente alla Cassa a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) e/o cartacea, anche da coloro che maturino il requisito anagrafico nel medesimo anno civile, allegando la dichiarazione dei redditi dell’anno antecedente la domanda e la certificazione attestante lo stato invalidante.