Tribunale di Roma, sezione lavoro, 22.2. 2019 n. 796
1/2019 GENNAIO - APRILE
Tribunale di Roma, sezione lavoro, 22.2. 2019 n. 796; Giud. . De Renzis – [omissis] c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Avv. Rita Telli)
Avvocato – Previdenza forense – Cassa forense – Opposizione ad avviso di addebito– Prescrizione della contribuzione- Responsabilità del Concessionario - Sussistenza
L’Agenzia delle Entrate- Riscossione, quale unico soggetto responsabile della procedura esattoriale, è tenuta a risarcire alla Cassa il danno a quest’ultima derivato dall’annullamento del proprio credito a causa dell’accertato decorso del termine di prescrizione in ragione del mancato tempestivo compimento da parte del Concessionario di validi e tempestivi atti interruttivi.
Fotto e diritto Con ricorso, ritualmente notificato, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 097201790848405040/00, emesso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato in data 23.11.2017, per il mancato versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza Forense dell’importo complessivo di € 3.200,29, di cui alla cartella di pagamento n. 097200220070668490000, a titolo di conguaglio contributi integrativi anno 1997, nonché per contributi soggettivo, indennità di maternità e contributi integrativo anno 2002. Al riguardo, ha eccepito l’avvenuta prescrizione delle pretese creditorie della Cassa Nazionale Forense.
II. Quest’ultima costituendosi ha così concluso:
- In via preliminare, dichiarare il Suo difetto di legittimazione passiva in ordine agli eventuali vizi della procedura esattiva, di esclusiva competenza del concessionario; - In via principale e nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, dichiarando la debenza degli importi iscritti nel ruolo 2002 e, per l’effetto, condannare la ricorrente a corrispondere i relativi importi così come richiesti dal Concessionario per la riscossione;
- In subordine ed in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accogliento anche solo in parte delle pretese di parte ricorrente, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti della ricorrente e, per l’effetto, accertata la legittimità del credito, condannare la ricorrente al pagamento diretto alla Cassa Forense delle somme pretese, da ritenersi dovute, pari ad € 1.613,79, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- In estremo subordine, accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, spiegata dalla Cassa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale unico soggetto responsabile della procedura esattoriale e conseguentemente dell’eventuale annullamento del credito della Cassa, condannando lo stesso al pagamento degli importi che dovessero essere dichiarati prescritti, oltre gli interessi di mora dalla data di trasmissione del ruolo da parte della Cassa al Concessionario. Non si è costituita l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, onde si è proceduto nella sua contumacia.
III. Acquisita varia documentazione, la causa è stata decisa alla pubblica udienza del 28 gennaio, con lettura del dispositivo in atti, contenente riserva di stesura e deposito della motivazione con termine di giorni sessanta. La ricorrente, come già detto, ha eccepito l’avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995. Il rilievo è fondato, giacché l’impugnato avviso risulta notificato in data 23.11.2017, a fronte di crediti relativi a contributi per l’anno 1997 e per l’anno 2002, oggetto della cartella di pagamento notificata in data 15.03.2003. Al riguardo va osservato che secondo condivisibile indirizzo giurisprudenziale detto termine quinquennale di prescrizione trova applicazione anche ai contributi dovuti alla Cassa Forense (cfr. Cass. 18953 del 9.09.2014). Né può ritenersi applicabile al caso di specie il termine decennale di prescrizione in relazione all’azione esecutiva derivante dalla mancata impugnazione della cartella di pagamento, avendo la S. C puntualizzato che in questa ipotesi non si produce l’effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 od. Civ. (Cass. Su n. 23397 del 2016). In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile il termine decennale, nel caso di specie la prescrizione può dirsi maturata, proprio in relazione alla notifica della cartella di pagamento, effettuata in data 15.03.2003, laddove l’avviso di addebito risulta notificato, come già detto, in data 23.11.2017, ben oltre il decennio.
2. Accertata l’estinzione del credito in questione per prescrizione, va esaminata la preliminare eccezione della resistente Cassa Forense con riguardo al suo difetto di legittimazione passiva per i vizi della procedura esattoriale contestati dalla ricorrente, da imputarsi all’esclusiva responsabilità del Concessionario della riscossione, rientrando nella competenza dell’ente previdenziale la compilazione e la trasmissione dei ruoli. All’esposta eccezione è collegata la domanda riconvenzionale della stessa Cassa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, volta ad ottenere la condanna di quest’ultima, quale unico soggetto responsabile della procedura esattoriale e conseguentemente dell’annullamento del credito vantato dalla stessa Cassa, al pagamento degli importi ove dichiarati prescritti. Orbene premesso che nel caso di specie si rientra nell’ambito della giurisprudenza del giudice ordinario e non della giurisprudenza della Corte dei Conti, poiché la natura “pubblica” della contribuzione, inerente alla sua finalità istituzionale, riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la Cassa e il proprio iscritto (cfr. Cass. SU n. 10132 del 20.06.2012), l’anzidetta domanda riconvenzionale per risarcimento del danno subito dalla Cassa è fondata. Al riguardo si osserva che l’Agenzia delle Entrate, cui era affidata la riscossione del credito dell’ente di previdenza, non ha compiuto idonei atti interruttivi della prescrizione dello stesso credito dalla consegna del ruolo alla data (23.11.2017) di notifica dell’opposta intimazione. Il danno, da quantificarsi nella misura indicata nella cartella di pagamento n. 09720020070668490000, notificata il 15.03.2003, è pari ad € 3.200,29, oltre interessi legali dalla data di consegna dei ruoli fino al soddisfo, al cui pagamento a favore della cassa va condannata l’Agenzia di riscossione.
3. Le spese di lite vanno poste a carico della soccombente Agenzia e si liquidano come da dispositivo a favore della ricorrente, e per essa al procuratore antistatario, nonché a favore della Cassa Nazionale Forense. Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese di lite tra la parte opponente e la Cassa Forense.
NOTA
Il Tribunale di Roma, ritenendo sussistente la propria competenza sul presupposto che la natura “pubblica” della contribuzione, attinente alla sua finalità istituzionale, riguarda esclusivamente il rapporto tra la Cassa e i propri iscritti, ha affrontato la problematica relativa alla posizione del concessionario rispetto alla maturazione del termine di prescrizione di crediti previdenziali successivamente alla consegna a quest’ultimo dei ruoli esecutivi, affermando la sussistenza di profili di responsabilità dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alla quale era stata affidata la riscossione del credito dell’ente.
Con detta sentenza, quindi, il Tribunale di Roma ha, innanzitutto, ribadito la propria competenza, evidenziando sostanzialmente che la privatizzazione della Cassa, intervenuta con d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, se pure non ha modificato il carattere pubblicistico delle attività previdenziali e assistenziali svolte in favore degli iscritti ha senza dubbio inciso sugli strumenti gestionali per il perseguimento del fine istituzionale, con la conseguente attrazione alla competenza del giudizio ordinario di ogni questione attinente le modalità e, soprattutto, gli effetti dello svolgimento di detta attività di riscossione posta in essere dal concessionario per conto dell’ente.
Al riguardo, si rammenta che la giurisprudenza di merito si era già pronunciata in senso analogo in alcune pronunce più risalenti nelle quali, proprio in virtù dell’intervenuta privatizzazione della Cassa, il rapporto intercorrente tra la Cassa ed il soggetto incaricato della riscossione dei contributi era stato sostanzialmente ricondotto ad un contratto di mandato che,non attenendone ad un servizio pubblico né ad una obbligazione di natura pubblicistica in materia di contabilità pubblica, involgente, in quanto tale, la gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile, rimaneva sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario (Corte d’Appello di Catanzaro, sent. n. 412/2018; Corte d’Appello di Bari, sent. n. 1215/2017).
Il Tribunale di Roma ha esaminato la questione evidenziando che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, cui era stata affidata la riscossione del credito della Cassa, non ha compiuto idonei atti interruttivi della prescrizione tra la consegna del ruolo e la data di notifica del provvedimento opposto. La responsabilità del concessionario rispetto all’estinzione per prescrizione del diritto in questione è stata, quindi, affermata in ragione dell’accertato inadempimento da parte di quest’ultimo delle attività di propria competenza, oggetto del rapporto con l’Ente impositore, e il danno dalla mancata percezione di contributi, derivato alla Cassa quale portatrice degli interessi della categoria professionale che rappresenta, è stato quantificato in una somma pari alla contribuzione dichiarata prescritta, oltre interessi dalla data di consegna dei ruoli, individuata come il momento che sancisce l’inizio dell’attività di riscossione del concessionario, al soddisfo. In proposito, il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 23165/2017, aveva già rilevato come il “il d.m. n. 321/99 (Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna), emanato ai sensi degli artt. 4 e 10 del d.lgs. N. 46/99 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), prevede, all’art. 2, che i ruoli formati direttamente dall’ente creditore siano redatti, firmati e consegnati mediante trasmissione telematica al CNC, ai competenti concessionari del servizio nazionale della riscossione. A seguito della ricezione del ruolo è, quindi, onere del Concessionario notificare al debitore, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/73 (T.U. sulle imposte dirette) la cartella di pagamento.
Peraltro, con la recentissima sentenza n. 27218/2018, la Corte di Cassazione ha affermato che l’affidamento in riscossione al concessionario assume i contenuti propri del mandato e il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi nell’ambito di tale rapporto comporta la salvaguardia del diritto di credito dell’ente impositore rispetto all’estinzione per prescrizione. Ne deriva che anche l’assicurazione di un tale effetto deve ritenersi rientrare a pieno titolo, ai sensi dell’art. 1710 c.c., nell’ambito della responsabilità del concessionario incaricato.
Alla luce del delineato quadro giurisprudenziale, la sentenza in esame, nel porsi quale conferma dell’indirizzo assunto da quella parte della giurisprudenza di merito che, ancor prima della sentenza della Cassazione sopra citata, si era espressa in senso favorevole alla sussistenza della responsabilità del concessionario nell’ipotesi di estinzione di un diritto di credito successivamente alla consegna a quest’ultimo dei ruoli esecutivi, risulta, vieppiù, rilevante in quanto applicazione proprio del recente principio espresso dagli Ermellini nella sentenza n. 27218/2018.