DOMANDA
(Decreto legislativo del 2/2/2006 n. 42 pubblicato sulla G.U. del 16/2/2006 modificato dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247)
La totalizzazione può essere conseguita, previa domanda dell'interessato o dell'avente causa, da trasmettere alla gestione previdenziale di ultima iscrizione dell'assicurato.
I contributi, a suo tempo versati, restano accreditati presso i rispettivi Enti, che ne certificano il pagamento ed il corrispettivo periodo temporale.
Le gestioni interessate stabiliscono, ciascuna per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in relazione ai periodi di iscrizione maturati e l’intera pensione totalizzata verrà materialmente pagata dall’INPS.