Domanda di Esonero art. 27 del Regolamento Unico della Previdenza Forense
L’applicazione web permette di inoltrare richiesta di esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo (art. 27 del Regolamento Unico della Previdenza Forense )
La domanda può essere inoltrata dall’1 gennaio al 30 settembre.
Modalità di accesso
Per accedere a tale funzionalità:
- Dall’home page della propria area riservata, cliccare su “Istanze On-Line”;
- Selezionare la voce: “Esonero ex art.27”
A chi è rivolta
Agli iscritti Cassa, per i casi espressamente previsti dal comma 7 dell’art. 21 della L. n. 247/2012 che non abbiano già usufruito di un anno di esonero o tre anni per i casi di maternità e/o adozione.
Procedura
La procedura si articola in 4 step:
- Dichiarazioni:
il professionista per poter proseguire deve confermare, apponendo un semplice check, tutte le dichiarazioni presentate a video; - Informazioni Generali:
il professionista deve accertarsi che le informazioni esposte siano corrispondenti al vero, in caso contrario deve darne comunicazione alla Cassa. - Richiesta:
In questa scheda il professionista ha la possibilità di selezionare la motivazione che lo spinge a chiedere l’esonero temporaneo. Le opzioni di scelta sono le stesse previste dalla Legge.
In base alla scelta il sistema indica l’inserimento di dati aggiuntivi necessari a perfezionare l’istanza;
Non sono previsti allegati come documentazione?
- Verifica e Trasmissione della domanda:
in questo step è possibile:- verificare che i dati inseriti in fase di compilazione siano corretti;
- annullare la procedura;
- trasmettere la domanda.