MANCATO INVIO MOD. 5 – “DOPPIO BINARIO” – DI CHI E’ LA COMPETENZA?

2/2019 MAGGIO - AGOSTO

di Donatella Cerè

Individuazione dell’organo competente a procedere ai sensi dell’art. 9 della legge n. 141/1992 per il caso di mancato invio del Mod. 5.

L’articolo in oggetto, essendo sostanzialmente finalizzato a chiarire l’effettiva natura (amministrativa e/o disciplinare) del relativo mancato adempimento di carattere previdenziale, impone l’attento esame e la conseguente interpretazione all’attualità della specifica norma richiamata, atteso che il citato art. 9 della legge n. 141/1992 (che ha modificato il precedente art. 17 Legge 20 settembre 1980, n. 576) prevede che, in caso di omesso invio del Modello 5, la Cassa debba inviare una segnalazione "...al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare”.

La disposizione, pur facendo riferimento espresso al COA, richiama le forme del procedimento disciplinare. Pertanto, ferma restando l’esistenza di profili di carattere amministrativo inevitabilmente scaturenti, si individua, in ordine alla violazione in oggetto, di una sorta di “doppio binario”.

- Innanzitutto va evidenziato come la nuova Legge Professionale (L. 31 dicembre 2012, n. 247) agli artt. 50 e 51, sostituendo e superando la precedente competenza dei COA, abbia sancito la nuova competenza a decidere sui fatti oggetto di indagine o giudizio disciplinare (specificatamente sulle “infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia) dei consigli distrettuali di disciplina forense, appositamente istituiti; ne consegue che, dovendo interpretare l’apparente contrasto del tenore della norma sopra richiamata la quale, da un lato conferma la rilevanza disciplinare di tale inadempimento previdenziale e dall’altro rimanda “al competente COA” anziché al competente CDD, lo stesso può ragionevolmente risolversi a favore del primo aspetto, risultando superato il secondo richiamo dall’illustrata modifica normativa in tema di competenza disciplinare, intervenuta successivamente alla norma oggetto di esame.

-Tale interpretazione, che conferma la natura disciplinare dell’obbligo in oggetto, risulta suffragata anche dalla formulazione dell’art. 16 del Nuovo Codice Deontologico Forense, in cui si stabilisce che “L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia” (comma 1°), nonché “corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi” (comma 3°).

-A tale riguardo vale la pena ricordare come la nuova legge professionale (L. 31 dicembre 2012, n. 247) all’articolo 21 comma 8°, stabilisca anche che “L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”.

- Ad ulteriore riprova, infine, della natura disciplinare della violazione scaturente dal mancato invio del Mod. 5, si sottolinea - sotto il profilo dei precedenti giurisprudenziali - che, anche antecedentemente all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense e del nuovo codice deontologico forense (che, sul punto, ne costituiscono ius receptum), la Suprema Corte di Cassazione, nel corso degli anni, è stata sempre unanime nell’individuare lo strumento della sanzione disciplinare come conseguenza dell’omessa comunicazione del Modello 5 ai fini della dichiarazione reddituale, affermando che: “Costituisce illecito disciplinare, a norma dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, la condotta dell'avvocato iscritto all'albo che ometta di inviare alla Cassa nazionale forense le comunicazioni relative all'ammontare dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e dei volumi di affari dichiarati ai fini IVA, anche se il professionista non sia iscritto alla Cassa, né abbia l'obbligo di domandare l'iscrizione ad essa a fini previdenziali” (Cass. S.U.n. 20219/2012; in maniera conforme Cass. S.U. n. 9184/2012 dove si ribadisce che “...l'omissione della comunicazione è sanzionabile disciplinarmente”). Trattasi, peraltro, di orientamento a suo tempo recepito anche dal CNF che, con una successiva decisione (n. 152 del 2013), ha confermato che “...l’omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l’infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i 90 giorni, costituiscono infrazione disciplinare, sanzionata con la sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, fino alla regolarizzazione della posizione stessa”.