C orte Appello Roma 21.1.2022 n. 220, Pres. Garzia, Rel. Chiriaco. Cassa Forense (Avv. Novara) c. Tizio (Avv. Matarazzo, Papadia).
1/2022 GENNAIO - APRILE
Avvocato – Previdenza – Contributi – Iscrizione Cassa – Necessità – Versamento contributi – Con- seguenze.
Avvocato – Previdenza – Omessa iscrizione alla Cassa Forense – Versamento solo contributi inte- grativi – Riliquidazione pensione – Esclusione.
In assenza di iscrizione alla Cassa non è dovuta la contribuzione sul mero presupposto dell’esercizio continuativo dell’attività professionale. Il versamento di contributi in mancanza dell’effettività dell’iscrizione non è utile ai fini dell’anzianità contributiva richiesta per il conseguimento della pensione.
Non è conseguibile il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in presenza di versamento del solo contributo integrativo, in caso di omesso versamento della contribuzione soggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 06/03/2020 la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha pro- posto appello per la riforma parziale della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Viterbo ha accolto la domanda subordinata avanzata dall’Avv. Ciancia Federico, in qualità di iscritto alla CNFPA, ha dichiarato il diritto del ricorrente, ex art. 22 L. 20.09.1980 n. 576, alla riliquidazione del suo trattamento pensionistico di vecchiaia con l’inclusione nello stesso anche della contribuzione relativa agli anni compresi tra il 1985 ed il 1986 e il consequenziale diritto a percepire il trattamento di pensione di vecchiaia retributiva a decorrere dall’anno 2015, per l’effetto condannando la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a corrispondergli gli importi arretrati dovuti per detto trattamento, oltre interessi e rivalutazione sugli arretrati fino all’effettivo soddisfo.
2. - A fondamento del decisum, il Tribunale, premesso che il ricorrente in via principale aveva inammissibilmente reclamato il diritto ad essere iscritto alla Cassa di appartenenza con decorrenza dal 1984, atteso che con riferimento al provvedimento della Giunta esecutiva del 20 febbraio 1987 di iscrizione alla Cassa con decorrenza dal 1986, di cui alla comunicazione datata 25 marzo 2017, erano ampiamente decorsi i termini per l’impugnativa ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, ha ritenuto invece che, con riguardo alla domanda di riliquidazione della pensione, tenuto conto dei contributi versati per gli anni 1984 e 1985, la stessa fosse meritevole di accoglimento in considerazione del fatto che sussisteva prova dell’effettivo versamento dei contributi in data antecedente all’iscrizione formale da considerarsi rilevanti ai fini del computo dell’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, e considerato, oltre tutto, che “a norma dell’art. 22 della L. 576/80 gli effetti dell’iscrizione decorrono dall’inizio dell’esercizio professionale con carattere di continuità ovvero nel sistema vigente ratione temporis dall’anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d’affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati: se ne può allora ragionevolmente dedurre l’ancoraggio degli effetti dell’iscrizione, qualunque sia il momento in cui quest’ultima avviene, al momento in cui il professionista ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissato dal comitato dei delegati nel caso di specie e pacificamente dall’anno 2014”.
L’impugnativa della sentenza è affidata ad un unico articolato motivo al quale resiste l’appellato con memo- ria di costituzione del 18 maggio 2021.
***
Assegnati alle parti i termini per il deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni in luogo dello svolgimento dell’udienza già fissata per la discussione, ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020, la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo.
***
3. - L’appellante, con una serie di articolate argomentazioni, lamenta l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui, ferma restando l’inammissibilità della domanda diretta ad ottenere, da parte dell’iscritto alla Cassa, il diritto alla retrodatazione dell’iscrizione a decorrere dal 1984, ha tuttavia ritenuto che il raggiungimento dei requisiti pensionistici non dipendesse dalla data di iscrizione alla Cassa Forense bensì dall’anzianità contributiva effettiva, ivi compresa quella parte di contributi che sarebbero stati versati dal professionista in forza dell’esercizio dell’attività professionale con continuità produttiva di reddito minimo rilevante a quei medesimi fini.
4. - Il rilievo, ad avviso della Corte, è fondato.
4.1. - Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chia- rito che il disposto della L. n. 576 del 1980, art. 2, che riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, sta a significare che tanto la iscrizione quanto la contribuzione debbano essere effettive e tale effettività deve intendersi come iscrizione corrispondente ad una reale situazione di protratto esercizio dell’attività professionale, a prescindere dalla percezione di un reddito professionale minimo ovvero da altri analoghi requisiti fissati dal comitato dei delegati della detta Cassa ai sensi dell’art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319, che sono influenti solo ai fini della obbligatorietà dell’iscrizione; ne consegue che “resta irrilevante, ai fini del diritto alla pensione, l’accertamento – successivo alla maturazione dell’anzianità utile per tale diritto – della insussistenza dei requisiti reddituali o assimilati, sempre che l’interessato abbia regolarmente versato i contributi dovuti ed abbia esattamente adempiuto all’obbligo, previsto dagli art. 17 e 23 della stessa legge n. 576 del 1980, di comunicare l’ammontare dei propri redditi professionali" (Cass. 3211/2002).
4.2. - Questo vuol dire, per converso, che l’iscrizione predetta in tanto può ritenersi effettiva in quanto sia accompagnata al continuativo esercizio dell’attività professionale – e, dunque, all’iscrizione all’albo professionale che di tale esercizio costituisce il presupposto –, sicché l’effettività dell’iscrizione condiziona la correlativa contribuzione poiché il solo versamento dei con- tributi non è utile ai fini del compimento del requisito contributivo ed attribuisce a colui che l’ha eseguito solo il diritto ad ottenere il rimborso delle somme versate (ex arg. Cass. 4092/2016).
In altri termini, il concetto di iscrizione “effettiva” postula non solo l’iscrizione all’albo professionale ma anche il continuativo esercizio dell’attività professionale che fa scattare l’obbligo di versamento contributivo.
4.3. - Non può considerarsi invece l’esistenza di una contribuzione dovuta pur in assenza di iscrizione, d’ufficio o su domanda, alla Cassa sul mero presupposto dell’esercizio di attività professionale con carattere di continuità proprio perché, come detto, il versamento dei contributi in mancanza della detta effettività d’iscrizione non è utile ai fini del compimento dell’anzianità contributiva richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione.
4.4. - Giova rammentare che, a norma dell’art. 22 della legge 576/1980: “l’iscrizione alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all’interessato. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro l’anno solare successivo a quello nel quale l’interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l’accertamento dell’esercizio continuativo della professione. Nel caso di infrazione all’obbligo di presentazione della domanda entro il termine suddetto, la giunta esecutiva provvede all’iscrizione d’ufficio, e l’interessato è tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati con gli interessi e la sanzione di cui al quarto e al quinto comma dell’articolo 18, anche una penalità pari alla metà dei contributi arretrati; per contributi arretrati si intendono quelli il cui termine di pagamento sarebbe già scaduto se l’iscrizione fosse stata chiesta tempestivamente. Gli effetti dell’iscrizione decorrono dall’anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d’affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. Nel caso previsto del sesto comma del presente articolo, e nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, l’iscrizione decorre dall’anno di presentazione della domanda”.
4.5. - Orbene, la piana lettura della citata disposizione non può condurre ad una interpretazione della norma nel senso che, poiché gli effetti dell’iscrizione (di ufficio) decorrono “dall’anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d’affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati”, debba comunque prescindersi dall’iscrizione effettiva da parte della Cassa, ché solo in tale momento, sorgendo con essa l’obbligazione contributiva, viene a costituirsi il rapporto previdenziale tra l’Ente e l’iscritto all’albo professionale.
4.6. - Pertanto, la declaratoria di decadenza dall’impugnazione del provvedimento della G.E. di iscrizione alla Cassa con decorrenza solo dall’anno 1986 pone in evidenza la contraddittorietà della decisione lì dove vuole invece dare rilievo, ai fini pensionistici, alla cir- costanza che il professionista aveva comunque conseguito nel periodo precedente a quello di iscrizione il requisito reddituale o di volume di affari per far scattare l’obbligo di contribuzione secondo i parametri di legge, onde ritenere di conseguenza utile anche detto periodo per il computo complessivo dell’anzianità contributiva.
4.7. - Né può considerarsi produttiva di qualsiasi effetto, sempre ai fini pensionistici, l’avvenuto versamento della contribuzione per l’anno 1984 e 1985 atteso che trattasi nella specie di contributi integrativi di cui all’art. 11 della legge 576/1980 che rappresentano la maggiorazione del 2% applicata a tutti i corrispettivi ri- entranti nel volume annuale d’affari ai fini Iva che deve essere versata da tutti gli iscritti all’albo professionale a prescindere dalla iscrizione alla Cassa previdenziale. Invero, come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, in materia di iscrizione alla gestione separata presso l’Inps, “l’unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell’art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 come chiarita dall’art. 18, com- ma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all’obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all’interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell’invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l’obbli- go di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS” (Cass. 32167/2018).
4.8. - Ne deriva che ogni caso, non sarebbe conseguibile il diritto ad una riliquidazione della pensione, qua- le conseguenza della retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa, peraltro inammissibile per quanto sopra detto, all’anno 1984, atteso che in ogni caso non risultano versati contributi soggettivi validi ai fini pensionistici per gli anni 1984 e 1985, né sarebbero computabili, ora per allora, stante la preclusione derivante del dalla definitività del provvedimento di iscrizione datato 20 febbraio 1987.
Al riguardo, è appena il caso di richiamare l’orientamento della Corte di legittimità (vedi di recente Cass. 15643/2018), che ha più volte statuito che il principio generale dell’automatismo delle presta- zioni previdenziali vigente, ai sensi dell’art. 2116 c.c. nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di la- voro, da un lato, ed ente previdenziale, dall’altro, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente previdenziale – nel difetto di esplicite norme di legge (o di legittima fonte secondaria) che eccezionalmente dispongano in senso contrario – con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni (cfr. Cass. n. 7602 del 2003; Cass. n. 11895 del 1995; Cass. n. 4149 del 1988; con specifico riferimento a libero professionista, cfr. Cass. n. 23164 del 2007; Cass. n. 6340 del 2005; Cass. n. 18720 del 2004; Cass. n. 9525 del 2002; Cass. n. 4153 del 1980).
5. - Tali considerazioni assorbono ogni ulteriore questione collegata all’eccepita prescrizione dei contributi non versati.
6. - Ne discendono l’accoglimento del motivo di gravame e la riforma in parte qua della sentenza impugnata, ferma nel resto, con conseguente rigetto integrale della domanda originaria.