La quota modulare della pensione
3/2020 SETTEMBRE - DICEMBRE
In questo momento storico, in piena emergenza sanitaria e con una crisi economica in atto, certamente già preesistente ma dalla pandemia aggravata a tal punto da mettere in ginocchio l’economia mondiale, parlare di previdenza e in particolare di contributi, quindi di pagamenti, potrebbe apparire quantomeno inopportuno.
Tuttavia, proprio l’assenza di certezze deve indurci a una seria riflessione sulle proprie prospettive future e, in particolare, sulla costruzione di una buona qualità della vita, garantita da una dignitosa pensione.
Giova ricordare che la normativa vigente nel 1980 prevedeva che la pensione fosse calcolata sulla media dei dieci migliori redditi degli ultimi quindici anni (precedenti il pensionamento).
Tale criterio di calcolo, molto generoso, è stato più volte modificato a partire dal 2001 con l’ampliamento del periodo di riferimento per il calcolo della pensione, nel senso che da quel momento in poi venivano considerati, come base di calcolo, i migliori venti redditi professionali degli ultimi venticinque anni (precedenti il pensionamento). 2
Sappiamo tutti che la riforma entrata in vigore l’1.10.2010 ha modificato sostanzialmente il sistema previdenziale di Cassa Forense: è stata elevata l’età pensionabile, sia pur con gradualità; è stato aumentato il periodo di effettiva iscrizione e contribuzione per il conseguimento del trattamento pensionistico; sono stati aumentati i contributi e mutato il criterio di calcolo della pensione.
Successivamente, il periodo interessato come base di calcolo per la media reddituale ha subito un’ulteriore modifica e attualmente si considerano tutti i redditi professionali dichiarati nell’intera vita lavorativa.
La riforma del 2010 e i successivi interventi se da un lato hanno consentito di riequilibrare il sistema previdenziale di Cassa Forense e garantire, quindi, i futuri equilibri finanziari dall’altro hanno comportato una progressiva diminuzione dell’ammontare della pensione. In altri termini, e senza giri di parole, l’importo della pensione è destinato a diminuire.
Oggi, la pensione (di vecchiaia) è calcolata secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4 del Regolamento per le prestazioni previdenziali: la pensione è costituita dalla somma di due distinte quote che confluiscono in un trattamento unitario: la prima – quota di base – calcolata col criterio retributivo ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per le prestazioni previdenziali, la seconda – quota modulare – calcolata secondo il criterio contributivo ai sensi dall’art. 6.
Quanto alla quota base, l’importo lordo della pensione è attualmente pari alla media di tutti i redditi rivalutati maturati durante la vita lavorativa, escluso quello dell’anno di maturazione del requisito contributivo, moltiplicato per il coefficiente fisso dell’1,40% e per tutti gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
All’evidente scopo di consentire alle future pensioni di mantenere livelli di adeguatezza è stata quindi pensata la (quota di) pensione modulare, così denominata in quanto consente all’iscritto di modulare, appunto, la misura del contributo che, in aggiunta a quello obbligatorio, contribuirà ad aumentare l’assegno pensionistico.
La contribuzione modulare, che potrebbe essere assimilata ad una forma di previdenza integrativa4, può essere volontariamente versata dagli iscritti alla Cassa e dai pensionati di invalidità, in aggiunta alla contribuzione ordinaria, nella misura variabile dall’1 al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, e fino al tetto reddituale di cui all’art. 2 del Regolamento dei contributi. Tale contribuzione è destinata al montante individuale sul quale è calcolata la quota modulare del trattamento pensionistico (art. 4 co. 1 e 2 del Regolamento dei contributi).
La scelta del se effettuare il versamento modulare e della misura di tale versamento può essere esercitata ogni anno al momento della compilazione del modello 5. Nell’ipotesi in cui l’iscritto abbia deciso di versare la contribuzione volontaria, potrà cambiare idea entro il 31 dicembre: non effettuando il versamento ovvero versando il contributo in una misura percentuale diversa rispetto a quella indicata nel modello 5. Il mancato o parziale versamento della contribuzione modulare non costituisce inadempimento e, conseguentemente, non comporta sanzioni.
Il versamento effettuato, se inferiore o superiore alla misura indicata nel modello 5 e sempre nei limiti del tetto reddituale nella percentuale indicata dall’art. 4, sarà comunque utilizzato ai fini del montante individuale (art. 7 Regolamento contributi).
È opportuno ricordare che il mancato versamento della quota modulare non ha alcun riflesso negativo ai fini pensionistici in quanto non comporta l’inefficacia dell’anno previdenziale; in caso di pensione anticipata, come disciplinata dall’art. 2 co. II Regolamento per le prestazioni previdenziali (trattamento pensionistico al 65° anno di età), la quota modulare non è soggetta a riduzione. La quota di pensione modulare è erogata alle pensioni di vecchiaia, a quelle di anzianità, sia a quella di invalidità, di reversibilità e indirette nonché alla pensione di vecchiaia contributiva.
Il versamento della quota modulare, come detto, ha riflessi sulla misura della futura pensione. L’art. 6 del Regolamento per le prestazioni previdenziali chiarisce che la quota modulare della pensione di vecchiaia è determinata “secondo il metodo di calcolo contributivo definito dalla legge 335/95 e del presente articolo.
Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi facoltativi versati dall’iscritto ai sensi dell’art.4 del Regolamento dei contributi.
Il montante contributivo individuale è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell’1,5%.
Tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente 10% del rendimento non è attribuito all’iscritto”. Al momento del pensionamento il montante individuale viene trasformato in rendita vitalizia sulla base di coefficienti attuariali (art. 4 comma 2).
Così brevemente tratteggiato l’istituto della contribuzione modulare, v’è da chiedersi quali i vantaggi.
È presto detto. Innanzitutto, i contributi sono deducibili fiscalmente; in secondo luogo, i contributi sono restituiti totalmente all’iscritto poiché la Cassa, non avendo fini di lucro né spese di gestione straordinarie, non opera decurtazione sulle somme versate a titolo di contribuzione volontaria. Inoltre il rendimento del montante è pari al 90% del rendimento del patrimonio netto di Cassa Forense nell’ultimo quinquennio e comunque con un minimo garantito dell’1,5%.
La contribuzione modulare è quindi uno strumento flessibile poiché, in quanto volontaria, può variare anno per anno. Di conseguenza l’iscritto può gestirla a seconda delle sue possibilità economiche del momento.
Non a caso è stata correttamente ed efficacemente indicata come un “salvadanaio”.
Va quindi attentamente presa in considerazione tale forma di contribuzione che consente di migliorare i livelli di adeguatezza delle prestazioni offerte dal sistema. Già al 31.12.2011, e malgrado la crisi, 5.800 iscritti effettuarono il versamento volontario per complessivi euro 2,5 milioni; nel 2018 il contributo soggettivo modulare facoltativo versato dagli iscritti è stato di € 6.180.668,30 e nel 2019 di € 6.305.739,75.
Ma la domanda più frequente è: di quanto potrà aumentare il trattamento pensionistico? La risposta può essere ottenuta facilmente. Infatti, sarà sufficiente effettuare una simulazione della pensione attraverso il sistema presente sul sito di Cassa Forense (cd. simulatore).
Sia chiaro che i benefici della pensione modulare saranno evidenti ed apprezzabili se il versamento della relativa quota sarà effettuato con continuità: un versamento per uno o pochi anni, e magari nella misura minima, non potrà comportare aumenti sensibili del trattamento pensionistico.
Di conseguenza, è opportuno che soprattutto i nuovi iscritti (quindi i giovani colleghi) entrino nella logica del risparmio volontario oggi per garantirsi una pensione più dignitosa e adeguata domani.