NORMATIVA

(art. 58  Regolamento Unico Della Previdenza Forense)

La pensione indiretta spetta al coniuge superstite e ai figli dell’iscritto defunto.

Per il riconoscimento della pensione indiretta è necessario che:

l’iscritto abbia maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

l’iscrizione risulti con carattere di continuità da data anteriore al compimento del 40° anno di età;

l’eventuale cessazione dell’iscrizione alla Cassa non sia intervenuta prima di tre anni anteriori al decesso.

Gli anni di anzianità effettiva vengono aumentati di 10 sino a raggiungere il massimo di:

  • 40 anni dal 1° gennaio 2021.

L’importo della pensione non può comunque essere inferiore a quello minimo stabilito dall’art. 48, comma 1 del Regolamento unico della previdenza forense (€ 12.237,00 lordi come base anno 2022).