NORMATIVA

(art. 44 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense)

 

La riforma del sistema previdenziale forense ha previsto un graduale aumento dei requisiti minimi di età e di contribuzione per fruire del trattamento di pensione di vecchiaia, fino ad arrivare ad una situazione di regime, a partire dal 2021: 70 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva. 

Tuttavia, è ammessa la possibilità di anticipare il pensionamento a partire dal compimento del  65° anno di età, in presenza di almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. 

Per un numero di anni di anzianità contributiva da 35 a 39 è prevista una decurtazione definitiva  dell'importo di pensione pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica prevista ( 70 anni). 

In presenza di 40 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa e comunque non prima del 65° anno di età, non si applica alcuna riduzione dell'importo della pensione.

A seguito della Riforma della Previdenza Forense, per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza 1/02/2010 e successiva, non è più prevista la automatica corresponsione di una pensione minima.

Tale istituto è stato sostituito da un meccanismo di integrazione al trattamento minimo, art 48 del Regolamento unico della previdenza forense, applicabile a condizione che i redditi complessivi dell'iscritto e del coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) non siano superiori al triplo della pensione minima dell'anno di maturazione del diritto.