Lo stato di bisogno: presupposti per l’accesso all’istituto assistenziale

2/2020 MAGGIO - AGOSTO

di Barbara Brighi

Nell’ultimo numero della rivista abbiamo trattato della recente sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha precisato quale sia la finalità dell’istituto dell’assistenza in caso di bisogno, introdotto dall’art. 17 della legge n. 141/1992 e disciplinato agli artt. da 2 a 5 del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, approvato con Delibera del Comitato dei Delegati del 24 luglio 2015 e successive modificazioni e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016.

Ritorniamo nell’odierno articolo sull’argomento per una disamina maggiormente approfondita sulla problematica dell’istituto dello stato di bisogno, in quanto molto spesso gli istanti trascurano di leggere alla lettera il dettato regolamentare. Infatti, particolare rilievo assumono due elementi, l’evento straordinario, involontario e non prevedibile e la grave difficoltà economica. L’evento straordinario e imprevedibile non può risalire ad anni passati, pertanto il trattamento non spetta quando viene richiesto, ad esempio, per patologie insorte in anni precedenti o per situazioni debitorie o familiari che risalgono ad anni passati. La grave difficoltà economica deve essere dimostrata con la produzione di idonea documentazione e deve essere etiologicamente connessa con l’evento straordinario, involontario e non prevedibile, non possono addursi argomentazioni di tipo presuntivo. Beneficiari di tale forma di assistenza sono i professionisti iscritti all’Albo, anche se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità erogata dalla Cassa, che siano in regola con le prescritte comunicazioni reddituali e che, a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, vengano a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica.

La citata sentenza ha sostanzialmente confermato l’interpretazione data dalla Cassa al suddetto istituto, precisando che per essere ammessi al beneficio assistenziale è necessario che sussista un nesso eziologico diretto fra l’evento imprevedibile occorso al richiedente e lo stato di bisogno in cui questi versi; è necessario quindi che la condizione di grave difficoltà economica sia stata cagionata dall’evento straordinario, involontario ed imprevedibile che investa la vita del professionista (Corte d’Appello di Napoli, n. 4380/2019). A distanza di pochi mesi, la giurisprudenza di merito si è nuovamente pronunciata sul medesimo argomento, confermando il principio espresso dalla Corte d’Appello di Napoli, con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra l’evento straordinario, involontario e non prevedibile e la situazione di grave difficoltà economica, quale requisito necessario ai fini dell’erogazione dell’assistenza per stato di bisogno. Nella fattispecie all’esame del Tribunale di Rieti (Trib. Rieti, n. 131/2020), la Cassa Forense ha rigettato, per mancanza dei requisiti prescritti, l’istanza di un professionista, il quale, a sostegno della domanda di assistenza, aveva dichiarato di essere portatore di handicap grave, nonché di avere un reddito IRPEF pari a zero proprio a causa delle sue condizioni di salute; l’Ente ha poi confermato il diniego anche in sede di reclamo amministrativo. Il ricorrente ha quindi promosso un giudizio innanzi al Tribunale di Rieti, che, con la richiamata pronuncia, ha ritenuto fondate le motivazioni addotte dalla Cassa resistente, rigettando il ricorso stesso.

La Cassa, nello specifico, non contestava la sussistenza dello stato di handicap grave, opportunamente documentato, bensì la sussistenza del necessario nesso di causalità tra tale evento e la grave difficoltà economica che avrebbe determinato lo stato di bisogno. Nelle motivazioni della sentenza si afferma che “nel caso di specie deve ritenersi non provata la sussistenza del nesso di causalità tra la grave difficoltà economica e l’evento imprevedibile e straordinario…” precisando che “…il ricorso è privo delle sufficienti allegazioni in ordine alla sussistenza del nesso eziologico essendosi limitato ad allegarlo solo genericamente, dal momento che non risulta allegato in che modo il suo stato di handicap gli abbia impedito di produrre reddito, né può ritenersi che ciò rientri nella nozione di comune esperienza”.

Si rileva, peraltro, che dalla stessa documentazione in atti, emerge che il ricorrente versava in una situazione di grave difficoltà economica già prima del riconoscimento della condizione di handicap grave, dal momento che i redditi dallo stesso dichiarati erano pari a zero già negli anni precedenti. Il Tribunale di Rieti ha, quindi, nuovamente confermato l’orientamento assunto dalla Cassa Forense, che ritiene inammissibili e comunque infondate le domande di assistenza per stato di bisogno, qualora non sussista una prova sufficiente dell’esistenza di un grave stato di bisogno etiologicamente connesso con l’evento straordinario, involontario e non prevedibile occorso al professionista.

Una diversa considerazione va fatta, infine, con riferimento alle numerose istanze di assistenza per stato di bisogno che nell’ultimo periodo vengono presentate dai professionisti che si trovano in una situazione di difficoltà economica a causa della straordinaria situazione di emergenza dovuta alla pendemia in corso; la Cassa, infatti, per far fronte all’emergenza Covid 19, ha adottato, in favore dei propri iscritti, un istituto di diversa natura, costituito dal reddito di ultima istanza, come previsto dall’articolo 44 del decreto “Cura Italia” (D. L. 18/2020), poi modificato dall’art. 34 del D.L. 23/2020 dell’8.04.2020, garantendo così una diversa forma di assistenza indennitaria a sostegno del reddito. Oltre a ciò, nel corso dell’emergenza sanitaria, sono state assunte in favore degli iscritti numerose altre iniziative di natura assistenziale e a sostegno della professione.