Autodichiarazione iscrizione Albo
Comunicato agli iscritti
Obbligo di registrazione per i neo iscritti all’Albo non ancora iscritti alla Cassa
L’Art. 2, 3° comma del regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della legge 247/2012, prevede l’obbligo per il neo iscritto in un Albo Forense di registrarsi negli archivi informatici della Cassa prima della scadenza per l’invio del mod. 5 relativo all’anno di iscrizione all’Albo. Ovviamente, tale registrazione non è necessaria qualora sia già pervenuta alla Cassa una formale comunicazione in tal senso da parte dell’Ordine di appartenenza, ai sensi del 1° comma dello stesso art. 2 del regolamento citato. Al fine di consentire a tutti gli iscritti all’Albo, anche per frazione di anno, di assolvere tempestivamente ai propri obblighi dichiarativi, la Cassa ha approntato una apposita procedura telematica che consente al neo iscritto, ancora sconosciuto agli archivi informatici dell’Ente, di accreditarsi autonomamente come avvocato e di ottenere, nei tempi tecnici necessari per i doverosi controlli degli uffici, le credenziali (codice meccanografico e PIN) per l’invio del mod. 5. All’accreditamento così effettuato seguirà anche il provvedimento di iscrizione alla Cassa da parte della Giunta Esecutiva, che sarà oggetto di apposita comunicazione all’interessato.
La Direzione Generale