NORMATIVA
(art. 51 Regolamento Unico Della Previdenza Forense)
La pensione di vecchiaia con calcolo contributivo spetta, a domanda, al professionista che raggiunta l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, ovvero 70 anni, non potendosi avvalere, al fine del riconoscimento del trattamento di vecchiaia retributiva, né della ricongiunzione né della totalizzazione o del cumulo può vantare almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione. È escluso il diritto all'integrazione al trattamento minimo, di cui all’art. 48 del Regolamento Unico della previdenza forense.
La pensione di vecchiaia contributiva, calcolata con il sistema contributivo, è reversibile, previa presentazione della domanda, alle stesse condizioni previste dal regime ordinario (art 58 del Regolamento unico della previdenza forense) e con la medesima decorrenza ovvero dal 1° giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto. È escluso il diritto all'integrazione al trattamento minimo, di cui all’art. 48 del Regolamento Unico della previdenza forense.