Assistenza in caso di bisogno individuale

(Nuovo Regolamento per l'Assistenza - art. 2, comma 1, lett. a)

 

  • BENEFICIARI

Possono beneficiare di tale istituto gli Avvocati iscritti all’Albo, anche se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità erogata dalla Cassa, in regola con l’invio dei modd. 5 che, a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, vengano a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica. 

 

  • REQUISITI

Il beneficiario non dovrà aver ottenuto dalla Cassa, per lo stesso evento, altre prestazioni assistenziali in caso di bisogno, a sostegno della famiglia o della salute. 

 

  • MISURA DEL CONTRIBUTO

Il trattamento, che consiste nell’erogazione di una somma di denaro che non potrà superare, salvo casi eccezionali, il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello     della domanda, verrà determinato autonomamente dalla Giunta Esecutiva in ordine alla sussistenza dei requisiti, e potrà essere reiterato una sola volta. 

 

  • DOMANDA

La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) o tramite il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, allegando la documentazione giustificativa.