Polizza di tutela sanitaria triennio 1/4/2019 - 31/3/2022: una copertura con tante garanzie
1/2019 GENNAIO - APRILE
Polizza di tutela sanitaria triennio 1/4/2019 - 31/3/2022: una copertura con tante garanzie
Nel nuovo Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza, approvato con nota Ministeriale del 25 settembre 2015- G. U. Serie generale n.240 del 15/10/2015 unitamente alle nuove possibilità di intervento in favore dell’Avvocatura, trova collocazione all’art 10co.1 lett.a) ,nell’ambito delle prestazioni a sostegno della salute, la polizza di tutela sanitaria per i gravi interventi chirurgici e dei gravi eventi morbosi. Tale disposizione sancisce e conferma il ruolo di principale prestazione assistenziale della polizza Sanitaria, attiva sin dal 2001, anno in cui per la prima volta Cassa Forense , con onere a proprio carico ha sottoscritto la Polizza collettiva in forma gratuita ed automatica per tutti gli iscritti alla Cassa, con possibilità di estensione della medesima garanzia al nucleo familiare.
All’inizio si mise a disposizione degli iscritti e dei loro familiari una copertura assicurativa base che riguardava prestazioni integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario relativamente ai grandi interventi chirurgici ed i gravi eventi morbosi elencati in un nomenclatore completo ed esauriente. A partire dal 2007, Cassa forense ha affiancato al Piano sanitario base una convenzione per la polizza sanitaria integrativa, con onere a carico dell’iscritto e possibilità di estensione al nucleo familiare, che prevedeva che la garanzia fosse operante per tutte le forme di ricovero, con o senza intervento chirurgico, parto, alta diagnostica, visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, check-up ed ulteriori servizi di informazione sanitaria.
Durante questo periodo la polizza si è arricchita costantemente di coperture sempre più importanti per gli iscritti con l’inclusione nella copertura assicurativa finanche della c.d. garanzia oncologica con cui la Compagnia provvede alla liquidazione delle spese sostenute per malattia oncologica con il pagamento diretto ed integrale alle strutture medico-sanitarie e alle equipe mediche convenzionate per tutte le prestazioni erogate sia mediche che di degenza oppure il rimborso, in caso di ricorso a strutture o equipe mediche non convenzionate, delle spese, non altrimenti rimborsabili a termini di polizza come garanzia per Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi, dovute a malattia oncologica effettuate in regime di degenza di ricovero o day hospital.
Altro importante riferimento contenuto tra le disposizioni contrattuali della Polizza, cui gli iscritti hanno fatto spesso ricorso durante la vigenza della copertura sanitaria, riguarda la funzione assegnata alla Commissione Paritetica Permanente, preposta alla risoluzione amministrativa delle problematiche relative alle controversie sulla interpretazione di clausole contrattuali, composta da quattro membri designati due da Cassa Forense e due dalla Compagnia. Tra i compiti della Commissione vi è anche la verifica sull’andamento tecnico della Polizza, l’esame della gestione amministrativa delle controversie aventi ad oggetto l’obbligo di indennizzo, la tipologia e la durata della malattia o infortunio, la misura dei rimborsi e liquidazioni dell’indennità.
Durante questi anni, le varie Commissioni Paritetiche che si sono susseguite hanno svolto un importante lavoro sia a carattere interpretativo della clausole contrattuali contenute nelle condizioni di polizza, dirimendo eventuali contrasti tra glia assicurati e la Compagnia sia a carattere innovativo, ossia cercando di aggiornare il nomenclatore includendovi sempre più interventi chirurgici effettuati con moderne tecniche chirurgiche all’avanguardia in sostituzione di processi operatori ormai desueti e non più praticabili.
La polizza prevede che la garanzia operi, in forma diretta o indiretta, in conseguenza di ricovero per grande intervento chirurgico e di ricovero per grave evento morboso o per malattia oncologica. La copertura comprende anche le malattie croniche e recidivanti e tutte le malattie pregresse alla data di decorrenza del Piano sanitario, diagnosticate o meno.
Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante il pernottamento, il solo intervento di Pronto Soccorso non costituisce ricovero.
Qualora l’Assicurato venga ricoverato per effettuare un grande intervento chirurgico può godere delle seguenti prestazioni:
Pre-ricovero |
Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati nei 90 giorni precedenti l’inizio del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. |
Intervento chirurgico |
Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (risultante dal referto operatorio), diritti di sala operatoria, materiale di intervento, ivi compresi i trattamenti terapeutici erogati e gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento stesso. |
Assistenza medica, medicinali, cure |
Assistenza medica e infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami, purché relativi al periodo di ricovero ed alla patologia che ha comportato il ricovero. |
Rette di degenza |
Non sono comprese in copertura le spese voluttuarie. |
Accompagnatore |
Retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’Istituto di cura o, in caso di indisponibilità ospedaliera, in struttura alberghiera, nel limite di € 110,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero. |
Assistenza infermieristica privata individuale |
Assistenza infermieristica individuale fino ad un massimo di € 2.600,00 per anno assicurativo |
Post-ricovero |
Spese sostenute nei 120 giorni successivi alla cessazione del ricovero per prestazioni sanitarie, trattamenti fisioterapici e/o rieducativi, esami, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche ambulatoriali, terapie radianti e chemioterapiche, tutte le prestazioni sanitarie purché correlare al ricovero. In tale ambito si intendono compresi i ricoveri per cure, accertamenti ed interventi preparatori all'intervento principale assicurato o da questo resi necessari e comunque ad esso connessi. |
In caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con la Compagnia ed effettuate da medici convenzionati, le prestazioni erogate vengono liquidate direttamente da UniSalute alle strutture stesse, senza l’applicazione di alcuno scoperto o franchigia In questo caso quindi non sono operanti i massimali previsti per ogni singolo intervento elencati al successivo allegato A “Elenco grandi interventi chirurgici” ( c.d. garanzia diretta)
In caso di utilizzo di strutture sanitarie non convenzionate con la Compagnia ed effettuate da medici non convenzionati, le prestazioni vengono rimborsate nel limite dei massimali previsti per ogni singolo intervento elencati nell’allegato A “Elenco grandi interventi chirurgici”, delle condizioni di Polizza (c.d. garanzia a rimborso). ”.
In caso di utilizzo di strutture del Servizio Sanitario Nazionale, la Compagnia rimborsa integralmente, nei limiti previsti ai diversi punti, le eventuali spese per rette di degenza trattamento alberghiero o per ticket sanitari rimasti a carico dell’Assicurato durante il ricovero. In questo caso, però, l’Assicurato non potrà beneficiare dell’indennità sostitutiva
L’Assicurato, qualora non richieda alcun rimborso alla Compagnia, né per il ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a un’indennità sostitutiva per ogni giorno di ricovero per un massimo di 30 giorni (c.d. indennità sostitutiva)
La copertura comprende, inoltre, gli eventi morbosi che determinano un ricovero senza intervento chirurgico o trattamento medico domiciliare alla condizione che, anche se insorti precedentemente alla data di decorrenza del Piano sanitario, siano stati diagnosticati per la prima volta in costanza di assicurazione messa a disposizione da Cassa Forense in favore di tutti gli iscritti Assicurati con le diverse Compagnie che, nel corso degli anni, si sono susseguite nella gestione della copertura assicurativa a decorrere dalla data di copertura dell’assicurato, comunque non antecedente al 1° aprile 2001, e che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa generica pari o superiore al 66% della totale, comprovata da certificazione medica che potrà essere sottoposta a verifica da parte della Compagnia.
Ai fini dell’operatività della garanzia, l’Assicurato è da intendersi convenzionalmente guarito in presenza, nei cinque anni successivi al grave evento morboso precedentemente diagnosticato, di un follow-up negativo.
Qualora l’Assicurato venga ricoverato per un grave evento morboso può godere delle seguenti prestazioni:
Pre-ricovero |
Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari dei medici, effettuati nei 30 giorni precedenti l’inizio del ricovero, purché resi necessari dal grave evento morboso che ha determinato il ricovero. |
Assistenza medica, medicinali, cure |
Assistenza medica e infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prestazioni sanitarie in genere, medicinali ed esami effettuati durante il periodo di ricovero. |
Rette di degenza |
Non sono comprese in copertura le spese voluttuarie. |
Accompagnatore |
Retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’Istituto di o, in caso di indisponibilità ospedaliera, in struttura alberghiera, nel limite di € 110,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero. |
Post-ricovero |
Spese sostenute nei 120 giorni successivi alla cessazione del ricovero per visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, terapie mediche, chirurgiche, riabilitative e farmacologiche, prestazioni infermieristiche professionali ambulatoriali e domiciliari su prescrizione specialistica, escluse quelle meramente assistenziali, e in generale tutte le prestazioni sanitarie purché correlate al ricovero. |