La pensione forense dai genitori…..ai figli: ratio, condizioni…limiti
3/2018 SETTEMBRE - DICEMBRE
1.- L’ordinamento giuridico presume che, a seguito del decesso dell’assicurato o del pensionato, si verifichi una situazione di bisogno per i familiari superstiti; il trattamento di riversibilità ha proprio la funzione di garantire la continuità del sostentamento ai familiari supersiti. I c.d. superstiti sono solo quelli del titolare del rapporto assicurativo principale ed il loro diritto è un diritto derivato da quello del soggetto protetto dal rapporto previdenziale: di conseguenza non può ritenersi ammissibile la reversibilità della reversibilità della pensione.
La pensione di reversibilità, nel sistema previdenziale, si atteggia come un fenomeno meramente traslativo, in favore di determinati soggetti legati all’assicurato (o pensionato) da vincolo di coniugio o parentela, di diritti patrimoniali che spettavano a quest’ultimo per effetto del versamento dei contributi, senza, però, che si configuri una sostituzione di tali soggetti nella posizione giuridica dell’assicurato deceduto che possa legittimare l’ulteriore trasmissione della pensione di reversibilità. Pertanto, in caso di morte di titolare di pensione di reversibilità (o indiretta), non è ammissibile il subentro in questa, iure proprio o iure successionis, di altro soggetto.
E’ da escludersi, quindi, la trasmissibilità del diritto a pensione di reversibilità. Da ciò consegue che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detta pensione non viene ulteriormente attribuita ai superstiti di questo . Il diritto a pensione ai superstiti spetta, alla morte del pensionato o dell’assicurato, iure proprio, al coniuge o ai figli minorenni, in ragione dei rapporti con il defunto e della situazione in cui si trova al momento del decesso di quest’ultimo mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto qualora essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore, al momento del decesso di quest’ultimo . Occorre evidenziare che, ai fini della pensione ai superstiti, ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti dall’avvocato iscritto alla Cassa forense, prima di avere conseguito il diritto a pensione, oppure dall’avvocato già titolare di pensione della Cassa forense.
2.- L’art.12 del regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Forense, statuisce, in ordine alle pensioni di reversibilità e indirette, che “alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite, dei figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro o ai figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età”. I soggetti beneficiari della pensione ai superstiti sono, quindi, gli stessi (coniuge e figli) sia per la pensione indiretta (decesso dell’assicurato) che per quella di reversibilità (decesso del pensionato).
3. - Per quanto riguarda i figli, il comma 6 dell’art. 7, l. n. 576/1980, statuisce espressamente che ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro (nessun limite di età se inabili ed a carico del genitore) ed i figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito (21 anni se sono studenti di scuola media superiore, a carico del genitore e non svolgono alcun lavoro) e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età . Il diritto al trattamento pensionistico in favore dei figli superstiti studenti si collega all’impossibilità dell’orfano di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi . E sul tema è intervenuta la Corte costituzionale la quale ha affermato che il requisito della vivenza a carico e la mancanza di svolgimento di un lavoro retribuito, va inteso nel senso di escludere il diritto solo in presenza di attività lavorative durature e con adeguata retribuzione. In base all’art. 7, l. n. 576/1980, come modificato dall’art. 2, l. n. 175/1983 e successivamente sostituito dall’art. 3, l. n. 141/1992 (ed ora dall’art. 12, comma 1 Regolamento prestazioni), per la pensione ai superstiti (reversibilità ed indiretta) sono previsti solo due ordini di beneficiari: coniuge e figli.
4. - In caso di morte del pensionato (o dell’assicurato), il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità (o indiretta), ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e se a carico del genitore al momento del decesso di questi. In ordine al requisito della vivenza a carico per il diritto alla pensione da parte del figlio, occorre evidenziare che, quanto alla prova della “vivenza a carico”, va considerato che questo requisito integra una situazione complessa che non si identifica con la mera coabitazione, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, ed è invece intimamente compenetrata e connessa con lo stesso requisito sanitario e, quindi, con l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; talché, ai fini della “vivenza a carico”, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore , e quindi anche la circostanza per cui il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile .
La prova del requisito della vivenza a carico non si esaurisce, pertanto, con la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile . Il presupposto di fatto della vivenza a carico del titolare della pensione per il riconoscimento del diritto del superstite alla pensione di reversibilità, non implica, quindi, necessariamente che il mantenimento di quest’ultimo sia stato esclusivamente a carico del titolare medesimo, essendo sufficiente che il secondo abbia integrato il reddito del primo, perché inidoneo a garantire il suo sostentamento . In ordine alla sussistenza del requisito della inabilità, il soggetto, quale superstite già a carico del genitore defunto, per essere ritenuto inabile non deve essere inidoneo a qualunque lavoro, ma soltanto incapace di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto e cioè adatto a consentirgli di provvedere, in modo normale e non usurante, alle proprie esigenze di vita. Il suddetto requisito dell’inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest’ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente al decesso dell’assicurato o pensionato . Ai fini del riconoscimento del diritto all’erogazione della pensione ai superstiti a favore degli orfani maggiorenni , occorre, quindi, che i requisiti dell’inabilità e del carico economico sussistano al momento del decesso dell’assicurato, in forza della normativa vigente all’epoca del decesso, non essendo consentito spostare la decorrenza del trattamento pensionistico ad un momento successivo per aggravamento della malattia .
5. - Il termine di fruizione del beneficio della pensione di riversibilità a carico della Cassa forense in favore dei figli, superstiti degli iscritti, già maggiorenni, ma di età minore dei 26 anni, impegnati nel conseguimento di una laurea, si identifica con l’esaurirsi dell’anno accademico corrispondente all’ultimo previsto dall’ordinamento universitario per la conclusione della specifico corso di laurea e, quindi, anche prima del compimento del 26° anno di età . La pensione spetta, quindi, fino al compimento dei 26 anni di età, per tutta e non oltre la durata legale del corso di laurea prescelto, indipendentemente dall’epoca di inizio degli studi universitari. Si è precisato che il requisito della frequenza di una scuola media professionale, va inteso come esteso all’ipotesi di frequenza di un istituto, anche privato, che si occupi del recupero degli anni scolastici e della prosecuzione degli studi al fine del conseguimento di un diploma che abbia valore legale, permettendo il successivo accesso a qualsiasi concorso e scuola universitaria. Si è affermato che non spetta la quota integrativa della pensione di reversibilità in caso di iscrizione all’università della figlia del pensionato, laddove la stessa abbia frequentato un istituto universitario estero i cui titoli non risultino riconosciuti nel nostro ordinamento; il diritto alla pensione di riversibilità spetta ove il figlio a carico infraventiseienne frequenti un corso universitario che rilasci n titolo universitario.
6. In ordine al trattamento fiscale dell’importo pensionistico da reversibilità, occorre evidenziare che, in caso di morte del pensionato o dell’assicurato, la pensione è stabilita assegnando una certa aliquota al coniuge ed altre aliquote a ciascun figlio minore, rispetto alla pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato; i redditi che pervengono ai vari aventi diritto vanno considerati come redditi distinti, anche se gli importi di spettanza dei figli minori vengono di fatto pagati alla madre che legalmente li rappresenta. Ne consegue che, poiché i figli minori del coniuge superstite sono titolari iure proprio del beneficio pensionistico, la quota di pensione da reversibilità (o indiretta), ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non può essere oggetto di tassazione a carico della loro genitrice : ci si trova di fronte a due diverse pensioni disgiuntamente attribuite che danno vita a due redditi separati, aventi ciascuno diritto ad un trattamento tributario proprio.