Casse di Previdenza a confronto: la contribuzione

1/2020 GENNAIO- APRILE

di Manuela Bacci

A partire da questo numero la nostra Rivista dedicherà un approfondimento ai sistemi previdenziali dei liberi professionisti analizzando le loro Casse di Previdenza. In particolare, ogni numero della Rivista di questo anno, affronterà una tematica previdenziale- assistenziale ritenuta di interesse comune per tutti i professionisti.

La conoscenza dei sistemi previdenziali vigenti presso altre Casse professionali costituisce, infatti, la base di partenza necessaria ed imprescindibile per poter esprimere valutazioni più generali. Nell'ambito delle Casse Professionali sono state ritenute meritevoli di analisi da un lato, quelle che presentano analogie e similitudini con il sistema previdenziale forense, e talaltro quelle che si caratterizzano per il fatto di presentare significative peculiarità e singolarità. Lo studio, pertanto, si è rivolto ai seguenti Enti Previdenziali:

1) Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri;

2) Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari;

3) Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti;

4) Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti;

5) Ente Nazionale di previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro;

6) Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi.

L’argomento esaminato in questo numero è quello della contribuzione (ulteriori approfondimenti saranno dedicati, nei numeri successivi, al tema delle prestazioni previdenziali e dell’assistenza).

1) LA CONTRIBUZIONE DEI GEOMETRI

La Cassa di previdenza dei geometri liberi professionisti (che conta 84.202 iscritti attivi e 30.115 pensionati, con un rapporto attivi/pensionati costantemente in calo negli ultimi anni e al 31.12.2018 pari allo 2,80) si alimenta con due tipi di contribuzione: il contributo soggettivo e il contributo integrativo. 

È comunque previsto un contributo minimo soggettivo che per l’anno 2020 è pari ad € 3.320,00. Il contributo integrativo è pari al 5% del volume di affari dichiarato ai fini IVA. Per i geometri iscritti alla Cassa che prestano attività professionale in favore delle Amministrazioni Pubbliche è, invece, pari al 4%. È previsto un contributo minimo integrativo pari ad € 1.660. La contribuzione suddetta (percentuale e minima) è dovuta anche dai pensionati attivi (per i pensionati di invalidità, il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà).

È poi previsto il contributo di maternità che per l’anno 2020 ammonta ad € 8,00. Sono previste agevolazioni per i giovani sotto i trenta anni: il contributo soggettivo, percentuale e minimo, è ridotto ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni.

Per i geometri che beneficiano della suddetta riduzione non viene altresì richiesto il contributo minimo integrativo. Sono previste, inoltre, agevolazioni per i geometri praticanti iscritti alla Cassa che, con riferimento al contributo soggettivo, sono tenuti a versare il solo contributo minimo determinato nella misura di un quarto della contribuzione soggettiva obbligatoria minima. Per effetto del principio della frazionabilità, i contributi soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione, ma sono frazionabili in ragione ai mesi solo i contributi minimi soggettivo ed integrativo. L’eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare rispetto al minimo deve essere sempre corrisposta per intero indipendentemente dalla durata dell’iscrizione.

2) LA CONTRIBUZIONE DEI VETERINARI 

Gli iscritti (circa 30.000 attivi e circa 6.700 pensionati, con un rapporto attivi/pensionati più o meno stabile nel corso degli ultimi 5 anni e al 31.12.2018 pari al 4,43) alla Cassa di previdenza dei veterinari liberi professionisti sono tenuti a versare due tipi di contribuzione: il contributo soggettivo e il contributo integrativo. Il contributo soggettivo è pari al:

a) 15% per redditi sino ad € 94.100,00;

b) 3% per redditi eccedenti (di cui il 2% è destinato

al montante contributivo individuale ed equiparato al contributo modulare e l’1% destinato alla solidarietà). È comunque previsto un contributo minimo soggettivo che per l’anno 2020 è pari ad € 2.503,25. Il contributo integrativo è pari al 2% del volume di affari dichiarato ai fini IVA (dal 2027 è previsto l’aumento al 3% e dal 2030 è previsto l’aumento al 4%). È dovuto un contributo minimo integrativo che per l’anno 2020 è pari ad € 484,50. È poi dovuto il contributo di maternità (per l’anno 2020, € 62).

Sono previste agevolazioni – limitatamente ai primi quattro di iscrizione – per coloro che iniziano l’attività prima di 32 anni. Esse sono: 1° anno di iscrizione, gratuito; 2° anno di iscrizione, 33% del contributo soggettivo minimo ed integrativo minimo; 3° e 4° anno di iscrizione, 50% del contributo soggettivo minimo ed integrativo minimo. Il primo anno gratuito di iscrizione è comunque utile ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria alla maturazione del diritto a pensione.

I pensionati non sono più tenuti al versamento dei contributi minimi nonché al contributo di maternità dalla data del pensionamento. Per il pensionato di invalidità il solo contributo soggettivo minimo è ridotto al 50%.

È altresì previsto un contributo modulare, cioè la facoltà per gli iscritti attivi e per i pensionati di invalidità ai quali mancano più di cinque anni dal raggiungimento del diritto alla pensione base, di versare un contributo annuo aggiuntivo, nella misura compresa tra il 2 e il 14% del reddito professionale per almeno 5 anni, utile per l’ottenimento di una quota aggiuntiva di pensione calcolata con il sistema contributivo.

Esiste poi un contributo di solidarietà al cui versamento sono tenuti gli iscritti all'Albo Professionale che esercitano attività di lavoro dipendente o sono iscritti anche in Albi relativi ad altre professioni e non hanno optato per l’iscrizione all'Ente nonché i veterinari che rinunciano all'iscrizione all'Ente in quanto hanno compiuto i 68 anni di età senza aver maturato il diritto a pensione. Detto contributo è pari al 3% del reddito professionale di veterinario netto e comunque non inferiore ad € 226,00 (per il 2020).

3) LA CONTRIBUZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

I commercialisti e gli esperti contabili (dei quali, 68.552 risultano essere iscritti attivi e 7.972 pensionati, con un rapporto attivi/pensionati pari al 8,60 al 31.12.2018) sono tenuti a versare il contributo soggettivo e il contributo integrativo.

Il contributo soggettivo è calcolato in percentuale variabile dal 12% al 100% sul reddito professionale sino al tetto di € 177.650,00.

Il contributo integrativo è pari al 4% sul volume d’affari. Sono comunque previsti dei minimi contributivi che, per il 2020, con riferimento alla contribuzione soggettiva sono pari ad € 2.685,00, e con riferimento a quella integrativa sono pari ad € 806,00.

L’adozione del sistema contributivo per il calcolo delle prestazioni, che si caratterizza per la presenza di considerevoli elementi di flessibilità – declinati, tra l’altro, con la facoltà di versare la contribuzione soggettiva dal 12% al 100% del reddito professionale – esclude ovviamente la previsione di una contribuzione facoltativa.

Così come, dopo il passaggio al sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, non è previsto alcun contributo di solidarietà. Sono previste agevolazioni contributive per i primi tre anni di iscrizione, consistenti nell'esonero dalla contribuzione minima. La contribuzione dei pensionati è identica a quella degli iscritti non pensionati senza applicazione dei minimi. È previsto anche il contributo di maternità che per l’anno 2020 è ancora da definire (e per il 2019 ammontava ad € 75,00).

Non sono consentiti versamenti contributivi parziali ed il montante contributivo individuale è dato dal contributo soggettivo, dalla contribuzione derivante da riscatto o ricongiunzione o ripristino, e dall’1% del contributo integrativo con correttivi e, salva la sostenibilità di lungo periodo, con capitalizzazione correlata al rendimento del patrimonio. Per coloro che si cancellano senza aver maturato diritto a pensione (contribuzione inferiore a 5 anni) è prevista la restituzione dei contributi, con esclusione di coloro che hanno solo anzianità dal 1/01/2004 di almeno 5 anni o effettuato cumulo o ricongiunzione. 

4) LA CONTRIBUZIONE DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI

Gli iscritti ad Inarcassa (che al 31.12.2018 risultano essere 169.000 professionisti attivi e 34.192 pensionati, con un rapporto attivi/pensionati pari al 4,94) sono tenuti al versamento del contributo soggettivo e del contributo integrativo.

Il contributo soggettivo è pari al 14,50% su reddito professionale sino al tetto di € 125.000.

Il contributo integrativo è pari al 4% sul volume d’affari. Dal 2013 è altresì previsto un contributo soggettivo facoltativo in misura variabile dall’1% al 8,5% sino al massimale retributivo. Pertanto con riferimento al reddito 2019 da dichiarare nel 2020, il contributo facoltativo varia da un minimo annuo ed infrazionabile pari ad euro 205,00 fino ad un massimo di € 10.450,75.

Dopo il passaggio al sistema contributivo per il calcolo delle prestazioni, avvenuto nel 2013, non è più previsto un contributo di solidarietà.

È prevista una contribuzione minima che ammonta, per il contributo soggettivo ad € 2.355,00 e per quello integrativo ad € 700,00. Per i professionisti al di sotto dei 35 anni sono previste agevolazioni contributive, consistenti nella riduzione a 1/3 dei contributi minimi e nella riduzione al 50% della aliquota del contributo soggettivo per redditi fino a € 47.050, per i primi 5 anni di iscrizione.

Dopo 25 anni di iscrizione e contribuzione intera, i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, avranno il riconoscimento di una contribuzione figurativa che andrà ad incrementare il montante contributivo, fino al raggiungimento della contribuzione piena per gli anni di riduzione contributiva. La contribuzione dei pensionati è identica con riduzione dei minimi al 50%.

Non sono utilizzabili versamenti parziali tranne che per iscrizione in corso d’anno su base mensile. Il montante contributivo individuale è dato dalla somma rivalutata anno per anno del contributo soggettivo obbligatorio, del contributo soggettivo facoltativo, del contributo integrativo, variabile dal 50% al 25% (in ragione dell’anzianità contributiva), sino alla soglia di € 163.950,00 annui di volume di affari iva, della contribuzione versata per ricongiunzione e riscatto e della contribuzione figurativa.

A partire dal 2008 non è più possibile la restituzione dei contributi. 

5) LA CONTRIBUZIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

La Cassa di Previdenza di Consulenti del lavoro (alla quale sono iscritti complessivamente 36.174 iscritti, dei quali 25.224 attivi e 10.950 pensionati, con un rapporto attivi/pensionati al 31.12.2019 pari al 2,3) si fonda su due tipi di contribuzione: il contributo soggettivo e il contributo integrativo.

Il contributo soggettivo corrisponde al 12% del reddito dichiarato ai fini Irpef calcolato su un reddito minimo di € 17.898,00 e massimo di € 100.019,00. È comunque dovuto un contributo soggettivo minimo pari ad € 2.148,00 (12% di 17.898,00).

Inoltre è prevista la facoltà per tutti gli iscritti, con la sola esclusione dei pensionati di vecchiaia e di vecchiaia anticipata, di effettuare il versamento di un contributo aggiuntivo, utile per migliorare l’ammontare della futura pensione.

Tale contributo soggettivo facoltativo è pari ad € 500 o multipli di € 500. Il contributo integrativo è pari al 4% del fatturato lordo e anche per esso è comunque previsto un minimo di € 312 annui. Le agevolazioni riguardano sia i neo iscritti con meno di 35 anni (per la durata di 5 anni solari) che i pensionati.

Ad entrambi è infatti consentito versare la contribuzione ridotta al 50%, cioè con percentuale del 6%. Detta riduzione è prevista anche per contributi soggettivi dovuti nella misura minima. Ai fini della riduzione non è necessaria alcuna richiesta e il neo iscritto ha facoltà, a domanda, di farsi applicare l’aliquota intera, con decorrenza dal mese successivo alla richiesta.

È infine dovuto anche il contributo di maternità (€ 38 per il 2019).

6) LA CONTRIBUZIONE DEGLI PSICOLOGI

 L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologici prevede che gli iscritti siano tenuti al versamento del contributo soggettivo e del contributo integrativo. Il contributo soggettivo è pari al 10% del reddito professionale netto, con un tetto massimo attuale pari ad € 101.427.

Detta percentuale può essere incrementata del 10% con incrementi in unità di punto percentuale (11%, 12%, 13% ecc.) fino all'aliquota massima del 20%. Tale dichiarazione deve essere espressa annualmente dall'iscritto e vale solo per l’anno in corso.

Questo contributo, peraltro interamente deducibile ai fini fiscali, viene accreditato sulla propria posizione personale ed ogni anno crescerà in base ai versamenti che effettuati e ai rendimenti che attribuiti. Sostanzialmente il sistema delle pensioni ENPAP funziona come un piano di risparmio individuale, in quanto ogni iscritto versa una quota del proprio reddito alla quale ENPAP aggiunge annualmente una rivalutazione e alla fine della carriera il montante accumulato viene diviso per gli anni di aspettativa di vita per determinare la pensione.

Allo scopo di incrementare i versamenti da parte degli iscritti, l’Ente di previdenza ha scelto di agire sull'architettura delle scelte previdenziali, attraverso l’uso di nudge ovvero di quelle “spinte gentili” che favoriscono l’alterazione del comportamento delle persone in modo prevedibile senza proibire la scelta di altre opzioni e senza cambiare in maniera significativa gli incentivi economici.

Il nudge (letteralmente gomitata) aiuta infatti gli iscritti ad adottare tutte le informazioni utili affinché possano costruirsi la prestazione parametrata ai futuri bisogni.

È comunque dovuto un contributo soggettivo minimo nella misura di € 780,00 annue. Il contributo integrativo corrisponde al 2% del corrispettivo lordo ed anche per esso è previsto un minimo di € 60,00. Sono previste delle agevolazioni (riduzioni) per il solo contributo soggettivo minimo variamente articolate per quanto attiene sia l’ammontare che i beneficiari.

Infatti il contributo è ridotto alla metà (€ 390,00) per coloro che nel corso dell’anno abbiano svolto attività di lavoro dipendente (anche part-time) contemporaneamente all’attività libero professionale; per gli ultra cinquatasettenni pensionati di altro ente di previdenza obbligatoria; per i titolari di pensione erogata dall’ENPAP e per coloro che si siano trovati per almeno sei mesi nel corso dell’anno in condizione d’inattività professionale per inabilità dovuta a malattia.

La riduzione è invece di un terzo del contributo soggettivo minimo (€ 260,00) per gli iscritti all’ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni e con età anagrafica non superiore a 35 anni. Per coloro che nel corso dell’anno hanno conseguito un reddito netto professionale inferiore ad € 1.560,00 la riduzione è pari ad un quinto del contributo soggettivo minimo (€ 156,00). Infine è previsto il contributo di maternità che per il 2019 era di € 105,00.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Con riferimento alla contribuzione, dall'esame dei sistemi previdenziali sopra descritti emergono alcuni dati interessanti. In primo luogo non si può non evidenziare che tutti i sistemi esaminati sono caratterizzati dalla generalizzata previsione della contribuzione minima obbligatoria relativamente al contributo soggettivo e integrativo.

Gli importi, fermo restando le agevolazioni per i giovani e neo iscritti, variano per il contributo soggettivo da € 780,00 (psicologi) ad € 3.320,00 (geometri) e per l’integrativo da € 60,00 (psicologi) ad € 1.660,00 (geometri).

Le aliquote del contributo soggettivo variano da un minimo del 10% (psicologi) ad un massimo del 18% (geometri) e quelle del contributo integrativo variano da un minimo del 2% (veterinari) ad un massimo del 5% (geometri).

Tutti gli enti analizzati prevedono un tetto pensionabile che varia da Euro 94.100,00 (veterinari) a Euro 177.650,00 (commercialisti). In quasi tutti i sistemi previdenziali oggetto di esame (ad eccezione di quello dei geometri) è prevista una contribuzione facoltativa, con la significativa peculiarità per i commercialisti e per i consulenti del lavoro di poter versare fino al 100% del tetto pensionabile.

In linea con la scelta di mantenere il metodo retributivo, quale sistema di calcolo delle prestazioni, solo le Casse di previdenza dei geometri e dei veterinari – oltre a quella degli avvocati – prevedono un contributo di solidarietà.

Per quanto riguarda, infine, la contribuzione dei pensionati, la stessa è tendenzialmente identica a quella degli iscritti in via ordinaria con alcune riduzioni sulla contribuzione minima.