La Riforma del 2009

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31 dicembre 2009 è stata pubblicata la nota 12 dicembre 2009 del Ministero del lavoro con la quale si è concluso il complesso iter procedimentale che ha profondamente riformato il sistema previdenziale degli avvocati.

Le novità principali sono state:

  • il progressivo aumento dei requisiti minimi di pensionamento di vecchiaia (da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di contribuzione) con un regime transitorio dal 2011 al 2021;
  • la riduzione e una maggiore omogeneizzazione dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione "retributiva";
  • l'aumento dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità portando l'eta da 58 a 62 ani e da 35 a 40 gli anni di contribuzione, con un regime transitorio dal 2012 al 2020;
  • l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, ma riducendone l'ammontare dello 0,41% per ciascun mese di anticipo;
  • l'introduzione di una quota di pensione c.d. "modulare" determinata su base contributiva e finanziata da specifici contributi facoltativi che si aggiungono a quelli obbligatori;
  • l'eliminazione graduale dei supplementi di pensione per chi l'ha maturata, ma continua l'esercizio della professione;
  • la riduzione del requisito di accesso alle pensioni di inabilità e invalidità da 10 a 5 anni di anzianità contributiva;
  • l'aumento temporaneo sperimentale dal 2 al 4% del contributo integrativo sul volume d'affari;
  • l'aumento dal 12 al 13% dell'aliquota del contributo soggettivo dovuto sul reddito professionale e dal 4 al 5% su quello dovuto dai pensionati che hanno già maturato i supplementi;
  • progressivo aumento dell'entità dei contributi minimi soggettivo e integrativo;
  • l'introduzione di una ulteriore quota di contributo soggettivo, in parte obbligatoria (1%) e in parte facoltativa (dall'1 al 9%) per finanziare la pensione "modulare";
  • l'estensione del periodo di dimidiazione del contributo minimo soggettivo per chi inizia la professione (5 anni);
  • l'abolizione del contributo minimo integrativo per i primi 5 anni di iscrizione all'albo professionale.