SUPPLEMENTO DI PENSIONE
(art. 62 Regolamento Unico Della Previdenza Forense)
Dal 1° gennaio 2021 non sono liquidati i supplementi per le pensioni con decorrenza successiva.
Nel periodo transitorio per le pensioni di vecchiaia e vecchiaia anticipata, decorrenti dal 1° febbraio 2019 all’1 gennaio 2021 verrà liquidato a domanda un unico supplemento, dopo un anno dal pensionamento, con sistema di calcolo contributivo, in conformità di quanto indicato nella legge n. 335/1995, in rapporto al montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all’art. 17 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a) del Regolamento Unico Della Previdenza Forense.