Tribunale di Napoli 3.2.2021 n. 767

1/2021 GENNAIO-APRILE

Tribunale di Napoli 3.2.2021 n. 767, Giud. Picciotti, Satta (in proprio) c. Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Avv. Ingangi) e Agenzia Entrate Riscossione.

Avvocato – Previdenza – Contributi – Agevolazioni contributive – Avvocato con precedente iscrizione alla cassa poi cessata – Spettanza – Esclusione.

Le agevolazioni contributive di cui agli artt. 7 e 9 del regolamento ex art. 21 l.n. 247/2012 sono inapplicabili a soggetto con precedente iscrizione alla Cassa poi cessata.

Ragioni della decisione

(omissis)

Nel merito l’opposizione non risulta fondata.

Oggetto della causa sono i limiti delle agevolazioni contributive di cui agli artt. 7 e 9 del Regolamento di attuazione della legge di riforma professionale del 2012 e, in particolare, se dette agevolazioni, in base alle quali, a certe condizioni e per periodi limitati, si può addirittura scendere sotto i minimi previsti, siano applicabili soltanto ai neo iscritti o anche a coloro che, come l’istante, dopo essere stato iscritto per diversi anni, si è cancellato (per motivi, come si avrà modo di precisare, ritenuti legittimi, ma, in ogni caso, irrilevanti ai fini del giudizio) ed è poi stato reiscritto d’ufficio dal 2014, a seguito dell’entrata in vigore della riforma, in quanto ancora iscritto all’albo professionale.

La causa riguarda temporalmente il solo anno 2015. Utile una breve ricostruzione del quadro normativo.

L’art. 21 L. 247/2012 (doc. n. 13) al comma 8 sancisce che “l’iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”, mentre al successivo comma 9 dispone che “la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo”.

La Cassa ha dato attuazione all’art. 21, comma 9, della legge 247/2012 con il Regolamento del 20 agosto 2014.

Nello specifico l’art. 7 prevede:

“Il contributo soggettivo minimo, di cui al 1° comma, lett. a), è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui all’art. 2 comma 1, all’art. 3 e all’art. 4 del Regolamento dei contributi.; (comma 2)

Il contributo minimo integrativo di cui al 1° comma lett. b) non è dovuto per il periodo di praticantato nonchè per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all’Albo. Per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età”. (comma 3)

Il successivo articolo 9 prevede che “A decorrere dall’anno di entrata in vigore del presente Regolamento e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell’art. 7, commi 1, lett. a) e 2 del presente Regolamento, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all’importo stabilito dalle predette norme. Ai fini dell’applicazione del presente comma non si calcolano gli anni di iscrizione retroattiva e facoltativa chiesti ai sensi degli articoli 3 e 5 del presente Regolamento che restano interamente sottoposti alla specifica disciplina ivi prevista.”.

L’art. 12 (norma transitoria), prevede, inoltre che: “Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento erano già iscritti in un Albo forense ma non alla Cassa, le agevolazioni contributive di cui all’art. 7 si applicano senza tenere conto dei limiti di età ivi previsti” (comma 3).

La disposizione si riferisce evidentemente a coloro che, pur essendo già iscritti ad un albo, non erano, tuttavia, mai stati iscritti anche alla Cassa, ricorrendone, in base alla previgente disciplina, i presupposti per l’esonero. Se, invece, avesse voluto fare riferimento al solo dato della mancanza di iscrizione alla data di entrata in vigore del regolamento, ben diversamente avrebbe fatto riferimento anche a coloro che erano “già iscritti alla Cassa ma poi cancellati”.

E, prescindendo dal dato testuale, risponde, invero, 87 alla finalità di parità di trattamento tra situazioni analoghe, ritenere che solo in tal ultimo caso debba trattarsi di prima iscrizione alla Cassa perché la norma sancisce che solo nell’ipotesi in cui non vi sia un’anzianità di iscrizione pregressa il beneficio vada riconosciuto indipendentemente dal requisito del limite di età.

In altri termini, la riduzione dell’obbligo contributivo per i primi anni di iscrizione vuole essere riconosciuta anche a favore di coloro che, in base alla disciplina previgente erano legittimamente esonerati dall’obbligo di iscrizione alla Cassa ma, comunque, erano iscritti all’albo, per evitare che tale categoria risultasse definitivamente danneggiata per avere esercitato una facoltà che le era riconosciuta dalla legge, restando inesorabilmente precluso l’accesso ai benefici per il superamento del requisito anagrafico alla data di entrata in vigore del Regolamento.

Solo in favore di costoro, trattandosi, indipendentemente dall’età anagrafica, dei primi anni di iscrizione alla Cassa, non opera il limite di età. Conforta tale interpretazione il successivo art. 13 che significativamente stabilisce “Le facoltà e i benefici previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli iscritti alla Cassa da data antecedente all’entrata in vigore del presente Regolamento e con la stessa decorrenza, qualora sussistano i medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi”.

La norma non sembra lasciare adito a dubbi interpretativi.

Le facoltà e i benefici previsti dal Regolamento si applicano effettivamente anche a coloro che erano già iscritti alla Cassa da data antecedente all’entrata in vigore del presente Regolamento e con la stessa decorrenza.

In questo caso – che, a ben vedere, è la regola – non opera la deroga di cui al comma 3 dell’art. 12 e, quindi, ai fini del calcolo dell’anzianità di iscrizione, rileva il periodo precedente al Regolamento stesso.

Non si ritiene, invece, corretto sostenere che i pregressi periodi di iscrizione possano avere rilievo solo se il professionista risulti iscritto alla Cassa al momentodell’entrata in vigore del Regolamento.

Se, infatti, la finalità della norma – come indicato anche nelle sentenze di merito intervenute sulla materia – è quella di privilegiare ed incentivare i professionisti più giovani, il riconoscimento dell’anzianità precedentemente maturata realizza proprio lo scopo di evitare, per effetto della sommatoria degli anni addietro, che possa indistintamente fruire dei benefici contributivi anche tutta la platea di coloro che siano obbligatoriamente re-iscritti dal 2014, ma che, per motivi diversi, siano stati cancellati alla data di approvazione del Regolamento.

D’altro lato, escludere aprioristicamente coloro che, pur essendo stati iscritti alla Cassa, anche se per pochi anni, per eventi meramente contingenti (quali, ad esempio, la percezione del reddito sotto il minimo per l’iscrizione alla Cassa), siano stati cancellati dalla stessa proprio nell’anno di entrata in vigore del Regolamento, esporrebbe la norma a dubbi di costituzionalità per irragionevolezza e disparità di trattamento.

Così ragionando i professionisti “cancellati” verrebbero ad essere trattati diversamente da quelli “iscritti” unicamente per eventi accidentali e del tutto estranei (se non addirittura collidenti) alle finalità della legge di riforma, risultando destinatari di un trattamento deteriore pur in presenza proprio di quelle condizioni (quali la età anagrafica e di iscrizione ovvero la titolarità di redditi sotto la soglia di legge) cui la legge, e per essa il Regolamento di attuazione, ha accordato le agevolazioni contributive.

Non varrebbe obiettare che le norme parlano di “iscrizione” piuttosto che “reiscrizione” per sostenere che tali soggetti siano comunque esclusi perché privi della attualità e continuità dell’iscrizione alla Cassa.

In tal modo, da un lato, si sopravvaluta il dato testuale, laddove giammai nel testo del Regolamento si utilizza il temine “reiscrizione” – in contrapposizione a “iscrizione” – per riferirsi alle ipotesi di iscrizione di ufficio dal 2014, successiva ad una precedente cancellazione. Dall’altro, è proprio l’art. 9 che, invece, riconosce, ai fini del calcolo dell’anzianità, dei “primi otto anni di iscrizione alla Cassa” che questi possano essere “anche non consecutivi”.

La non consecutività presuppone, per evidenti ragioni di logica, una sequela di iscrizioni e reiscrizioni.

E la lettura combinata di tale disposizione con l’art. 13, laddove dice che i benefici “si applicano anche agli iscritti alla Cassa da data antecedente”, porta lecitamente a ritenere che i benefici vadano riconosciuti a tutti coloro che, iscritti per la prima volta ovvero reiscritti di ufficio, abbiano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle disposizioni in esame.

Così interpretata la normativa di riferimento, nella specie, in punto di fatto, risulta dalla documentazione in atti che l’istante è stato iscritto alla Cassa a decorrere dal 2006; che, nel settembre 2012, ha presentato domanda di cancellazione che è stata deliberata con decorrenza dal 03/09/2012; che, in seguito all’entrata in vigore del Regolamento, è stato nuovamente iscritto di ufficio con decorrenza dal 2014.

Quanto alle annualità di iscrizione alla Cassa, va evidenziato che, a seguito di contenzioso in merito ad altra cartella esattoriale per i contributi dovuti per l’anno 2011, l’istante aveva contestato la debenza degli importi richiesti e chiesto il rimborso della contribuzione versata per il periodo 2006-2010 ex art. 21 l. n. 576/1980. Con sentenza n. 2802/2015, passata in cosa giudicata (v. sentenza di conferma della Corte di Appello di Napoli n. 389/19), il giudice del Tribunale di Napoli, nel ritenere non applicabile alla fattispecie l’art. 21 della l. n. 576/1980, ha ritenuto valido ai fini della continuità professionale l’anno 2011,sicchè l’anzianità di iscrizione alla cassa è pari a sette anni, per il periodo dal 2006 al 2012, cui bisogna aggiungere l’ulteriore annualità del 2014, per un totale, all’anno 2015, di otto anni di iscrizione alla Cassa.

È, quindi, evidente che il ricorrente, in quanto già iscritto alla Cassa precedentemente al 2014, non potesse accedere ai benefici di cui all’art. 12, comma 3, del Regolamento, norma che, come si è visto, prevede solo l’inapplicabilità del limite soggettivo collegato all’età di cui alle agevolazioni dell’art. 7, comma 2 e 3.

Neppure, attesa l’anzianità di iscrizione può rivendicare i benefici di cui agli artt. 7 e 9 del Regolamento.

Si è detto che l’art. 7, commi 2 e 3, prevede che il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà “per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa” ed il contributo integrativo minimo non è dovuto “per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa”; analogamente l’art. 9 riconosce la riduzione “per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa”, anche non consecutivi.

Il superamento del requisito di anzianità di iscrizione alla Cassa per l’anno 2015 comporta, in via definitiva, il rigetto dell’opposizione.

Le spese, in ragione della novità della questione si compensano tra le parti.