Prestazioni per spese funerarie

(Nuovo Regolamento per l’Assistenza – art. 19)

 

  • BENEFICIARI

Possono beneficiare di tale istituto i prossimi congiunti dell’iscritto o del titolare di pensione diretta deceduto.

Sono considerati prossimi congiunti il coniuge, se non legalmente separato, il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia ed i figli conviventi. In alternativa, rispetto ai prossimi congiunti, possono ottenere il rimborso delle spese funerarie il coniuge legalmente separato, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

  

  • MISURA DEL CONTRIBUTO

Il rimborso per spese funerarie è stabilito nella misura massima di € 4.000,00.

  

  • DOMANDA

La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) e/o cartacea, unitamente alla seguente documentazione:

    • certificato di morte;
    • autocertificazione dalla quale risulti l’appartenenza ad una delle categorie indicate per il riconoscimento di tale rimborso;
    • fatture delle spese sostenute.