NORMATIVA
(art. 58 Regolamento Unico Della Previdenza Forense)
La pensione indiretta spetta al coniuge superstite e ai figli dell’iscritto defunto.
Per il riconoscimento della pensione indiretta è necessario che:
l’iscritto abbia maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
l’iscrizione risulti con carattere di continuità da data anteriore al compimento del 40° anno di età;
l’eventuale cessazione dell’iscrizione alla Cassa non sia intervenuta prima di tre anni anteriori al decesso.
Gli anni di anzianità effettiva vengono aumentati di 10 sino a raggiungere il massimo di:
- 40 anni dal 1° gennaio 2021.
L’importo della pensione non può comunque essere inferiore a quello minimo stabilito dall’art. 48, comma 1 del Regolamento unico della previdenza forense (€ 12.237,00 lordi come base anno 2022).