PRESTAZIONE CONTRIBUTIVA PER I PENSIONATI DI VECCHIAIA

(art. 59 Regolamento Unico Della Previdenza Forense)

I pensionati di vecchiaia iscritti in un albo forense e percettori di reddito da attività professionale, hanno diritto ad una prestazione contributiva “una tantum” (dal 2021 al 2,50%) calcolata su una quota del  reddito professionale dichiarato  fino al  tetto reddituale annuale.

Ai fini del calcolo di tale prestazione non sono utilizzabili i redditi dichiarati antecedentemente al 2013.

La prestazione sarà liquidata, in unica soluzione, a domanda, alla cancellazione da tutti gli Albi Forensi ovvero, in caso di premorienza, su richiesta degli eredi.