DOMANDE FREQUENTI
MODELLO 5
- Quando e come devo inviare il primo modello 5?
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L’invio deve essere effettuato già dall’anno successivo a quello di iscrizione all’albo (anche nel caso in cui il professionista non avesse ancora ricevuto la comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa); tale obbligo è previsto anche nel caso di iscrizione facoltativa alla Cassa come Praticante. Per l’invio è necessario procedere alla compilazione telematica tramite l’accesso riservato alla posizione personale nel sito della Cassa, mediante i codici (meccanografico e pin) entro il 30 settembre di ciascun anno.
- L'erede dell'avvocato deceduto deve presentare il modello 5? Nel caso affermativo come procedere considerato che non può accedere al sito della Cassa Forense con le credenziali del defunto?
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Nel caso di decesso di un soggetto tenuto all’invio del mod. 5, la comunicazione e il versamento degli eventuali contributi dovuti restano a carico degli eredi. Qualora il decesso sia avvenuto successivamente al 28 febbraio ma entro il 30 settembre, il termine per l’invio del Modello 5 e degli eventuali versamenti contributivi è prorogato al 31 maggio dell’anno successivo. Gli eredi che non siano in possesso delle credenziali del defunto possono contattare il Call Center al n. 06/51435340 che, dopo specifica identificazione, potrà rilasciare le credenziali necessarie per l’invio della dichiarazione e per il pagamento delle relative eccedenze, se dovute.
- Ho opzionato per errore l’adesione al contributo modulare volontario. C'è modo di annullarlo dopo aver inviato il modello 5?
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L’opzione per il pagamento del contributo modulare volontario espressa in sede di modello 5 non può essere annullata. Tuttavia il mancato pagamento di detto contributo, proprio perché volontario, anche se opzionato in sede di modello 5, non è vincolante e non è assoggettato all’applicazione di alcuna sanzione. Al contrario se detto conributo non viene opzionato in sede di compilazione ed invio del Modello 5, non è possibile procedere ad una rettifica della comunicazione inoltrata per la relativa successiva adesione.
- Ho rettificato il modello 5, per un precedente errore di compilazione. Avevo però già versato la prima rata in autoliquidazione. A seguito del secondo invio del Modello 5, la nuova prima rata è stata rideterminata in misura leggermente superiore. Come debbo procedere?
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Nel caso rappresentato si potrà procedere ad un nuovo ed ulteriore pagamento per l’importo residuo ancora dovuto a fronte dei nuovi dati reddituali rettificati a mezzo del secondo modello 5 e, ove la scadenza di pagamento della rata fosse già decorsa ci si potrà avvalere dell’istanza on line di regolarizzazione spontanea ex art. 76 del Regolamento Unico, disponibile all’interno del proprio accesso riservato, al fine di usufruire della riduzione della metà delle sanzioni dovute per il ritardo.
- Avrei necessità di rettificare i modelli 5 già inviati per gli anni pregressi. Come posso procedere?
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Al fine di rettificare i modelli 5 già inviati relativi ad anni pregressi, sarà necessario inviare il modulo “Dichiarazione sostitutiva di certificazione reddito-volume d’affari” disponibile nella home page del sito della Cassa alla voce “documentazione-modulistica-contributi”. A tale modulo, che dovrà riportare l’anno di rifermento, l’anno del modello 5 e i nuovi dati reddituali, e che dovrà essere inviato all’indirizzo pec istituzionale@cert.cassaforense.it, dovrà essere allegata la relativa documentazione fiscale (modello/i Unico/i). Qualora la rettifica dei dati reddituali fosse in aumento rispetto a quelli precedentemente dichiarati potrà essere inviata l’istanza on line di regolarizzazione spontanea ex art. 76 del Regolamento Unico, disponibile all’interno del proprio accesso riservato, al fine di usufruire della riduzione della metà delle sanzioni dovute.
- Gli avvocati regolarmente iscritti all' Ordine che sono anche dipendenti statali (presso una scuola), come devono procedere nella conciliazione delle due gestioni della dichiarazione reddituale e nell'invio del modello 5?
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I professionisti iscritti alla Cassa, che svolgono attività compatibili con la professione forense, dovranno dichiarare alla Cassa tramite Modello 5 solo i dati reddituali professionali dichiarati presso i competenti uffici fiscali con il codice di attività 691010 proprio degli studi legali.
- Sono Giudice onorario di Corte di Appello, come devo compilare il modello 5 per escludere ogni forma contributiva sull'indennità della carica?
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In merito alla figura di Giudice di corte d’appello è stato disposto di escludere da ogni forma di contribuzione previdenziale l’indennità erogata agli avvocati in riferimento alla carica di Giudice onorario di corte d’appello preso atto dell’art 72 comma 3 del Dl 69/2013 convertito in legge 09/08/2013 n. 98.
- In caso di decesso dell'avvocato, nella fattura emessa dopo la morte per il pagamento di compensi va inserito il 4% CPA?
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Si informa che per le fatture emesse dopo la cancellazione dall'Albo e conseguentemente dalla Cassa in corso d'anno, a seguito del decesso del professionista, qualora la Partita IVA non sia stata ancora chiusa, le stesse dovranno essere assoggettate al contributo integrativo del 4%. Ciò in considerazione del fatto che i dati reddituali relativi all'anno del decesso dovranno essere dichiarati a mezzo del modello 5 dell'anno successivo, da inviarsi a cura degli eredi, con il quale peraltro dovranno essere corrisposte in autoliquidazione, se dovute, le relative eccedenze. Per le fatture emesse negli anni successivi al decesso per i quali non sussistono più adempimenti contributivi e dichiarativi presso la Cassa da parte degli eredi è opportuno rivolgersi a un consulente di fiducia.
- Coloro che sono soggetti a regime forfettario devono detrarre dal volume di affari dichiarato il 4% esposto in fattura?
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Come indicato nelle Note Illustrative per la compilazione del Modello 5 coloro che si sono avvalsi del Regime forfetario devono indicare l’importo corrispondente ai “Componenti positivi “ relativi al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10. In tale regime, quindi, non deve essere effettuato lo scorporo del contributo già assoggettato ad Iva dell’1,04.
- L'Avvocato che ha una pensione di invalidità e continua a lavorare deve pagare i contributi minimi e i contributi in l'autoliquidazione?
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L’Avvocato che percepisce la pensione di invalidità della Cassa continua ad avere gli stessi obblighi dichiarativi e contributivi di tutti gli iscritti alla Cassa. Pertanto deve corrispondere i contributi minimi annuali e inviare il Mod. 5 annuale con l’eventuale pagamento delle relative eccedenze dovute a fronte dei dati reddituali professionali dichiarati.