Le cause della riforma
Lo squilibrio del sistema previdenziale nazionale, nelle sue varie estrinsecazioni, ha indotto il legislatore a metter mano ad una profonda modifica dello stesso emanando una serie di disposizioni con legge 8 agosto 1995 n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) poi integrate con numerosi e articolati provvedimenti successivi.
Viene introdotto il principio che gli enti privatizzati (tra cui la Cassa Forense) debbano garantire la stabilità dei propri bilanci per almeno 15 anni, poi portati a 30, mediante la redazione periodica di bilanci tecnici attuariali e che le riserve tecniche siano commisurate a cinque annualità di pensioni erogate. Si consente alle Casse di optare per l’adozione del sistema "contributivo".
Il Decreto ministeriale (29 novembre 2007) che determina i criteri per la redazione di tali bilanci tecnici invita a considerare un arco temporale di ben 50 anni, per una miglior cognizione dell’andamento delle gestioni a lungo termine.
Alla luce di queste verifiche, si è constatato che l’assetto della Cassa anteriore all'ultima riforma non garantiva l'equilibrio per il trentennio richiesto e che per ottenerlo era necessario intervenire incrementando i contributi e riducendo le prestazioni sotto forma di riduzione dell'ammontare delle pensioni accompagnata da un innalzamento dell'età pensionabile. Con l'occasione, poi, è stato introdotto – con la dovuta gradualità – un elemento di tipo "contributivo" che, nel tempo, dovrà assicurare agli avvocati un più elevato trattamento pensionistico concorrendo anche alla stabilità dei conti nel lungo periodo.