Prestazioni per spese funerarie
(Nuovo Regolamento per l’Assistenza – art. 19)
- BENEFICIARI
Possono beneficiare di tale istituto i prossimi congiunti dell’iscritto o del titolare di pensione diretta deceduto.
Sono considerati prossimi congiunti il coniuge, se non legalmente separato, il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia ed i figli conviventi. In alternativa, rispetto ai prossimi congiunti, possono ottenere il rimborso delle spese funerarie il coniuge legalmente separato, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
- MISURA DEL CONTRIBUTO
Il rimborso per spese funerarie è stabilito nella misura massima di € 4.000,00.
- DOMANDA
La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) e/o cartacea, unitamente alla seguente documentazione:
- certificato di morte;
- autocertificazione dalla quale risulti l’appartenenza ad una delle categorie indicate per il riconoscimento di tale rimborso;
- fatture delle spese sostenute.