CALCOLO
(Decreto legislativo del 2/2/2006 n. 42 pubblicato sulla G.U. del 16/2/2006 modificato dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247)
La quota di pensione derivante da totalizzazione viene calcolata con il sistema misto. L’importo del proquota a carico della Cassa potrà tendere maggiormente al calcolo retributivo o contributivo a seconda del numero di anni di iscrizione e integrale contribuzione maturati in Cassa Forense.
Nel caso in cui l’iscritto possa vantare un periodo di iscrizione a Cassa uguale o superiore al requisito minimo dei 35 anni previsti il calcolo sarà totalmente retributivo (sempre con riferimento alla quota di competenza della Cassa).
Non è prevista la corresponsione di alcun minimo garantito e le quote di pensione in totalizzazione liquidate da Cassa non sono soggette all’integrazione al minimo di cui all’art. 48 del Regolamento Unico.
I contributi versati nella gestione separata INPS sono totalizzabili.