Il modello 5/2022
2/2022 MAGGIO-AGOSTO
Come ogni anno, anche per il 2022, tutti gli Avvocati iscritti in un Albo e i praticanti iscritti alla Cassa a decorrere dal 2021 devono inviare la comunicazione obbligatoria relativa al reddito professionale e al volume d’affari Iva prodotti nell’anno 2021.
Il modello 5/2022 deve essere inviato alla Cassa in modalità telematica entro il 30 settembre 2022. Misura della contribuzione obbligatoria Dal 2021, per gli iscritti attivi non ancora pensionati di vecchiaia, la percentuale del contributo soggettivo dal 14,5 è passata al 15%; tale percentuale è dovuta sul reddito netto professionale fino al tetto di € 105.000,00, oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3%.
Il contributo minimo soggettivo è invece dovuto nella misura di € 2.890,00 viceversa non è previsto alcun contributo minimo integrativo e la contribuzione sul volume d’affari è pertanto dovuta nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.
Per i pensionati di vecchiaia retributiva, a partire dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento e per i pensionati di vecchiaia contributiva, la contribuzione dovuta, senza previsione di minimo, sul reddito netto professionale è passata dal 7,25% al 7,50%; invariata la percentuale del contributo integrativo del 4% sul volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.
Per completezza di esposizione si rammenta per tutti i professionisti, iscritti alla Cassa, l’obbligo contributivo relativo al pagamento delle indennità di maternità, che per l’anno 2021 è stato in misura fissa pari ad € 81,52 (Contributo di maternità).
La misura della contribuzione dovuta dagli avvocati iscritti alla Cassa di età inferiore ad anni 35, si riduce, ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 del Regolamento Unico del- la Previdenza Forense, per i primi sei anni di iscrizione.
In sintesi:
Contributo soggettivo
- per reddito netto professionale inferiore ad € 10.300,00 contributo minimo soggettivo pari a € 722,50 per i primi sei anni e € 1.445,00 per i successivi due (tale contribuzione garantisce una anzianità contributiva ai fini previdenziali di sei mesi fermo restando la valenza annuale per l’assistenza);
- per reddito ricompreso fra € 10.300,00 e € 19.267,00 la contribuzione dovuta è pari a € 2.890,00 (o € 1.445,00, per coloro che beneficiano del contributo minimo ridotto alla metà);
- per reddito compreso fra € 19.267,01 e € 105.000,00 la contribuzione dovuta è pari a € 2.890,00 (o € 1,445,00, per coloro che beneficiano del contributo minimo ridotto alla metà) oltre la previsione del 15% sulla parte di reddito eccedente € 19.267,00;
- per reddito professionale superiore a € 105.000,00 la contribuzione dovuta è pari a € 15.750,00 (o € 14.305,00, per coloro che beneficiano del contributo minimo soggettivo ridotto alla metà) oltre la previsione del 3% sulla parte di reddito eccedente € 105.000,00.
Contributo integrativo
Il contributo minimo integrativo (art. 24, comma 7) del Regolamento Unico della Previdenza Forense, non è dovuto per il quinquennio 2018/2022. Tale disposi- zione non esonera, tuttavia, dal pagamento del contributo integrativo che resta dovuto nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.
Professionisti contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali
L’articolo 1 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, “Iscrizione obbligatoria alla Cassa”, al comma 4, prevede l’iscrizione obbligatoria per tutti gli avvocati, iscritti in un albo forense, anche se contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali, e, in quanto tali, tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi per la parte di reddito e di volume d’affari relativi alla professione di avvocato, fermo restando in ogni caso l’obbligo di versare i contributi minimi obbligatori dovuti da tutti gli iscritti.
Si richiama, a tal fine, la previsione di cui al comma 10 dell’art. 21 della legge 247/2012 “Non è ammessa l’iscrizione ad altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense”.
Tale previsione ha, di fatto, abrogato l’istituto dell’opzione, salvo che tale facoltà sia stata esercitata dagli avvocati iscritti a più Albi prima della vigenza della legge n. 247/2012, ovvero entro il 1.02.2013 (parere reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 3.07.2015 prot. 36/0010827/MI004.A013).
Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari D.Lgs. 13.07.2017 n° 116; G.U. 31/07/2017
Il D.lgs. 13.07.2017 n. 116, “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28.04.2016, n. 57” ha di fatto previsto – a regime – solo le figure del “giudice onorario di pace” (già giudici onorari di pace e giudici onorari di tribunale) e del “vice procuratore onorario”.
La riforma ha, altresì, introdotto le modalità di accesso, la durata dell’incarico per non più di due quadrienni e le indennità spettanti. L’incarico – che comporta un impegno complessivo non superiore a due giorni la settimana e che deve, pertanto, essere svolto compatibilmente con le attività lavorative e professionali – non determina in alcun caso rapporto di pubblico impiego.
In particolare l’art. 26 del D.Lgs. n. 116/2017 che apporta modifiche al testo unico delle imposte sui redditi prevede che le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari non sono più riconducibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma siano da ricondurre ai redditi di lavoro autonomo, salvo le disposizioni transitorie dell’art. 32 che, per i magistrati onorari, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, (15.08.2017), prevede l’applicazione, sino alla scadenza del quarto anno successivo a tale data (15.08.2021), dei criteri previsti dalle disposizioni previgenti.
Per quanto riguarda la tutela previdenziale la normati- va prevede due diverse soluzioni a seconda dell’iscrizione o meno del magistrato onorario agli albi forensi. È prevista, infatti, in via ordinaria, l’iscrizione alla gestione separata Inps, di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e alla Cassa Forense se i magistrati onorari sono iscritti in un albo forense.
Regime Forfetario
Il Regime Forfetario – di cui alla legge 28.12.2015 n. 208 – ha innovato il precedente regime di cui alla legge 23.12. 2014 n. 190 con la previsione della sostituzione dei vecchi regimi di favore. Per accedere a tale forma agevolativa il limite di reddito, inizialmente fissato in € 30.000,00, già dall’anno 2018 è stato elevato all’attuale misura di € 65.000,00. Si ricorda che la caratteristica principale del Regime Forfetario prevede la determinazione del reddito a forfait, moltiplicando i compensi prodotti nell’anno 2021 per un coefficiente di redditività specifico (78%) secondo l’attività svolta (avvocati codice attività ATECO 2007 “69”) e l’applicazione di una imposta sostitutiva (imposta sui redditi, addizionale regionale e comunale e IRAP) con aliquota del 15%, da versare negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l’IRPEF (che si riduce al 5% per il primo anno di attività e ai successivi 4 nel rispetto delle condizioni previste).
Tale regime forfetario non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.
Esoneri Temporanei- art. 27 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.
Ai professionisti ammessi, per l’anno 2021, all’esonero temporaneo dei contributi minimi, la contribuzione dovuta in autoliquidazione dovrà essere calcolata in misura percentuale del 15% sull’effettivo reddito netto professionale fino al tetto reddituale di € 105.000,00, oltre il quale è dovuta la contribuzione nella misura del 3%, e nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.
Il contributo soggettivo dovuto, in autoliquidazione, deve, comunque, essere determinato nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.
Integrazione del versamento del contributo minimo soggettivo
Il versamento ridotto, per l’anno 2021, di € 722,50 o di € 1.445,00, per coloro che dichiarano redditi professionali inferiori a € 10.300,00 garantisce, ai fini previdenziali, un periodo di contribuzione di mesi 6, in luogo dell’intera annualità, limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa.
È data, comunque, facoltà (art. 26, comma 5 del Regolamento Unico della Previdenza Forense) “su base volontaria e sempre nell’arco temporale massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità”.
Determinante è, pertanto, l’anno 2021 per i professionisti qualora questo anno risultasse essere l’ottavo anno di iscrizione alla Cassa con esclusione, dal computo, degli anni di iscrizione con effetto retroattivo o di retrodatazione.
La procedura web di compilazione del modello 5/2022 è stata realizzata con la previsione di un alert per i soli i professionisti avvocati il cui periodo di iscrizione alla Cassa sia ricompreso nei primi otto anni e che abbiano dichiarato, per il 2021, redditi inferiori a € 10.300,00).
Tale alert compare a video, subito dopo la compilazione della dichiarazione, e immediatamente prima dell’invio, al fine di richiamare l’attenzione del professionista sulla possibilità di accedere, dopo l’invio del modello 5/2022, ad una specifica funzione, per integrare il versamento del contributo minimo.
Misura della contribuzione modulare volontaria ed esercizio della opzione
Per l’anno 2021, mod. 5/2022 la misura della contribuzione modulare volontaria, che può essere versata dagli iscritti attivi e dai pensionati di invalidità fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, deve essere ricompresa nella percentuale che va dall’1% al 10% del reddito netto professionale dichiarato fino al tetto reddituale, € 105.000,00.
Ai sensi del dell’art. 7, comma 2 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, nella comunicazione obbligatoria “Deve, altresì, essere esercitata l’eventuale opzione per la quota modulare volontaria relativa all’anno in corso, indicandone la percentuale e il corrispondente importo da versare in autoliquidazione”.
L’adesione si perfeziona con il versamento entro il 31 dicembre 2022 dell’importo corrispondente alla percentuale compresa fra l’1 e il 10 per cento del reddito netto professionale dichiarato e comunque entro il tetto reddituale di € 105.000,00. Termini per gli adempimenti dichiarativi e contributivi (artt. 7 e 28 del Regolamento Unico della Previ- denza Forense)
Di seguito i termini di scadenza del mod. 5/2022:
• 31 luglio 2022: termine prorogato al 1 agosto 2022, per il versamento della 1 a rata in acconto, pari almeno al 50% del contributo soggettivo e integrativo;
• 30 settembre 2022: per la trasmissione del mod. 5/2022;
• 31 dicembre 2022: termine prorogato al 2 gennaio 2023, per il versamento della 2 a rata a saldo del contributo soggettivo e integrativo;
• 31 dicembre 2022: termine prorogato al 2 gennaio 2023, per il versamento del contributo modulare vo- lontario (rata unica);
• 31 dicembre 2022: termine prorogato al 2 gennaio 2023, per l’integrazione del versamento del contribu- to soggettivo per l’attribuzione della intera annualità (limitata ai primi otto anni di iscrizione).
Modalità di pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione
Il pagamento dei contributi in autoliquidazione deve essere eseguito esclusivamente con modello F24 o tramite il sistema PagoPA.
Il modello 5ter/2022 obbligo dichiarativo e contributivo per le Società Tra Avvocati (STA) Una importante novità riguarda l’anno 2022, interessato dal primo modello 5 ter che le Società Tra Avvocati, costituite già dal 2021 o anni precedenti, devono inviare entro il 30 settembre 2022 unitamente al pagamento del contributo integrativo dovuto nella misura del 4% sul volume d’affari complessivo. Con la legge nr. 205/2017, art. 1 comma 443, il legislatore ha integrato la legge professionale (art. 6 bis legge n. 247/2012) – in tema di esercizio della professione forense da parte di società di persone, di capitale o cooperative – con la previsione del pagamento della maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo di cui all’art. 11 della legge n. 576/1980 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari da riversare alla Cassa Forense.
Cassa Forense ha adottato, nel rispetto della normativa, il “Regolamento Società Tra Avvocati”, entrato in vigore dal 1° gennaio 2022 a seguito della approvazione Ministeriale del 29.10.2021.
L’art. 14 del predetto Regolamento prevede che il primo modello di comunicazione per le Società Tra Avvocati, mod. 5/ter, successivo alla approvazione ministeriale abbia come riferimento le dichiarazioni fiscali relative all’anno precedente (5ter/2022).
L’art. 8 “Contributo soggettivo” assume notevole importanza in quanto prevede che “Il reddito prodotto dalla Società tra Avvocati attribuibile al socio iscritto a Cassa Forense, nonché ogni altro provento di natura professionale da lui percepito, ivi compreso il compenso e le indennità ricevuti quale componente dell’organo amministrativo di gestione della Società tra Avvocati, sono equiparati, ai fini previdenziali al reddito netto professionale e sono soggetti al contributo di cui agli articoli 17 e 20 del Regolamento Unico, a prescindere dalla loro qualificazione fiscale”.
Tale previsione, come evidente, produce effetti e impone obblighi per i professionisti che esercitano la professione in forma societaria i quali sono tenuti a dichiarare e versare la relativa contribuzione sia sul proprio red- dito professionale sia su quello che gli deriva dalla STA quale socio avvocato/praticante iscritto Cassa.