TIPI DI RICONGIUNZIONE

(Legge n. 45 - 5/03/1990)

 

La ricongiunzione può essere richiesta:

  • IN ENTRATA

ricongiunzione nella gestione nella quale il soggetto risulta iscritto al momento della presentazione della domanda per i periodi di contribuzione maturati presso altre gestioni.

  • IN USCITA

ricongiunzione in gestione diversa da quella di attuale appartenenza nel caso di periodi assicurativi precedentemente maturati.

  • Ricongiunzione per la liquidazione di un supplemento di pensione
    È ammessa in presenza delle seguenti condizioni:
  1. iscrizione in un fondo di previdenza per liberi professionisti successivamente al conseguimento di una pensione di anzianità maturata presso altro fondo di previdenza;
  2. possibilità di ricongiungere, nella gestione nella quale il soggetto ha conseguito la pensione di anzianità, l'ulteriore periodo di contribuzione maturato nel fondo di previdenza per liberi professionisti ai fini della liquidazione di un supplemento di pensione;
  3. esercizio della facoltà entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione della contribuzione versata nella gestione per liberi professionisti.

L’onere della ricongiunzione è pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa relativa al periodo considerato e l’importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni.