Corte di Appello di Napoli 11.11.2020 n. 3353

3/2020 SETTEMBRE - DICEMBRE

(Pensione vecchiaia anticipata e decorrenza riduzione), Pres. Rel. Beneduce, Volpe (Avv. Imbimbo) c. Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Avv. Fusco)

Avvocato – Previdenza – Pensione di vecchiaia anticipata – Riduzione per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico – Decorrenza riduzione.

Ai fini della individuazione del termine rispetto al quale opera la riduzione occorre considerare il requisito anagrafico che consente all’iscritto l’accesso al trattamento pensionistico.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 16-04-2014 presso il Tribunale di Avellino Volpe Fernando, avvocato iscritto all’Albo professionale ed alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dall’anno 1979, pensionato di vecchiaia dall’1.05.2013, assumeva di avere diritto alla pensione di vecchiaia anticipata al 65° anno di età, con la riduzione dell’importo nella misura del 3,28% in luogo di quella operata dalla Cassa nella misura del 9,84% ritenendo di avere maturato il diritto di accesso alla pensione dall’anno 2013 e prima che il requisito anagrafico fosse elevato a 67 anni. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Cassa resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto_

Acquisita la documentazione la causa veniva decisa il 8-10-2015 con sentenza n. 815 con la quale il giudice del lavoro rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite. In data 7-04-2016 Volpe Fernando ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, rilevando che il primo giudice aveva errato nel rigettare la domanda sulla base di una erronea interpretazione della normativa per l’accesso al trattamento pensionistico e concludeva per l’accoglimento dell’appello e condanna dell’appellato al pagamento delle spese del doppio grado. Instauratosi il contraddittorio la Cassa si è costituita chiedendo il rigetto delle richieste attoree, con vittoria di spese. All’esito dell’udienza odierna di discussione la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

Motivi della decisione

L’appello è infondato, e va pertanto rigettato con conferma della sentenza impugnata. Preliminarmente si rende necessario una analisi della normativa in vigore. L’art. 2, comma 1°, del Regolamento per le Prestazioni, prevede la facoltà dell’iscritto di anticipare il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal 65° anno di età, fermo restando i requisiti di anzianità di iscrizione e contribuzione di cui al comma 1 stesso articolo, con decorrenza dal primo del mese successivo alla domanda, ovvero dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti previsti ove non già maturati al momento dell’invio della domanda di pensione, con riduzione dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico, come previsto dall’art. 4 comma 8 del predetto Regolamento.

La riduzione di cui innanzi non si applica ove l’iscritto al raggiungimento del 65° anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effetti va iscrizione e contribuzione per almeno 40 anni. La disciplina, dunque, va interpretata nel senso che ai fini della individuazione della decorrenza del termine rispetto al quale si opera la anticipazione occorre considerare il requisito anagrafico che consente all’iscritto l’accesso al trattamento pensionistico, secondo le scadenze illustrate.

Nel caso in esame l’avvocato Volpe inoltrava alla Cassa domanda di pensione di vecchiaia, chiedendo l’anticipazione al 65° anno di età, avendo già maturato 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. La Giunta Esecutiva della Cassa, nella seduta del 23.05.2013 deliberava la ammissione alla pensione di vecchiaia del Volpe dall’l.05.2013, primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età, applicando la riduzione del 9,84% pari all’anticipo di 24 mensilità rispetto al compimento del 65° anno di età dello stesso, non essendo quest’ultimo al momento della domanda di pensione, in possesso del requisito anagrafico dei 67 anni, che il ricorrente avrebbe maturato soltanto il successivo 8.04.2015.

L’art. 2 comma 1 Regolamento delle Prestazioni Previdenziali prevede la corresponsione della pensione di vecchiaia fino al 31.12.2010 a coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età con almeno trenta anni di contribuzione, dall’1.01.2011 a coloro che abbiano compiuto i 66 anni di età con almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione: dall’1.01.2017, 68 anni e almeno33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione: dall’1/.01.2019, 69 anni di età ed almeno 34 di effettiva iscrizione e contribuzione; dall’1.01.2021, 70 anni di età e almeno 35 anni di effetti va iscrizione e contribuzione.

Il Volpe dunque, osserva il Collegio, ed alla luce della normativa di cui sopra, compiendo i 67 anni l’8.04.2014 poteva andare in pensione di vecchiaia dall’1.05.2015. Il requisito pensionistico del Volpe era quello dei 67 anni di età che il ricorrente, odierno appellante, avrebbe maturato solo il 1.05.2015, compiendo gli anni richiesti dalla norma il 8.04.2014, rientrando così nello scaglione previsto per coloro che abbiano raggiunto il 67° anno di età dall’1.01.2014 al 1.01.2017. Avendo, dunque, presentato richiesta di pensione anticipata al 65° anno di età, la Cassa, accoglieva la domanda all’l.05.2013, con un anticipo di 24 mesi rispetto al compimento dei requisito del 67° anno di età, che il Volpe avrebbe maturato solo il 1.05.2015.

Pertanto, correttamente la Cassa operava le decurtazioni, come previsto dalla norma, in quanto il requisito del Volpe non era quello, erroneamente affermato dello stesso nel ricorso e ribadito nell’atto di appello del 66° anno di età, bensì del 67° anno di età. Il Volpe, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, poteva scegliere di andare in pensione al compimento del 67° anno di età o anticipare di 24 mesi la pensione al 65° anno di età con la decurtazione dello 0,41% per ogni mese di anticipazione, rispetto al requisito anagrafico previsto sempre dall’art. 2 comma 1, in quanto al momento della domanda di pensionamento anticipato, l’appellante non era in possesso del requisito anagrafico dei 66 anni, previsto per i pensionati dall’l.01.2011 al 31.12.2013, compiendo gli anni richiesti il 8.04.2014, rientrando, quindi, nello scaglione successivo della norma transitoria che prevede il compimento del 67° anno di età.

Dunque, per quanto innanzi esposto ed in virtù della vigente normativa, veniva considerata la anticipazione, riferita alla maturazione del requisito anagrafico dei 67 anni, con decorrenza 1.01.2014.