Tribunale di Roma 13.9.2021 n. 7130
3/2021 SETTEMBRE - DICEMBRE
Tribunale di Roma 13.9.2021 n. 7130, Giud. Capaccioli, Boratto (Avv. Boratto, Carpentieri) c. Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Avv. Malpica).
Previdenza ed assistenza – Cassa Forense -– Bando di concorso per assistenza famiglie numerose – Discrezionalità della Cassa – Sussistenza.
Il bando costituisce lex specialis della procedura e la Cassa, nell’ambito della propria discrezionalità organizzativa, può legittimamente prevedere ex ante requisiti chiari e oggettivi di ammissione al fine di garantire la trasparenza nella compilazione della graduatoria e nell’assegnazione dei fondi stanziati.
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato l’Avv. OMISSIS premetteva: di aver presentato domanda di partecipazione al Bando n. 5/2019 pubblicato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per l’assegnazione di un contributo dell’importo pari ad euro 3.000,00 da erogarsi, in una unica soluzione, in favore di tutti gli avvocati iscritti in possesso dei seguenti requisiti: “a) avere nello stato di famiglia tre o più figli di età inferiore a 26 anni alla data di pubblicazione del bando; b) essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (modelli 5); c) inviare il modulo di domanda corredata dalla documentazione richiesta all’art. 5 del bando”; con provvedimento adottato dalla Giunta Esecutiva in data 04.12.2019, e trasmesso il 17.12.2019 - prot. n. 2019251780 la Cassa Forense gli comunicava il diniego all’assegnazione del contributo “per mancanza di uno o più requisiti previsti nel bando stesso (non presenti nello stato di famiglia almeno tre figli)”; aveva proposto ricorso avverso tale delibera al Consiglio di Amministrazione che veniva respinto con provvedimento del 23.04.2020.
Esponeva che esso ricorrente pur avendo tre figli OMISSIS, n. Roma, il 26.05.2006 e OMISSIS, n. a Roma, il 26.06.2009 (avuti dalla moglie Sig. OMISSIS dalla quale era legalmente separato) e, n. a Roma, il 18.03.2018 (avuta dall’attuale compagna con la quale conviveva), non aveva potuto beneficiare dell’erogazione del predetto contributo per la sola, ed ingiustificata, ragione che non sono, tutti e tre, presenti sul suo certificato di stato di famiglia I minori OMISSIS, in quanto residenti presso altro indirizzo, non potevano certamente essere inseriti nel suo stato di famiglia ma erano comunque a carico di esso ricorrente che versava un contributo di mantenimento di € 1100,00.
Argomentava sottolineando che qualora si volesse intendere il riferimento del citato Bando allo stato di famiglia inteso quale “famiglia anagrafica”, ne sarebbe conseguita un’illogica ed incostituzionale disparità di trattamento tra gli iscritti che hanno tre o più figli costituenti un unico nucleo familiare (stessa residenza anagrafica), e quelli con tre o più figli costituenti, viceversa, due diversi nuclei familiari che, di fatto, verrebbero esclusi da tale beneficio.
Inoltre evidenziava che lo scopo del bando era quello di proteggere le “famiglie numerose” e quindi anche quelle costituite e seguito di separazione.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse “accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento emanato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, odierna resistente, nella seduta del 23.04.2020, e comunicato al ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 04.06.2020; conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedere assegnato in suo favore il contributo economico, nella misura di euro 3.000,00 di cui al Bando n. 5/2019 pubblicato dalla resistente in data 18.06.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Per l’effetto, condannare la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense al pagamento in favore dell’Avv. OMISSIS della somma di euro 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 01.10.2019 ovvero dalla data, effettiva, di erogazione del contributo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Si costituiva la Cassa Forense contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Autorizzato il deposito di note all’odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza. Il ricorso non merita accoglimento. È dato incontestato che il ricorrente non possiede il requisito previsto dal bando di concorso.
Il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura e del tutto legittimamente la cassa, nell’ambito della propria discrezionalità organizzativa, ha ritenuto di individuare ex ante sulla base di criteri oggettivi ed univoci i requisiti di ammissione proprio al fine di garantire la trasparenza della compilazione della graduatoria e nell’assegnazione dei fondi stanziati.
A fronte di molteplici interessi meritevoli di tutela nell’attuale panorama sociale, la Cassa ha correttamente individuato in via preventiva dei criteri chiari ed oggettivamente rilevabili al fine di delimitare la platea dei possibili beneficiari del contributo economico de quo e pertanto l’interpretazione estensiva proposta dal ricorrente verrebbe a contrastare con l’esigenza di garantire trasparenza e correttezza nello svolgimento della procedura suddetta. Tali assorbenti argomentazioni non possono che condurre al rigetto del ricorso con le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Con la presente sentenza, il Tribunale di Roma ha ribadito il principio, già noto in giurisprudenza, secondo cui il bando di concorso, quale “lex specialis” della procedura, può contenere prescrizioni discrezionalmente individuate dall’Amministrazione, purché non contrarie a disposizioni normative o intrinsecamente illogiche, sia sotto il profilo della parità di trattamento tra i candidati che della superfluità dei requisiti o adempimenti richiesti. In proposito, si rammenta che il bando di concorso, nel prescrivere i criteri di ammissione alla procedura e le regole di svolgimento della stessa, è espressione dell’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nella scelta dei mezzi per il perseguimento degli interessi al cui raggiungimento è preposta, con la conseguenza che la previsione di determinati requisiti di partecipazione può essere oggetto di censura in sede giudiziaria soltanto allorquando risulti affetta da palesi vizi di arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità.
Del resto, la previsione ex ante di specifiche condizioni di ammissione risponde ad esigenze di tutela degli stessi partecipanti, dal momento che il bando di concorso vincola la medesima Amministrazione al rispetto delle prescrizioni in esso contenute, sì da scongiurare eventuali trattamenti arbitrari. A tal fine, la giurisprudenza ha inteso privilegiare il ricorso ad un’interpretazione letterale della lex specialis, strumentale alla funzione che il bando realizza, che è quella di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi sia l’Amministrazione che i candidati.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha fatto propri i principi elaborati dalla giurisprudenza e ha riconosciuto la legittimità dell’operato dell’Ente nel prevedere, quale requisito necessario per la partecipazione al bando n. 5/2019 per l’assistenza alle famiglie numerose, la presenza di almeno tre figli di età inferiore a 26 anni nello stato di famiglia del richiedente al momento della pubblicazione del bando, rilevando che «la Cassa, nell’ambito della propria discrezionalità organizzativa, ha ritenuto di individuare ex ante sulla base di criteri oggettivi ed univoci i requisiti di ammissione proprio al fine di garantire la trasparenza della compilazione della graduatoria e nell’assegnazione dei fondi stanziati».
Al contrario, l’interpretazione estensiva proposta dal ricorrente, tesa a ricomprendere nel novero degli eventuali beneficiari del contributo economico anche coloro i cui figli risultassero in un diverso stato di famiglia, si sarebbe posta in contrasto con le menzionate esigenze, nonché con la necessità di delimitare la platea dei possibili partecipanti al bando mediante l’indicazione di criteri chiari ed univoci. I principi sopra espressi risultano tanto più condivisibili allorché si consideri la particolare posizione rivestita dalla Cassa quale ente dotato di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell’art. 2 D.lgs. 509/1994. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il giudice di merito ha correttamente ritenuto di rigettare le contestazioni avanzate dal ricorrente, non ravvisando alcun profilo di irragionevolezza o illogicità nel bando predisposto dalla Cassa.