PROTOCOLLO PER PAGAMENTO ONERE RISCATTO MEDIANTE MODELLO F24
Dal 31 MAGGIO 2021 sarà attivata la possibilità, per gli iscritti a Cassa Forense, di pagare tramite il modello F24 anche l’onere del Riscatto (unica soluzione o rate), in alternativa al consueto bollettino Mav, consentendo anche la compensazione con i crediti vantati nei confronti dell’Erario (AdE - risoluzione 34/E del 21/5/2021).
Nello specifico tale nuova modalità, già attiva per il pagamento dei contributi minimi 2021, prevederà che ogni iscritto, accedendo alla propria posizione personale sul sito di Cassa Forense (www.cassaforense.it), cliccando nella casella “PAGAMENTI” – ISTITUTI VOLONTARI – ONERE RISCATTO potrà scegliere, in alternativa, se generare e stampare il Modello F24 oppure il bollettino Mav
Si precisa che qualora l’iscritto scelga di utilizzare la modalità di pagamento con F24, procedendo alla generazione del modello della rata corrente dell’onere di riscatto dovuto, tale scelta disattiverà la possibilità di generare e utilizzare il bollettino Mav.
Una volta effettuata la scelta di generare il modello F24, il sistema produrrà in automatico il modello già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”
A questo punto, per procedere con il pagamento, anche tramite compensazione con i crediti vantati nei confronti dello Stato, sarà necessario accedere alla piattaforma ENTRATEL/FISCONLINE, con le proprie credenziali o quelle del consulente di fiducia, cliccare su F24 WEB e COPIARE tutti i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa che si è in precedenza stampato o salvato sul pc; si dovrà, quindi, compilare l’apposita “sezione Erario” ove si indicheranno i codici tributo e l’importo del relativo credito che eventualmente si intende compensare.
Si raccomanda di utilizzare i dati inseriti dalla Cassa nel modello F24 personalizzato e precompilato, ricopiandoli fedelmente in F24WEB affinché possa essere garantita all’iscritto la corretta rendicontazione del versamento nella propria posizione personale.
In caso di errate indicazioni di codici o dell’anno di riferimento, non potrà essere garantita una tempestiva, ma soprattutto corretta, imputazione dei versamenti effettuati, utili ad esempio ai fini del rilascio di certificazioni.
Si raccomanda, inoltre, di non utilizzare il modello F24 per compensare altre tipologie di contributi dovuti alla Cassa, e per i quali non è stata ancora attivata la procedura con Agenzia delle Entrate, per evitare ritardate o errate imputazioni dei versamenti.
Sarà cura della Cassa, non appena ultimate le analisi di fattibilità, mettere a disposizione degli iscritti ulteriori codici per consentire, progressivamente, il versamento tramite F24 di altre tipologie di contributi.
Si riassumono i codici tributo, allo stato, attivi che saranno comunque PRECOMPILATI NEL MODULO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE:
codice Ente (Cassa Forense): 0013
codici causale contributo:
- E100 denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo minimo”; esempio periodo di riferimento: da 01/2021 a 01/2021 - in caso di prima rata.
- E101 denominato “CASSA FORENSE - contributo di maternità”; esempio periodo di riferimento: da 04/2021 a 04/2021 - unica con 4° rata minimi.
- E102 denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”; in caso 1° rata autoliquidazione mod.5/2021 scadenza 31/7/2021, esempio periodo di riferimento: da 01/2020 a 01/2020.
- E103 denominato “CASSA FORENSE - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”; in caso 2° rata autoliquidazione mod.5/2021 scadenza 31/12/2021, esempio periodo di riferimento: da 02/2020 a 02/2020.
- E104 denominato “CASSA FORENSE – Riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”
in caso di 4° rata dell’onere di riscatto, secondo piano rateale concordato, esempio periodo di riferimento: da 04/2021 a 04/2021
in caso di pagamento in “unica soluzione” dell’onere di riscatto,esempio periodo di riferimento: da 12/2021 a 12/2021