Natura giuridica (e caratteristiche) dei contributi soggettivo ed integrativo
1/2020 GENNAIO- APRILE
I contributi, soggettivo ed integrativo, adempiono alla funzione di precostituire i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dei fini istituzionali di Cassa Forense.
Trattasi di contributi caratterizzati dai principi della generalità, dell’uguaglianza e della capacità contributiva, atteso che tutti i professionisti iscritti alla Cassa Forense comunque tenuti all'iscrizione) e gli iscritti all'albo professionale (per quanto riguarda il contributo integrativo) sono tenuti, in modo generale ed uguale, al pagamento alla Cassa Forense del contributo soggettivo ed integrativo, in ragione del loro reddito professionale dichiarato ai fini Irpef ed al volume di affari ai fini Iva. I contributi sono i mezzi finanziari della previdenza sociale e sono “prelevati” per assicurare a tutti le prestazioni.
Il contributo, però, non va a vantaggio del singolo professionista che lo versa, ma di tutti i professionisti e, peraltro, in proporzione al reddito che consegue, sicché i professionisti con redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore dei professionisti con redditi più bassi; la comunanza di interessi degli iscritti comporta che ciascuno di essi concorra con il proprio contributo al costo della erogazione delle quali si giova l’intera categoria.
Nonostante le suddette caratteristiche, la contribuzione previdenziale dovuta alla Cassa forense non ha natura tributaria (per cui non è ipotizzabile una violazione dell’art. 53 Cost.) e non è una imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, rientrando piuttosto nel novero delle prestazioni patrimoniali dirette a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori interessati (nella specie, dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza categoriali).
I contributi previdenziali, peraltro, non sono assoggettati al criterio della progressività.
L’obbligazione contributiva dell’assicurato iscritto alla Cassa trova fondamento nella prescritta tutela previdenziale del lavoro e si giustifica in quanto è diretta a realizzare tale finalità.
L’obbligazione tributaria, invece, si fonda sulla capacità contributiva e non ha necessariamente una desti-nazione mirata, bensì si raccorda al generale dovere di concorrere alle spese pubbliche e può anche rispondere a finalità di perequazione reddituale nella misura in cui opera il canone di progressività del sistema tributario.
Stante questa differenziazione, la contribuzione dovuta alla Cassa, fin quando assicura l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici alle esigenze di vita, anche con un indiretto effetto di perequazione, non eccede la solidarietà categoriale di natura previdenziale, né trasmoda in una obbligazione ascrivibile invece alla fiscalità generale e quindi di natura tributaria.
Né, con specifico riferimento al contributo integrativo, la natura giuridica è diversa per il fatto che lo stesso viene traslato su un terzo, in quanto il soggetto passivo rimane sempre il professionista e lo stesso è tenuto al versamento alla cassa di previdenza.
La natura giuridica del contributo soggettivo (ed integrativo) è desumibile, peraltro, anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in cui viene chiarito, proprio con riferimento alla previdenza dei liberi professionisti, come non è ipotizzabile una violazione del principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.) non avendo le contribuzioni natura tributaria.
Pertanto, poiché i contributi, soggettivo ed integrativo, costituiscono il “mezzo” necessario al raggiungimento dei fini istituzionali della Cassa Forense, in quanto l’e-rogazione delle prestazioni pensionistiche a favore dei professionisti avviene grazie alle entrate contributive (che costituiscono la voce più rilevante in bilancio), at-teso il collegamento (e non la corrispettività) tra le prestazioni pensionistiche e i contributi, si può concludere che i contributi, soggettivo ed integrativo, adempiono alla funzione di precostituire i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dei fini istituzionali di un ente privato esercente funzione pubblica.
Né l’ipotesi di rimborso dei contributi versati preclude la natura “non” tributaria in quanto determina soltanto un’inversione dei ruoli: l’originario soggetto passivo diventa creditore di una prestazione pecuniaria da lui dovuta ed effettivamente pagata ma rimborsabile mentre il titolare del diritto al contributo ne diventa soggetto passivo.
Non si può ignorare, del resto, che la tutela socia-le dell’avvocato ha il suo fondamento nell'interesse pubblico e la sua base positiva nell’art. 38 Cost.; anche l’assicurazione sociale del professionista è imposta direttamente e obbligatoriamente dalla legge perché la risoluzione del fine pubblico non può dipendere dal-la volontà del soggetto privato. La tutela previdenziale dei liberi professionisti (forensi) si realizza attraverso la cassa di previdenza forense che reperisce i mezzi necessari per la realizzazione dei fini istituzionali con la contribuzione obbligatoria (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 509/1994) posta a carico degli iscritti. Anche dopo la privatizzazione permane il fine pubblicistico generale dell’attività che l’ente svolge.
In ordine al contributo integrativo, occorre evidenziare la finalità specifica dello stesso, esclusivamente diretto al finanziamento della previdenza di categoria ed espressione di un dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale.
Circa lo svolgimento di suddetta funzione solidaristica, occorre precisare che i contributi integrativi, a differenza dei contributi soggettivi, non sono utilizzabili ai fini del calcolo della misura della pensione. E la Suprema Corte ha ribadito che il contributo integrativo è dovuto per il fatto di essere iscritto all'albo ma non alla Cassa ed è, quindi, “sterile” perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, proprio in virtù della finalità meramente solidaristica. Altra caratteristica è l’indivisibilità dell’obbligazione contributiva, nel senso che l’obbligazione va considerata unitaria con la conseguenza che, in caso di morte del professionista, trova applicazione l’art. 1318 c.c., in base al quale (per le obbligazioni indivisibili) gli ere-di sono tenuti a rispondere singolarmente per l’intera somma.
Caratteristica dell’obbligazione contributiva in esame è l’inderogabilità, atteso che la stessa nasce direttamente dalla legge ed è integralmente sottratta ad ogni possi-bile intervento da parte dell’autonomia dei privati, per cui il professionista ed il cliente non possono in alcun modo escluderla pattiziamente.
L’obbligazione contributiva, oltre che inderogabile, è personale, con la conseguenza che responsabile del pagamento, sia del contributo soggettivo sia di quello integrativo, è il professionista iscritto (o iscrivibile) alla Cassa Forense ed all’albo professionale, e tenuto al versamento della contribuzione.
Infine, si evidenzia la natura privilegiata dell’obbligazione contributiva previdenziale del libero professioni-sta, con tutte le conseguenze di cui agli artt. 2753 c.c.e ss. nelle procedure concorsuali.