Casse di previdenza a confronto: le prestazioni previdenziali

2/2020 MAGGIO - AGOSTO

di Manuela Bacci

Come già segnalato, la nostra Rivista, in ogni numero pubblicato nell’anno in corso, dedica un approfondimento ai sistemi previdenziali dei liberi professionisti analizzando le loro Casse di Previdenza. Dopo la tematica relativa alla contribuzione affrontata nel numero precedente (La Previdenza Forense n. 1/2020), in questo numero viene approfondito il tema delle prestazioni previdenziali erogate ai liberi professionisti dalle loro Casse di previdenza. Anche con riferimento alle prestazioni, per ovvie ragioni di coerenza sistematica, lo studio ha riguardato i medesimi Enti previdenziali già oggetto del precedente approfondimento relativo alla contribuzione. Si ricorda che, nell’ambito delle Casse Professionali, sono state ritenute meritevoli di analisi da un lato, quelle che presenta-no analogie e similitudini con il sistema previdenziale forense, e dall’altro quelle che si caratterizzano per il fatto di presentare significative peculiarità e singolarità. Lo studio, pertanto, si è rivolto ai seguenti Enti Previdenziali:

1) Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geo-metri;

2) Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari;

3) Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti;

4) Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti;

5) Ente Nazionale di previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro;

6) Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi.

1. LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI GEOMETRI

La Cassa di previdenza dei geometri liberi professionisti (che conta circa 90.000 iscritti e circa 30.000 Pensionati) eroga le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia ordinaria

b) di vecchiaia anticipata

c) di anzianità

d) di vecchiaia contributiva

e) di inabilità

f) di invalidità

g) di reversibilità

h) indiretta

Pensione di vecchiaia ordinaria

Dal 2019 (anno di entrata a regime della riforma), vie-ne corrisposta in presenza dei seguenti requisiti: 70 anni di età; effettiva contribuzione di almeno 35 anni.

Nel periodo transitorio (2012-2018) sono stati progressivamente elevati il requisito anagrafico – partendo da 66 anni e sei mesi – e quello contributivo – partendo da 33 anni –.

Il sistema di calcolo pensionistico è retributivo fino alla quarantesima annualità, mentre per le annualità ecce-denti la quarantesima il calcolo è contributivo.

A decorrere dal 1 gennaio 2015, la pensione annua è pari all’1,75% della media dei più elevati 30 redditi annuali professionali rivalutati risultanti dalle dichiarazioni relative ai trentacinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per le professioniste madri, fermo restando l’arco contributivo di riferimento, il numero dei più elevati red-diti da utilizzare per il calcolo della media reddituale è ridotto di due annualità per ogni figlio, fino al limite di 25 anni.

Attualmente il calcolo è una sintesi di 5 pro rata introdotti dalle diverse normative succedutesi nel tempo, con le quali sono stati modificati l’arco dei redditi presi a riferimento per il calcolo della media reddituale, gli scaglioni di reddito e le aliquote di rendimento.

Ai fini del calcolo retributivo vengono presi in considerazione solo i redditi entro il tetto reddituale.

La misura della pensione retributiva non può comunque essere di importo inferiore ad un determinato importo rivalutato anno per anno (per il 2018 € 8.650,00). Invece, per le annualità di effettiva iscrizione e contribuzione eccedenti i 40 anni, la pensione è determinata con il sistema di calcolo contributivo (di cui alla L. 335/1995), nel rispetto del principio del pro rata per le anzianità già maturate alla data del 31.12.2008.

Sono previsti supplementi di pensione (determinati con calcolo contributivo ex L. 335/1995) per coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, continuano l’esercizio della professione (o per i loro superstiti), da erogarsi ogni quadriennio dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all’atto della cancellazione dall’Albo.

La pensione di vecchiaia ordinaria decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento (età anagrafica, anzianità contributiva).

Pensione di vecchiaia anticipata

Coloro che al compimento del 67° anno di età siano in possesso del requisito dell’effettivo versamento di contributi per almeno 35 anni, possono chiedere la liquidazione di un trattamento pensionistico calcolato secondo un metodo misto (e nel rispetto del pro rata in relazione alle annualità già maturate), cioè retributivo per le annualità fino al 31.12.2009 e contributivo, secondo la L. 335/1995, per le annualità successive al 1° gennaio 2010. La quota di pensione retributiva è calcolata sui redditi dichiarati fino al 31.12.2009 e la misura di tale quota non può essere inferiore all’importo della pensione minima, ridotto in proporzione ai mesi di anzianità contributiva maturati fino alla data del 31.12.2009. Anche ai pensionati di vecchiaia anticipata sono erogati i supplementi di pensione (analogamente ai pensionati di vecchiaia ordinaria). La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Pensione di anzianità

Dal 2020 (anno della sua entrata a regime) è corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti: 60 anni di età e 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzioni ed un pari periodo utile di anni per i quali è stato raggiunto, a partire dal 1 gennaio 2003, un volume di affari professionale minimo rivalutato ogni anno secondo gli indici Istat (2003 non inferiore a € 7.000; 2019 non inferiore a € 9.050).

Per i geometri che iniziano la professione e si iscrivo-no per la prima volta alla Cassa, detto limite è ridotto ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni (tale beneficio è riconosciuto fino al compimento del 30° anno di età). Il trattamento pensionistico di anzianità è determinato secondo un metodo misto (e nel rispetto del pro rata in relazione alle annualità già maturate), cioè retributivo per le annualità fino al 31.12.2006 e contributivo, secondo la L. 335/1995, per le annualità successive al 1° gennaio 2007.

La misura della quota di pensione retributiva non può essere inferiore all’importo della pensione minima, ri-dotto in proporzione agli anni di anzianità contributiva maturati al 31.12.2006. I pensionati di anzianità che continuano nell’esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione (con cadenza quadriennale e calcolato secondo il sistema contributivo). Per gli anni 2016-2019 è stato previsto un periodo transitorio nel quale sono stati gradualmente aumenta-ti i requisiti anagrafici (partendo da 59 anni) e quelli di anzianità contributiva (partendo da 36 anni).

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Pensione di vecchiaia contributiva

Questo trattamento viene riconosciuto quando, al momento del compimento dell’età pensionabile, l’iscritto non abbia raggiunto l’anzianità contributiva minima prevista per l’ottenimento della pensione di vecchiaia. I requisiti per accedere a tale trattamento sono 67 anni di età e una contribuzione non inferiore a 20 anni. Ulteriore requisito richiesto è che l’ammontare della pensione non debba essere inferiore ad 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale INPS annualmente rivalutato. Si prescinde da tale requisito solo per coloro che sono in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni e con almeno 5 anni di anzianità contributiva. L’importo della pensione è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo previsto dalla L. 335/1995 e non è integrata al trattamento minimo. I pensionati di vecchiaia contributiva che continuano nell’esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione (con cadenza quadriennale e calcolato secondo il sistema contributivo). La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Pensione di inabilità

Spetta all’iscritto se concorrono le seguenti condizioni: la capacità all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in modo da comportare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro; l’iscritto abbia almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, in caso di malattia, o 5 anni, se l’inabilità è causata da infortunio, e l’iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età, o in caso di reiscrizione successiva, le interruzioni nell’iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di cinque anni.

Qualora non sussistano le predette condizioni di età di iscrizione o reiscrizione alla Cassa, spetta comunque la pensione di inabilità con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla cassa a decorrere dal compimento del 40° anno di età. Condizione essenziale, in questo caso, è che l’iscritto non sia beneficiario di altra pensione derivante da attività svolta anche in epoca precedente all’iscrizione all’Albo.

Il calcolo della pensione è retributivo e la pensione viene corrisposta nella misura del 100% di quanto spettante all’interessato. Qualora non sussista l’effettivo versamento dei contributi per l’intero periodo di iscrizione, il trattamento può essere riconosciuto calcolandolo sulla base dei soli anni per i quali sussista la regolarità contributiva. L’importo erogato in via provvisoria viene moltiplicato per il coefficiente dato dal rapporto tra gli anni regolari e quelli di iscrizione.

Detto importo non potrà essere inferiore a € 3.000,00 annui lordi e comunque non potrà essere inferiore all’importo della pensione determinata con le modalità di calcolo contributivo sul montante contributivo effettivamente versato. Nel caso di infortunio, quando l’anzianità di iscrizione sia inferiore a 10 anni, la pensione viene liquidata in base alla media dei redditi dichiarati fino all’anno di pensionamento. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo complessivo di 35, salvo che l’iscritto disponga di redditi extraprofessionali, la cui media del triennio precedente alla domanda di pensione non superi in misura complessiva il limite fissato annualmente dalla Cassa.

Pensione di invalidità

La pensione di invalidità spetta all’iscritto qualora con-corrano le seguenti condizioni: la capacità all’esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione, a meno di un terzo; l’iscritto abbia compiuto almeno 10 anni, in caso di malattia, o 5 anni, se l’invalidità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e l’iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del 40° anno di età , o in caso di reiscrizione successiva, le interruzioni nell’iscrizione alla cassa non superino il periodo complessivo di cinque anni. Qualora non sussistano le predette condizioni di età di iscrizione o reiscrizione alla Cassa, spetta comunque la pensione di invalidità con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla cassa a decorrere dal compimento del 40° anno di età.

Condizione essenziale, in questo caso, è che l’iscritto non sia beneficiario di altra pensione derivante da attività svolta anche in epoca precedente all’iscrizione all’Albo. Sussiste il diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano pro-vocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all’esercizio della professione. Il calcolo della pensione è retributivo e viene corrisposta nella misura del 70% di quello spettante all’interessato. Qualora non sussista l’effettivo versamento dei contributi per l’intero periodo di iscrizione, il trattamento può essere riconosciuto calcolandolo sulla base dei soli anni per i quali sussista la regolarità contributiva.

L’importo calcolato con il metodo retributivo viene moltiplicato per il coefficiente dato dal rapporto tra gli anni regolari e quelli di iscrizione. Detto importo non potrà essere inferiore a € 2.100,00 annui lordi e comunque non potrà essere inferiore all’importo della pensione determinata con le modalità di calcolo contributivo sul montante contributivo effettivamente versato. Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l’esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime, in sostituzione della pensione di invalidità, la cui misura non potrà essere inferiore al trattamento in godimento.

Dall’1.1.2003 è stata introdotta la disciplina del cumulo reddituale per le pensioni di invalidità in conformità alle norme stabilite per le pensioni a carico dell’INPS. Pertanto l’importo della pensione di invalidità è ridotto, qualora il titolare percepisca altri redditi da lavoro dipendente, autonomo o da impresa.


Pensione indiretta e di reversibilità

La pensione indiretta viene riconosciuta ai superstiti dell’iscritto deceduto senza aver maturato il diritto a pensione, ma con un’anzianità di almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione. Il riconoscimento del trattamento è subordinato alla condizione che il geometra sia iscritto alla Cassa al momento del decesso. I superstiti aventi diritto sono: il coniuge (anche se legalmente separato o se divorziato titolare di assegno divorzile); i figli minorenni, i figli maggiorenni studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, i figli maggiorenni studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea fino al 26° anno, i figli maggiorenni inabili, purché a carico del de cuius al momento del decesso. Dal 2017 anche l’unito civile ex lege “Cirinnà” n. 76 del 20 maggio 2016 è considerato superstite.
Dal 1.1.2003 è stata introdotta la disciplina del cumulo reddituale per le pensioni indirette, reversibili e di in-validità in conformità alle norme stabilite per le pensioni a carico dell’INPS. Se il titolare di pensione indiretta possiede altri redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo o da impresa (è esclusa la titolarità di pensione), il trattamento viene ridotto. In presenza della quota di pensione in favore dei figli, l’applicazione della disciplina del cumulo reddituale viene sospesa e viene applicata quando viene meno il diritto alla quota dei figli.
Dal 2012 è stata introdotta una riduzione sul tratta-mento qualora l’iscritto deceduto abbia contratto matrimonio oltre i 70 anni e con una differenza di età con la moglie superiore a 20 anni. In tal caso l’importo del-la pensione indiretta viene ridotto del 10% per ogni anno di matrimonio. Non si applica questa riduzione in presenza di figli dell’iscritto minorenni o maggiorenni studenti in corso fino al 26° anno di età o inabili a proficuo lavoro.

La pensione di reversibilità viene riconosciuta ai superstiti dell’iscritto deceduto già titolare di tratta-mento pensionistico (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità).
Anche a tale trattamento si applicano le riduzioni sopra menzionate in presenza di altri redditi e nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto dall’iscritto deceduto oltre i 70 e con una differenza di età superiore a 20 anni.


2. LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI VETERINARI

La Cassa di previdenza dei veterinari liberi professionisti (circa 30.000 iscritti attivi e circa 6.700 pensionati) riconosce le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia
b) di vecchiaia anticipata
c) modulare
d) rendita pensionistica
e) di inabilità
f) di invalidità
g) di reversibilità
h) indiretta.
Esse sono state oggetto di interventi necessari per ade-guarsi alla riforma previdenziale del 2011. In particolare, oltre che incidere sull’obbligo contributivo degli iscritti, appesantendolo, gli interventi disposti hanno altresì comportato l’inasprimento dei requisiti di accesso alle pensioni di vecchiaia e di vecchiaia anticipata, e reso meno favorevole il metodo di calcolo del tratta-mento, che comunque, è rimasto retributivo; inoltre è stato rivisto il coefficiente di rivalutazione delle pensioni, rideterminandolo al ribasso.

Pensione di vecchiaia
Il diritto alla maturazione della pensione di vecchiaia si consegue alla maturazione di 68 anni di età ed almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione.
Il calcolo della pensione è effettuato considerando le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al momento della maturazione delle diverse anzianità di iscrizione all’Ente (aliquota del 1,5% per redditi sino a 22.100,00; aliquota del 1,45% per lo scaglione di reddito superiore a 22.100,00 e fino a 43.700,00; 1,20% per lo scaglione di reddito superiore a 43.700,00 e fino a 92.600,00).

Il calcolo è di tipo retributivo ed è basato, a partire dal 2016, sulla media dei migliori 26 redditi professionali dichiarati durante l’intera vita contributiva, con un aumento progressivo, di anno in anno, del numero dei redditi dichiarati utilizzati per la media, fino ad arriva-re, nel 2025, ai migliori 35 (fino al 2015 si considera la media dei migliori 25 redditi professionali rivalutati, dichiarati dall’iscritto nei 30 anni solari anteriori alla maturazione del diritto).
Nel complesso, il sistema di calcolo operante dal 2016 in poi è di minor favore rispetto a quello previgente, dato che l’importo del trattamento viene rapportato ad una media basata su più redditi e su un arco di tempo più ampio che andrà alla fine a coincidere con tutta la carriera lavorativa.
Peraltro un parziale contrappeso agli effetti di tali previsioni può essere rinvenuto nella previsione secondo cui in caso di reddito annuo nullo o inferiore ad un dato reddito convenzionale, ai fini del calcolo della media si utilizza tale reddito convenzionale da rivalutare annualmente. Tale operazione è effettuata per tutte le tipologie di pensione. Per l’anno 2020 il reddito convenzionale è pari ad € 16.150,00. Viene comunque assicurato un importo minimo di pensione da rivalutare annualmente (per il 2020 tale importo è pari a € 6.183,98).
Sono previsti supplementi di pensione per coloro che proseguono nell’esercizio della professione e quindi nella puntuale contribuzione all’Ente dopo il pensionamento, con esclusione del contributo minimo.
Sono erogati di ufficio allo scadere di ogni quadriennio di iscrizione e contribuzione dal pensionamento e l’aumento annuo di pensione è basato sulla media dei redditi professionali dichiarati e rivalutati successivamente al pensionamento.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti dell’età e dell’anzianità contributiva.


Pensione di vecchiaia anticipata
Con la pensione di vecchiaia anticipata gli iscritti, con almeno 35 anni di contribuzione, possono accedere alla pensione con un’età compresa tra i 62 ed i 67 anni. All’importo del trattamento, calcolato con le stese modalità previste per la pensione di vecchiaia, è applicato un coefficiente di riduzione percentuale che va-ria a seconda della combinazione tra età anagrafica e contribuzione maturata al momento della richiesta di pensionamento anticipato, e quindi in base agli anni di anticipazione della quiescenza.
La riduzione non viene applicata nel caso in cui risulti-no 40 anni di contribuzione.
A differenza di quanto precedentemente previsto per la pensione di anzianità, a cui la pensione anticipata si è sostituita, è consentito mantenere l’iscrizione attiva all’Albo con possibilità di continuare l’esercizio della professione.
La pensione di vecchiaia anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della do-manda in presenza dei requisiti dell’età e dell'anzianità contributiva.


Pensione modulare
La pensione modulare costituisce una quota volontaria che si aggiunge alla pensione base di natura reddituale. L’adesione avviene destinando a tale prestazione un’aliquota percentuale (tra il 2% e il 14%) del reddito professionale dichiarato (qualora tale reddito sia pari a zero, si considera un reddito convenzionale). L’adesione va rinnovata ogni anno.
La quota di pensione modulare si acquisisce secondo le regole che disciplinano quella base (vecchiaia, vecchiaia anticipata, invalidità o inabilità, indiretta, rendita pensionistica ex art. 17 del Regolamento Enpav). È necessario un periodo minimo di contribuzione di 5 anni ed è reversibile ai superstiti.
Il metodo di calcolo è il contributivo con correttivi. Il montante contributivo individuale, determinato dai contributi versati e rivalutato annualmente, viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione corrispondente all’età anagrafica dell’iscritto al momento del pensionamento. I coefficienti utilizzati sono quelli in vigore presso l’assicurazione generale obbligatoria e previsti dalla L. 335/95.
La liquidazione della pensione modulare avviene con-testualmente a quella della pensione base retributiva. Le due quote di pensione vengono sommate ed erogate in un unico importo in 13 mensilità.

I pensionati di invalidità ed i pensionati di vecchiaia anticipata hanno la facoltà di posticipare la liquidazione della quota modulare in un momento successivo all’acquisizione del diritto e all’erogazione della pensione di invalidità e di vecchiaia anticipata, per poter usufruire di coefficienti di trasformazione più vantaggiosi, in quanto correlati ad un’età anagrafica più elevata.
I pensionati di invalidità possono posticipare la liquidazione della pensione modulare alla data del raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia, ovvero di inabilità.

I pensionati di vecchiaia anticipata possono posticipare la liquidazione della pensione modulare nell’arco temporale compreso tra i 62 e i 68 anni di età del pensionato. Poiché una parte (2%) della contribuzione eccedente il tetto pensionabile è destinata al montante contributivo individuale, lo stesso viene trasformato in trattamento pensionistico con il medesimo criterio adottato per la quota modulare.

Pensione di Inabilità e di Invalidità
Per entrambe si richiede la sussistenza di malattia o infortunio che incidano sulla capacità professionale. La malattia accertata non deve essere precedente all’iscrizione all’ENPAV o, se precedente, deve esserne accertato l’aggravamento.
Nel solo caso di malattia è necessaria un’anzianità di iscrizione di almeno 5 anni (in caso di infortunio si prescinde dall’anzianità iscrittiva minima).
L’Inabilità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia esclusa in maniera totale e permanente (invalidità 100%). Per la invalidità è richiesta una riduzione della capacità professionale a meno di un terzo.
Nel caso di inabilità, la corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi Professionali – entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione – ed è revocata nel caso di nuova iscrizione.
L’importo delle pensioni in questione è determinato secondo le stesse modalità di calcolo della pensione di vecchiaia.
Gli anni di effettiva anzianità iscrittiva utili ai fini del calcolo della pensione possono essere aumentati di 10, fino ad un massimo di 35 anni, qualora il richiedente non disponga di redditi extra professionali superiori a 12.900 euro (rif. anno 2019), risultanti dalla media dei redditi del triennio precedente la domanda di pensione. Per la pensione di inabilità è corrisposto l’intero importo di pensione derivante dal calcolo finale. Per quella di invalidità la pensione è pari al 80% dell’importo risultante dal calcolo finale.
Viene assicurato comunque un importo minimo di pensione da rivalutare annualmente. Per l’anno 2020 tale importo è pari a € 6.183,98, ridotto del 20% nel caso di pensione di invalidità.
Per entrambe le prestazioni la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa istanza.


Rendita pensionistica
Coloro che al compimento dei 68 anni di età (o i superstiti non aventi diritto a pensione indiretta) abbiano maturato almeno 5 anni, anche non continuativi, di anzianità di iscrizione, successiva al 1 gennaio 1991, senza aver raggiunto i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia (nonché i superstiti) hanno diritto, previa cancellazione dall’Ente, a ricevere una rendita pensionistica calcolata con metodo contributivo sui contributi previdenziali effettivamente versati dal 1991.
Nel caso di contribuzione versata inferiore alla contribuzione dovuta, si applica una riduzione del montante contributivo da trasformare in rendita in modo progressivo, secondo diverse percentuali a seconda del debito contributivo.


Pensione di reversibilità e indiretta
La pensione di reversibilità spetta ai superstiti dei veterinari deceduti, titolari di pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata, invalidità, inabilità. La pensione indiretta, spetta, invece ai superstiti del professioni-sta, iscritto all’Ente da almeno 5 anni al momento del decesso.


3. LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
La Cassa di previdenza dei commercialisti ed esperti contabili (dei quali, circa 70.00 risultano essere iscritti attivi e 8.000 pensionati) eroga le seguenti prestazioni: a) di vecchiaia;
b) anticipata;
c) di invalidità;
d) di inabilità
e) indiretta;
f) di reversibilità.

Pensione di vecchiaia
Dal 2004 la pensione di vecchiaia viene calcolata con metodo contributivo e viene erogata al raggiungimento di 62 anni di età e di 5 anni di iscrizione e contribuzione. Per gli iscritti ante 2004 viene erogata al raggiungimento di 68 anni di età e 33 di iscrizione e contribuzione, oppure con 70 anni di età e 25 di iscrizione e contribuzione.
Il calcolo della pensioni viene fatto su tre quote: quota a) calcolo retributivo sino al 31/12/2001; quota b) calco-lo retributivo sui contributi versati sino al 31/12/2003; quota c) calcolo contributivo dal 1/1/2004.
La pensione integrata al minimo è prevista solo per la quota di pensione calcolata col metodo retributivo. Ai pensionati attivi, ogni 5 anni di iscrizione e contribuzione, vengono erogati supplementi di pensione calcolati con metodo contributivo.


Pensione anticipata
Tale trattamento richiede il conseguimento di 61 anni di età e 38 di iscrizione e contribuzione o di 40 anni di iscrizione e contribuzione indipendentemente dall’età. Per il calcolo si adottano i medesimi criteri utilizzati per la pensione di vecchiaia – quota a) calcolo retributivo sino al 31/12/2001; quota b) calcolo retributivo sui contributi versati sino al 31/12/2003; quota c) calcolo contributivo dal 1/1/2004 –.


Pensione di inabilità
Detta provvidenza viene riconosciuta agli iscritti che abbiano una incapacità totale e permanente al lavoro a causa di malattia o infortunio che siano sopravvenuti all’iscrizione. Nel caso in cui sia determinata da malattia, la pensione è riconosciuta agli iscritti con almeno 10 anni di contribuzione o per i quali l’iscrizione sia in atto in modo continuativo da prima del compimento dei 36 anni e la domanda di iscrizione sia stata presentata prima del verificarsi dell’evento. Nel caso in cui la inabilità sia causata da infortunio, la pensione è riconosciuta a coloro che hanno presentato la domanda di iscrizione in data precedente al verificarsi dell’evento.


Pensione di invalidità
Viene richiesta una riduzione della capacità allo svolgimento dell’attività professionale pari almeno a 2/3 per malattia o infortunio. In caso di malattia spetta agli iscritti di qualsiasi età con un minimo di 10 anni di contribuzione o di 5 anni se l’iscrizione alla cassa è continuativa ed è intervenuta prima del compimento del 36° anno di età. In caso di infortunio, viene riconosciuta agli iscritti con almeno 5 anni di iscrizione ovvero a coloro che abbiano presentazione la domanda di iscrizione prima del compimento del 36°anno di età e prima dell’infortunio.


Pensione di reversibilità e indiretta
La Cassa riconosce la pensione di reversibilità in caso di decesso del professionista pensionato. Qualora il professionista deceduto abbia proseguito l’esercizio dell’attività professionale maturando cinque annualità contributive dopo l’attribuzione della pensione diretta (o abbia maturato una frazione di quinquennio successivo al primo) e non ne abbia fatto richiesta, spetta, su domanda ai beneficiari sopra indicati, la liquidazione del supplemento di pensione a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.
Nel caso in cui, invece il professionista deceduto non abbia maturato cinque anni di anzianità assicurativa successiva alla decorrenza della pensione diretta, la contribuzione soggettiva versata viene restituita, su do-manda, agli eredi.
Riconosce la pensione indiretta in caso di decesso del professionista non pensionato che abbia i seguenti requisiti se il decesso è avvenuto per malattia: •10 anni per gli iscritti ante 2004; •5 anni per gli iscritti dal 2004; •la sola iscrizione alla Cassa se è avvenuta anteriormente ai 36 anni di età.
Nel caso in cui il decesso sia avvenuto per infortunio, viene soltanto richiesto che la presentazione della do-manda di iscrizione sia effettuata prima del decesso.

4. LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI
Inarcassa (che conta circa 169.000 professionisti attivi e 35.000 pensionati) eroga, col nuovo sistema di calco-lo contributivo, le seguenti prestazioni:

a) di vecchiaia unificata “ordinaria”
b) di vecchiaia unificata “anticipata”
c) di vecchiaia unificata “posticipata”
d) di inabilità e di invalidità
e) pensione ai superstiti (indiretta e di reversibilità).

La pensione di vecchiaia unificata può essere: “ordinaria”, che dal 2019, è corrisposta ai professionisti che abbiano compiuto almeno sessantasei anni e tre mesi di età e maturato trentatre anni di iscrizione e contribuzione; “anticipata” a 63 anni e 3 mesi e 33 di iscrizione e contribuzione con penalizzazione dall’11,6 % al 4,64% a seconda dell’età; “posticipata” con 70 anni e 3 mesi di età a prescindere dalla anzianità.
Il calcolo delle pensioni viene fatto su due quote: quota a) retributiva sino al 31/12/2012; quota b) contributiva dal 1/1/2013.

La pensione integrata al minimo è prevista per Isee non superiore ad € 31.150 ed è esclusa per titolare di:

- pensione di vecchiaia unificata posticipata che consegua la pensione al 70 anno di età e non abbia raggiunto il requisito della anzianità contributiva minima,
- pensione di vecchiaia unificata anticipata,
- altro trattamento pensionistico diretto erogato da altro ente previdenziale,
- pensione contributiva,
- pensione in totalizzazione e cumulo salvo che non abbia maturato i requisiti per la vecchiaia unificata,
- pensione di anzianità.
Per i pensionati attivi (circa 15.000), sono previsti supplementi di pensione, calcolati col metodo contributivo, ogni 5 anni di iscrizione e contribuzione.

Pensione di invalità e di inabilità

Quando la capacità all’esercizio della professione è ri-dotta a meno di un terzo in modo continuativo a se-guito di infermità verificatisi dopo l’iscrizione spetta all’iscritto la pensione di invalidità. Per beneficiarne vengono richiesti almeno tre anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Si prescinde da tale anzianità minima quando l’invalidità è causata da infortunio.
La pensione di inabilità spetta all’iscritto nel caso in cui la capacità all’esercizio della professione sia esclusa in modo permanente e totale, a seguito di malattia od in-fortunio verificatisi dopo l’iscrizione, a condizione che sussistano almeno due anni di effettiva iscrizione e con-tribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Come per la pensione di invalidità, si prescinde da tale anzianità minima quando l’inabilità è causata da infortunio.
Pensione indiretta e di reversibilità
I superstiti dell’architetto o ingegnere libero profes-sionista maturano il diritto alla pensione indiretta se quest’ultimo ha compiuto, alla data del decesso, al-meno due anni di anzianità contributiva (si prescinde dall’anzianità minima quando l’evento è causato da in-fortunio). La pensione indiretta ai superstiti è determi-nata con il metodo contributivo pro-rata, previsto per la pensione di vecchiaia unificata e può essere integrata al minimo, tenuto conto del requisito ISEE del nucleo familiare dell’iscritto.
I superstiti maturano il diritto alla pensione di reversi-bilità con il decesso del professionista già pensionato, o in possesso dei requisiti per il diritto a pensione. Sono reversibili tutte le pensioni dirette erogate dalla Cassa (vecchiaia, vecchiaia unificata, anzianità, inabili-tà, invalidità, pensione contributiva).
Ai superstiti di un pensionato di invalidità, ancora iscritto ad Inarcassa al momento del decesso, viene li-quidata la pensione indiretta se di importo più favore-vole rispetto alla reversibilità calcolata sulla pensione di invalidità in erogazione.


5. LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO
La Cassa di Previdenza di Consulenti del lavoro (alla quale sono iscritti circa 37.000 professionisti – 25.000 attivi e 11.000 pensionati –) riconosce le seguenti pre-stazioni:

a) pensione di vecchiaia;
b) pensione di vecchiaia anticipata;
c) pensione di invalidità;
d) pensione di inabilità;

e) pensione indiretta;

f) pensione di reversibilità.

Pensione di vecchiaia

Tale prestazione spetta a 70 anni (a regime nel 2025) all’iscritto con almeno 5 anni di contribuzione. Affinché venga riconosciuta la pensione nel periodo transitorio (meno di 70 anni), l’importo del trattamento deve essere almeno pari a 5 volte il contributo soggettivo minimo in vigore nell’anno in cui matura il diritto.

Dal 2013 il requisito anagrafico per maturare il diritto a pensione di vecchiaia è stato gradualmente aumentato (1 anno ogni 3 anni solari) fino a raggiungere i 70 anni nel 2025. Attualmente il requisito anagrafico è pari a 68 anni.

La misura della pensione è determinata dalla sommatoria di 2 quote fisse, relative al periodo che va dal 1972 al 2012, a cui possono aggiungersi 4 quote supplementari (quota supplementare pari al 7,50% dei contributi complessivi versate con marche Russo Spena fino al 31.12.2019; quota supplementare pari al 10% (2% sul volume di affari) versati fino a tutto il 2002; quota supplementare pari al 8% dal 01/01/2003 al 31/12/2012; quota supplementare versata con il sistema contributivo basandosi sulla contribuzione facoltativa versata). In aggiunta alle due quote fisse sussiste una quota relativa alla contribuzione maturata dal 01/01/2013 che è il risultato del prodotto tra il montante individuale dei contributi ed il coefficiente di trasformazione relativo all’età di pensionamento.

Pensione di vecchiaia anticipata

Viene erogata se sussistono i seguenti requisiti: 1) 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione; 2) 60 anni di età; 3) cancellazione dall’Albo.

Con 40 anni di anzianità contributiva non è richiesta tale cancellazione.

Dal 2013 il requisito contributivo è stato gradualmente aumentato di 1 anno ogni 2 anni fino a raggiungere, nel 2021 (a regime) i 40 anni. Fermo restando il requisito anagrafico dei 60 anni, dal 2021 la pensione di vecchiaia anticipata è riconosciuta con 40 anni di iscrizione e contribuzione, senza obbligo di cancellazione.

La pensione raggiunta con età inferiore a 40 anni richiede la cancellazione.

Dal 1° gennaio 2013 la pensione è calcolata con il metodo contributivo nel rispetto del pro rata. La parte di pensione relativa ai contributi versati fino al 31 dicembre 2012 è calcolata con il sistema in trentesimi. Questa, a sua volta, si compone di ulteriori due quote: la prima è pari a tanti trentesimi quante sono le annualità contributive accreditate dalla data di iscrizione fino al 31 dicembre 2009 (compresa l’anzianità derivante da ricongiunzione e/o riscatto) per l’importo della pensione base in essere alla stessa data; 2. la seconda è pari a tanti trentesimi quante sono le annualità contributive accreditate dall’anno 2010 a tutto il 2012 (compresa l’anzianità derivante da ricongiunzione e/o riscatto) per l’importo della pensione base in essere al 31 dicembre 2012. L’importo della pensione base è maggiorato del 7,5% dell’ammontare dei contributi per marche Russo Spena apposte fino al 1991. La pensione è maggiorata altresì di quanto complessivamente dovuto e versato a titolo di contribuzione integrativa fino alla data di decorrenza della pensione, nella misura del 10% (fino al 31 dicembre 2002) e dell’8% (dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2012).

Gli iscritti che dopo il raggiungimento della pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata continuano a esercitare la professione hanno diritto ad un supplemento di pensione che viene erogato automaticamente a ogni triennio.

Pensione di inabilità e di invalità

La pensione di inabilità è riconosciuta all'iscritto che, a causa di malattia o infortunio, abbia subito la perdita totale e permanente della capacità all’esercizio della professione, a condizione che l’iscritto abbia maturato almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione. Se l’inabilità è causata da infortunio, si prescinde da tale requisito. La misura della pensione di inabilità non può essere inferiore a 5 volte l’importo del contributo minimo. La pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo, a causa di malattia o infortunio sopravvenuto all’iscrizione all’Ente, sempre che sussista il requisito di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione, ovvero di cinque anni nel caso in cui l’evento invalidante sia causato da infortunio.

 

Pensione di reversibilità e indiretta

Le pensioni di vecchiaia, anzianità (previgente normativa), vecchiaia anticipata, inabilità, invalidità sono reversibili ai superstiti, con la particolarità che, in mancanza del coniuge o dei figli la pensione spetta (in misura del 50% ovvero del 60%) al/i genitore/i inabile/i al lavoro purché privo/i di reddito o con redditi non superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento. La pensione indiretta spetta al coniuge, ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori del Consulente assicurato che sia stato iscritto e che abbia maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente nei dieci anni antecedenti l’evento.

6. LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI PSICOLOGI

L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologici eroga i seguenti trattamenti pensionistici:

a) pensione di vecchiaia;

b) pensione di invalidità;

c) pensione di inabilità;

d) pensione indiretta;

e) pensione di reversibilità.

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si consegue a 65 anni di età, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva all’Ente. La pensione è calcolata con il sistema contributivo ai sensi della Legge 335/1995, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di pensionamento. Se l’iscritto, dopo il pensionamento, continua a svolgere attività professionale, matura, ogni due anni, un supplemento di pensione.

Pensione di inabilità e di invalidità

Tali prestazioni vengono riconosciute in caso di assoluta e permanente incapacità di svolgere attività professionale ovvero in caso di riduzione della stessa. Per entrambe viene richiesto che l’iscritto abbia maturato 5 anni di effettiva contribuzione, di cui almeno 3 anni nei 5 anni precedenti la domanda.

Pensione di reversibilità e indiretta

Vengono riconosciute ai superstiti in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o in caso di decesso dell’iscritto che abbia versato almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni (pensione indiretta).

Tali trattamenti, in mancanza del coniuge e dei figli, vengono erogati ai genitori, a condizione che abbiano almeno 65 anni di età, non siano titolari di pensione diretta o indiretta, e fossero a carico dell’iscritto ENPAP alla data del suo decesso e in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori, anche ai fratelli e sorelle, a condizione che siano celibi o nubili, inabili al lavoro, anche se di età inferiore ai 18 anni, non titolari di pensione diretta o indiretta e a carico dell’iscritto ENPAP al momento del suo decesso.

7. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Con riferimento alle prestazioni, dall’esame dei sistemi previdenziali sopra descritti emergono alcuni dati interessanti relativi sia ai requisiti per il pensionamento che alle peculiarità derivanti dal sistema adottato.

Per il conseguimento della pensione di vecchiaia ordinaria l’età anagrafica varia dai 62 anni dei commercialisti fino ai 70 anni dei geometri, con anzianità contributiva che varia generalmente da almeno 5 anni per gli enti previdenziali con sistema contributivo fino ai 35 anni per i geometri e veterinari (retributivo).

Ogni sistema prevede la possibilità di anticipare il pensionamento con decorrenze diversificate dal 62 anno di età in poi e con decurtazione dell’importo delle pensioni sulla quota retributiva. Supplementi di pensione sono previsti per tutti fino alla cancellazione.

La pensione integrata al minimo è generalmente prevista anche se in presenza di requisiti reddituali e di contribuzione.

Ai fini del calcolo delle prestazioni si segnala che gli enti passati al contributivo (Inarcassa e Cassa commercialisti) hanno introdotto la valorizzazione, nel montante individuale, di una parte variabile del contributo integrativo e la retrocessione di una quota del rendimento del patrimonio, oltre a forme di contribuzione figurativa per i giovani.

Le normative esaminate hanno molti aspetti comuni ed hanno evidenziato, specialmente quelle caratterizzate dall’adozione del sistema contributivo, una propensione a valorizzare l’aspetto della contribuzione volontaria allo scopo di personalizzare la propria prestazione pensionistica sia in termini di proporzionalità al reddito professionale che in termini di propensione al risparmio individuale.