NORMATIVA

Le modifiche introdotte dal comma 195 dell’art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232 hanno esteso l’istituto del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, introdotto dalla legge 24/12/2012 n. 228, anche agli iscritti alle Casse professionali di cui al D. Lgs. n. 509/94 e 103/96 non già titolari di pensione diretta.

Conseguentemente, ai sensi del comma 241 dell’art. 1 della legge 228/2012, “il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati” tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all’esercizio delle facoltà di cumulo.

Cassa Forense liquida la quota di pensione di sua competenza alla maturazione dell’età prevista dal proprio regolamento (70 dal 2021), indipendentemente dalla data di decorrenza della quota di pensione della quota INPS (fattispecie a formazione progressiva).

La decorrenza delle pensioni in regime di cumulo non potrà essere antecedente al 1° febbraio 2017. L’INPS ha funzione di Ente liquidatore come definito da apposita convenzione stipulata.