Contributo minimo soggettivo… e l’integrazione entro l’ottavo anno
3/2019 SETTEMBRE - DICEMBRE
Con l’ultima riforma previdenziale gli avvocati iscritti alla Cassa versano un contributo minimo soggettivo che chiamerei a “formazione progressiva”.
L’art. 9 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012, prevede, infatti, che a decorrere dal 2014, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, è data facoltà di versare il contributo minimo soggettivo in misura pari alla metà di quello dovuto (già ridotto al 50% e per sei anni per chi si iscrive prima del compimento dei 35 anni di età) ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. a) e comma 2 per coloro i quali percepiscono un reddito professionale inferiore a € 10.300,00.
Un esempio può essere di aiuto.
L’avvocato Mario Rossi, nato il 20 febbraio 1988, nel mese di settembre 2014, a seguito di iscrizione all’Albo degli Avvocati viene iscritto alla Cassa.
Per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 dichiara un reddito netto professionale inferiore ad € 10.300,00, mentre per l’anno 2018 il reddito netto professionale dichiarato è pari a € 11.500,00.
Quanto deve versare a titolo di contributo soggettivo minimo, come ma soprattutto quando?
Da un esame della posizione dell’avvocato Rossi effettuata oggi rileviamo che:
Anno 2014
Con bollettini M.Av. (alle scadenze di febbraio, aprile, giugno e settembre 2014) il professionista versa, a titolo di contributo soggettivo minimo obbligatorio, € 695,00; Entro il 31 luglio 2015 con il modello 5/2015, dichiara un reddito professionale pari a € 5.000,00, per il quale non è dovuto alcun contributo, perché inferiore a € 10.300,00 e un volume d’affari pari a € 6.000,00 per il quale versa il 4% (contributo integrativo obbligatorio) ovvero € 240,00. Il versamento del contributo soggettivo minimo obbligatorio di € 695,00, ai fini previdenziali garantisce solo 6 mesi dell’anno 2014, per avere il riconoscimento dell’intera annualità l’avvocato Rossi deve versare ulteriori € 695,00. Tale versamento, che nel 2019 non risulta ancora effettuato, dovrà essere regolarizzato entro il 31 dicembre 2022.
Anno 2015
Con bollettini M.Av. (alle scadenze di febbraio, aprile, giugno e settembre 2015) il professionista versa a titolo di contributo soggettivo minimo obbligatorio € 702,50; Entro il 1 agosto 2016 con il modello 5/2016, dichiara un reddito professionale pari a € 7.000,00, ed anche in questo caso non è dovuto alcun contributo perché inferiore a € 10.300,00 e un volume d’affari per € 8.000,00 per il quale versa il 4% (contributo integrativo obbligatorio) ovvero € 320,00. Anche in questo caso il versamento del contributo soggettivo minimo obbligatorio di € 702,50, ai fini previdenziali garantisce solo 6 mesi dell’anno 2015, per avere il riconoscimento dell’intera annualità l’avvocato Rossi deve versare ulteriori € 702,50. Tale versamento risulta effettuato il 30 dicembre 2016.
Anni 2016 e 2017
Sia per l’anno 2016 che per il 2017 le dichiarazioni reddituali del professionista risultano inferiori ad € 10.300,00. L’avvocato Rossi effettua, come per i precedenti anni, i versamenti obbligatori alle scadenze previste, invia i modelli 5/2017 e 5/2018, ma non paga l’integrazione volontaria il cui termine è sempre fissato alla data del 31 dicembre 2022. Allo stato l’anzianità contributiva risulta essere: mesi 6 anno 2014, mesi 12 anno 2015, mesi 6 anno 2016 e mesi 6 anno 2017, per un totale di 2 anni e 6 mesi.
Anno 2018
Con bollettini M.Av. (alle scadenze di febbraio, aprile, giugno e settembre 2018) l’avvocato Rossi versa a titolo di contributo soggettivo minimo obbligatorio € 703,75; Entro il 31 luglio 2019 con il modello 5/2019, dichiara un reddito professionale pari a € 11.500,00, superiore a € 10.300,00 e un volume d’affari per € 20.000,00 per i quali versa alla scadenza della prima rata l’intero importo, rispettivamente € 703,75 quale rideterminazione obbligatoria del contributo minimo soggettivo ed € 800,00, pari al 4% quale contributo integrativo obbligatorio sul volume d’affari. Il versamento del contributo soggettivo minimo obbligatorio di € 703,75, unitamente all’importo dell’integrazione obbligatoria di € 703,75 (€ 1.407,50) garantisce ai fini previdenziali l’intera annualità.
L’avvocato Rossi con l’ultima dichiarazione da inviare entro il 30 settembre 2022 riferita all’anno 2021, conclude il ciclo degli 8 anni ed entro il 31 dicembre dello stesso 2022 dovrà effettuare il versamento dell’integrazione del contributo soggettivo minimo per gli anni per i quali risulti un reddito professionale inferiore ad € 10.300,00. Trascorso tale periodo, 2014/2021, nel corso del quale risulta il superamento del limite reddituale per il solo anno 2018 e l’integrazione per il solo anno 2015, al momento del pensionamento a fronte degli 8 anni registreremo una anzianità di 5 anni.
Considerato, infatti, che il trattamento di vecchiaia - che si consegue, di norma, a 70 anni di età con una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni - può essere anticipato ai 65 anni, senza alcuna penalizzazione a condizione che possano vantarsi almeno 40 anni di regolare iscrizione e contribuzione, all’avvocato Rossi tale possibilità sarà preclusa (stante l’attuale previsione normativa) atteso che nel febbraio 2053 quando compirà il sessantacinquesimo anno di età avrà accreditati solo 37 anni di anzianità contributiva, ovvero 5 anni dal 2014 al 2021, e 32 dal 2022 al 2053. Per il pensionamento senza decurtazione l’avvocato Rossi dovrà aspettare e presentare una domanda solo nel gennaio 2056 (dopo tre anni) per vedersi riconoscere una decorrenza di pensione dal 1° febbraio 2056 al sessantottesimo anno di età a meno che non voglia anticipare accedendo al riscatto di 3 anni.