Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo: imbarazzo della scelta?

3/2019 SETTEMBRE - DICEMBRE

di Eleonora Facchetti

I principali istituti per ‘mettere assieme’ la contribuzione mista sono la TOTALIZZAZIONE, regolata dal D. Lgs. 42/2006, il CUMULO dei periodi assicurativi, come rivisto dalla L. 232/2016, e la RICONGIUNZIONE di cui alla L. 29/79 e L. 45/1990. Onde cercare di fare un riepilogo dei vantaggi e degli svantaggi degli strumenti a disposizione appare in primis utile una carrellata dei tre istituti:

1) Ricongiunzione ex l. n.45 del 1990.

A cosa serve la ricongiunzione?

La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto regolato dalla L. 5 marzo 1990 n 45 che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. La principale finalità dell’istituto della ricongiunzione è, dunque, il riconoscimento di un unico trattamento di pensione riunendo tutti i contributi previdenziali presso una sola gestione (almeno un anno).

In buona sostanza la ricongiunzione unifica i contributi versati in più gestioni per periodi fra loro non coincidenti; invece, qualora si verifichi coincidenza di più periodi di contribuzione, sono considerati utili ai fini della determinazione dell’importo di pensione solo i contributi obbligatori che, tuttavia, non rilevano ai fini dell’anzianità. Inoltre, in caso di coincidenza di periodi di contribuzione obbligatoria e periodi di contribuzione figurativa, sono considerati utili ai fini della ricongiunzione soltanto i periodi di contribuzione obbligatoria.

La ricongiunzione deve riguardare l’intero periodo di contribuzione maturato presso altre gestioni previdenziali ed i periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati, con conseguente diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso (art 5 L. 45/90 ‘le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa’).

In altre parole per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi si applicano le norme in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione, purché alternativamente:

  • i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni
  • sia stata raggiunta l’età prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Soggetti.

A norma dell’art. 1 L.45/90:

“al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, è data facoltà ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopra citate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”.

Possono, quindi, avvalersi dell’istituto, gli Avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa che abbiano versato contributi in diverse gestioni previdenziali obbligatorie al fine di unificare tutti i contributi presso una sola gestione previdenziale e conseguire un’unica pensione. La ricongiunzione avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e, si ribadisce, deve comprendere tutto l’intero periodo di contribuzione maturato presso altre gestioni previdenziali (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

Ai superstiti è concessa facoltà di presentare istanza di ricongiunzione entro 2 anni dalla data di decesso dell’interessato (purchè al momento dell’evento quest’ultimo non fosse decaduto dal diritto per rinuncia o inadempimento) ovvero, in ipotesi di ricongiunzione in corso, possono optare per il pagamento di quanto ancora dovuto dal de cuius, oppure interrompere il pagamento (con diritto alla restituzione di quanto già versato dall’Avvocato deceduto).

La ricongiunzione può essere richiesta:

- A) alla gestione nella quale il soggetto risulta iscritto al momento della domanda per l’intero periodo di contribuzione maturato presso altre gestioni previdenziali; in buona sostanza presso l’Ente nel quale il soggetto risulta iscritto affluiscono i contributi già versati in altra gestione (ricongiunzione in entrata: ad es. trasferimento di contributi INPS verso Cassa);

- B) alla gestione diversa da quella di attuale appartenenza, laddove i contributi versati defluiscono verso un’altra gestione ma solo in presenza delle seguenti condizioni 1) età pensionabile in una gestione diversa da quella di iscrizione al momento della presentazione della domanda 2) anzianità di 10 anni di contribuzione obbligatoria nella gestione competente ad operare la ricongiunzione (ricongiunzione in uscita: ad es. trasferimento di contributi Cassa verso INPS).

La ricongiunzione può essere esercitata una sola volta: a detto principio generale ex art 3 L.45/90 è prevista una sola deroga nel caso in cui l’interessato possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, 10 anni di assicurazione previdenziale dei quali almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio.

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una seconda volta soltanto in occasione della domanda di pensionamento ed unicamente nei confronti dell’Ente presso cui si è precedentemente operata la ricongiunzione in uscita. La ricongiunzione può altresì essere richiesta per la liquidazione del supplemento di pensione.

La ricongiunzione è onerosa e l’onere della ricongiunzione è pari alla riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa e il richiedente dovrà corrispondere l’importo che sarà determinato, detratto l’importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni.

La somma da versare sarà dunque pari alla differenza fra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e l’importo dei contributi che le altre gestioni andranno a trasferire.

Il pagamento dell’onere può avvenire in unica soluzione (entro un termine di decadenza di sei mesi) ovvero con rateazione in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi da ricongiungere con la maggiorazione di un interesse.

Rinuncia

La domanda di ricongiunzione si considera rinunciata nel caso in cui l’interessato non confermi la richiesta di ricongiunzione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della nota con la quale viene comunicato l’importo mediante una delle seguenti modalità: > pagamento dell’intero importo dovuto; > pagamento di un importo corrispondente alla somma delle prime tre rate nel caso di rateazione massima consentita; > richiesta di rateazione diversa da quella comunicata dalla gestione competente e comunque inferiore alla massima consentita. Il pagamento parziale comporta invece la risoluzione per inadempimento e in tal caso l’iscritto avrà diritto soltanto al rimborso di quanto versato senza interessi. In ordine alla tematica relativa alla ricongiunzione alla Cassa dei contributi versati all’INPS, Gestione separata, si segnala l’attualità dell’argomento giusta pronuncia della Corte di Cassazione 15 ottobre 2019 n 26039; si rinvia all’articolo di Ilaria Bresciani, in questo numero della rivista..

2) Totalizzazione ex d.lgs. n.42 del 2006.

A cosa serve la totalizzazione?

La totalizzazione consente a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse Casse, gestioni o fondi previdenziali, di acquisire il diritto a un'unica pensione.

La finalità’ è dunque quella di sommare periodi assicurativi, non coincidenti tra loro (almeno 1 anno), maturati presso gestioni previdenziali diverse onde consentire la maturazione di un unico trattamento pensionistico. La materia è regolata da:

  • D.Lgs. 42/2006 modificato dall’art.12 c. 3 L24//07;
  • D.L. 78/10 convertito da L. 122/10;
  • L. 111/11;
  • DM 06.12.2011 n 201;
  • Convenzione INPS/ Cassa Forense 14 marzo 2007. A differenza della ricongiunzione, che è onerosa, la totalizzazione è completamente gratuita; non comporta alcun onere per l’iscritto in quanto tutti i contributi versati restano presso i rispettivi enti previdenziali, e ogni gestione liquiderà la quota di pensione di propria competenza in relazione ai periodi di iscrizione già maturati.

I soggetti legittimati a presentare domanda di totalizzazione sono coloro che nel corso della propria vita lavorativa sono stati iscritti a due o più gestioni previdenziali, per periodi non coincidenti, a condizione che non risultino titolari di alcun trattamento pensionistico autonomo presso una di tali gestioni.

La totalizzazione può essere conseguita, previa domanda dell'interessato o dell'avente causa, da trasmettere alla gestione previdenziale di ultima iscrizione dell'assicurato.

Nella domanda di totalizzazione occorre indicare le gestioni che si intendono interessare.

Una volta ricevuta la comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l’Ente istruttore dovrà verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.

Quindi le gestioni interessate stabiliscono ciascuna per la parte di competenza il trattamento pro-quota di pensione in relazione ai periodi di contribuzione maturati, ma il rateo della pensione conseguita mediante totalizzazione viene pagato dall’INPS; la pensione “totalizzata” viene materialmente erogata dall’INPS, previo accredito delle quote di rispettiva competenza da parte degli Enti interessati con modalità concordate con apposita convenzione stipulata ex art 5 D. Lgs 42/2006 (vd. Convenzione INPS/ Cassa Forense 14.03.2007).

Il calcolo della pensione in regime di totalizzazione prevede che la quota di pensione dovuta dall’Ente sia calcolata con il sistema contributivo specificamente previsto per le Casse (art 4 cc 3 e 4 D.Lgs 42/2006) e non è previsto un minimo garantito, solo se l’iscritto può vantare un periodo di iscrizione a Cassa Forense uguale o superiore a quello minimo per il conseguimento della pensione di vecchiaia il calcolo sarà effettuato con il metodo retributivo solo relativamente alla quota di competenza di Cassa forense.

Con la totalizzazione dei periodi assicurativi possono essere conseguite sia la pensione di vecchiaia che quella di anzianità, quella di inabilità, nonchè la pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti e, nel caso di pensione ai superstiti, dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa.

L’erogazione del trattamento pensionistico in totalizzazione prevede tuttavia delle finestre di accesso secondo le seguenti tabelle, in buona sostanza al fine del raggiungimento della pensione di vecchiaia in totalizzazione, i requisiti richiesti prevedono una ‘finestra mobile’, con tale espressione intendendosi concretamente che il pensionato, per poter riscuotere il suo primo assegno pensionistico, dovrà necessariamente aspettare 18 o 21 mesi:

La totalizzazione può essere richiesta per la liquidazione della pensione di inabilità, nonché per la pensione ai superstiti, ancorché l'assicurato sia deceduto anteriormente al conseguimento del diritto.

• La pensione di inabilità può essere concessa in favore dell'avente diritto a condizione che sussistano i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dalla forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dell’invalidità;

• La pensione può essere richiesta dai superstiti a condizione che: - sussistano tutti i requisiti di assicurazione e contribuzione della forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso; - il decesso sia intervenuto successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n.42/2006.

 

Cumulo ex l. 232/2016.

Le modifiche di cui al c. 195 dell’art 1 della L. 232/16 hanno esteso l’istituto del cumulo (introdotto dalla L. 228/12 e riservato ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti alle varie gestioni INPS) dei periodi assicurativi non coincidenti anche agli iscritti agli enti di previdenza di cui ai D. Lgs. 509/94 e 103/96 non già titolari di pensione diretta.

L’istituto del ‘cumulo’ si applica alle Casse Professionali, e quindi anche agli iscritti di Cassa Forense, e si affianca agli istituti della ricongiunzione e della totalizzazione anch’essi utilizzabili per soggetti che nella vita lavorativa siano stati iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria allo scopo di utilizzare, al fine del conseguimento di un’unica pensione, tutti i contributi versati presso i diversi enti. L’istituto del cumulo non ha mancato di sollevare alcune criticità interpretative, di talché sono state adottate la circolare n° 1 di Cassa Forense del 10.02.2017, la circolare INPS n° 60 del 16.03.2017 e la circolare n° 2 di Cassa Forense del 26.10.2017, nel mentre è al vaglio un apposito testo di ‘Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo.

Va sottolineato in primis che le caratteristiche del nuovo istituto sono riconducibili a modalità operative analoghe a quelle della c.d. ‘totalizzazione’ dei periodi assicurativi; a differenza della ricongiunzione, in analogia con quanto avviene per la ‘totalizzazione’ la domanda di cumulo potrà essere presentata solo in occasione della maturazione dei requisiti per il pensionamento, contestualmente all’inoltro della domanda di pensione, presso l’ultima gestione di iscrizione.

Ciò chiarito in linea di massima si può delineare questo quadro di disciplina:

Requisiti generali: possono fruire della pensione in cumulo coloro i quali

  • non siano già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all’Art 1 c 239 L. 228/12;
  • anche se abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

La decorrenza delle pensioni in regime di cumulo non potrà essere antecedente al 1 febbraio 2017. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota 13919 dell’11 settembre 2017 ha precisato che “la pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse”.

Il cumulo consente pertanto di sommare gratuitamente i contributi per il diritto alla pensione, ma, a differenza della totalizzazione, ogni quota del trattamento è calcolata secondo le regole di ciascuna gestione, e non obbligatoriamente col sistema contributivo. La quota di trattamento pensionistico a carico di Cassa Forense è determinato dunque in rapporto ai periodi di iscrizione e contribuzione maturati presso la Cassa stessa secondo le regole di calcolo previste dal Regolamento delle Prestazioni.

La Cassa Forense liquiderà, quindi, la quota di pensione di sua competenza alla maturazione dell’età prevista dal proprio regolamento (68 anni nel 2018, 69 anni nel 2019/2020, 70 anni nel 2021) indipendentemente dalla data di decorrenza della quota di pensione INPS E l’Inps ha funzione di ente liquidatore come definito da apposita convenzione, previo accredito delle quote di rispettiva competenza da parte degli Enti interessati.

I trattamenti pensionistici in regime di cumulo oltre alla pensione di vecchiaia e di vecchiaia anticipata possono essere richiesti anche per la pensione di inabilità, indiretta e di reversibilità.

La decorrenza della pensione è dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti più elevati fra quelli previsti dal comma 239; in alternativa, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici di contribuzione più elevati fra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate.

I requisiti riferiti alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo quindi non potranno essere inferiori a quelli richiamati dal comma 239 della L. 228/12: allo stato 67 anni di età e vent’anni di contribuzione complessivi.

La pensione anticipata in regime di cumulo invece può essere esercitata a prescindere dall’età solo in presenza dell’anzianità contributiva prevista dall’Art 24 c 10 L. 214/11.

Pensione di inabilità:

REQUISITI:

  • assicurazione e contribuzione ed ulteriori requisiti richiesti dalla forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante; 
  • iscrizione da data anteriore al compimento del 40° anno di età, computando, a tal fine, i periodi maturati presso tutte le gestioni interessate; Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Pensione indiretta:

diritto: assicurazione e contribuzione ed ulteriori requisiti richiesti dalla forma assicurativa nella quale il soggetto interessato era iscritto al momento della morte;

  • si tiene conto della somma dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti presso le singole forme assicurative ove il dante causa sia stato iscritto.

REQUISITI:

  • decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017;
  • iscrizione da data anteriore al compimento del 40° anno di età, computando, a tal fine, i periodi maturati presso tutte le gestioni interessate;

DECORRENZA: dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il calcolo della pensione in regime di cumulo dipende, quindi, dall’anzianità dell’Avvocato ed in rapporto ai periodi di iscrizione maturati presso l’ente potrà avvenire con sistema retributivo ovvero contributivo secondo la seguente tabella:

Il cumulo retributivo, tuttavia, può essere utilizzato solo se non si matura la pensione di vecchiaia presso alcuna delle gestioni in cui risultano versati i contributi; inoltre, non è consentito per la contribuzione accantonata presso le casse professionali e per la Gestione Separata.

Osservazioni conclusive

Quale scegliere?

In linea di principio non si può dire, aprioristicamente parlando, quale istituto sia più conveniente rispetto all’altro, dovendosi di volta in volta valutare la singola posizione contributiva dell’iscritto.

Ma il vero colpo di scena è stato l’aver reso operativo, liberalizzandolo anche alle casse di previdenza private, lo strumento del cumulo gratuito!! Ad oggi, pare essere considerato l’istituto più favorevole per ottenere una pensione in presenza di più gestioni previdenziali interessate, soprattutto per i professionisti che da sempre erano stati estromessi da questa possibilità. Ciò in quanto, grazie a questo istituto, è possibile per il lavoratore che ha versato i contributi a più gestioni previdenziali, sfruttare per intero il proprio patrimonio contributivo, senza dover necessariamente sborsare elevate somme di denaro, come nella ricongiunzione, o dover attendere almeno un anno e mezzo prima di intascare l’assegno, come nella totalizzazione.

Totalizzazione e cumulo sono strumenti che rendono possibile il colloquio tra due o più gestioni previdenziali in maniera del tutto gratuita a differenza della ricongiunzione che è onerosa e spesso, per portare i contributi all’interno di un’unica gestione previdenziale, si rende necessario un esborso economico considerevole, per cui è consigliabile valutare attentamente l’efficacia e l’effettiva convenienza di questo tipo di operazione, caso per caso.

Tuttavia l’istituto della ricongiunzione può essere valutato come strumento primario, per valorizzare periodi di iscrizione non coincidenti, con riferimento ai soggetti più giovani, i quali nel corso della vita professionale possono sostenerne il pagamento in vista di un trattamento pensionistico calcolato secondo un criterio più favorevole, nel mentre presentare domanda di ricongiunzione ai limiti della età pensionabile diventa estremamente oneroso. Altro passaggio è controllare se sono stati versati contributi nella gestione separata Inps.

In tale circostanza non si potrà far altro che ricorrere alla totalizzazione o al cumulo, istituti che, a differenza della ricongiunzione, consentono di utilizzare i contributi versati nella gestione separata, salvo che la sentenza della Corte di Cassazione del 15 ottobre 2019 n° 26039 (di cui al commento a firma di Ilaria Bresciani, in questo fascicolo) possa costituire in argomento una battuta d’arresto. Diversamente si pone il problema di quale istituto scegliere.

La domanda di totalizzazione e di cumulo potranno essere presentate solo in occasione della maturazione dei requisiti per il pensionamento, contestualmente all’inoltro della domanda di pensione.

Sia con la totalizzazione che con il cumulo i contributi non vengono trasferiti da una gestione previdenziale all'altra ma vengono virtualmente sommati, purché non coincidenti, per il raggiungimento del diritto alla pensione. In altri termini l'importo del trattamento pensionistico unificato viene calcolato da ciascun ente previdenziale sulla base dei contributi accreditati presso l'ente stesso.

Con la ricongiunzione, invece, i contributi vengono trasferiti in una sola gestione che darà luogo ad un assegno calcolato come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati (si può mantenere quindi il sistema retributivo, ove applicabile) e danno diritto a pensione in base ai requisiti e al sistema di calcolo previsti dal fondo stesso.

I destinatari: sia la totalizzazione che il cumulo hanno il vantaggio di avere un perimetro molto ampio in quanto può essere fruita praticamente in tutte le gestioni previdenziali obbligatorie. Rientrano infatti nei due istituti: a) l'assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti e forme di previdenza obbligatorie, esclusive, sostitutive ed esonerative dell'assicurazione generale stessa (ad esempio Stato, ex-Inpdap); b) gli enti privatizzati previsti dal Dlgs 509/1994 (come le casse previdenziali dei liberi professionisti); c) gli enti categoriali e pluricategoriali regolati dal Dlgs 103/1996 (ad esempio chimici, biologi, eccetera); d) la gestione separata Inps.

Le prestazioni: con la totalizzazione è possibile fruire sia della pensione di vecchiaia che di quella di anzianità. Per la prima è necessario aver perfezionato 66 anni ed un'anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni; per quella anticipata sono sufficienti 40 anni di contributi e più (secondo le tabelle illustrate) di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica. A questi requisiti bisogna poi aggiungere un periodo di attesa di 18 mesi per la totalizzazione di vecchiaia e di ben 21 mesi per quella di anzianità. Per il cumulo valgono invece i requisiti previsti dalla legge Fornero: 66 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contributi oppure 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne). Senza finestre mobili.

Il sistema di calcolo: le quote di pensione derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi vengono normalmente liquidate con il sistema di calcolo contributivo, solo quando sono stati già raggiunti in una gestione a carico degli enti previdenziali i requisiti minimi richiesti per il diritto ad un'autonoma pensione, questa parte di pensione verrà calcolata con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della gestione stessa dando origine, pertanto, ad un calcolo dell'assegno più favorevole rispetto a quello totalmente contributivo. Con il cumulo, invece, ciascuna gestione mantiene le rispettive regole di calcolo.

È molto importante evidenziare però che, a differenza della totalizzazione, nel cumulo l’importo della pensione è determinato dalla somma dei pro-quota, che saranno tanti quanti sono le gestioni interessate: ciascuno determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste dal singolo ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni. Ciò significa che, diversamente da ciò che accade con la totalizzazione, la pensione in cumulo verrà liquidata col sistema retributivo laddove esso sia applicabile, rapportandola alla media dei redditi.

In estrema sintesi

Quando la ricongiunzione è più vantaggiosa?

Per valutare il vantaggio della ricongiunzione innanzi tutto è da considerare che la domanda può essere presentata in un qualsiasi momento della vita professionale e non obbligatoriamente all’atto di presentazione della domanda di pensione, inoltre sono fa fare in concreto ‘i conti’: • da un lato è da appurare l’ammontare dell’onere da versare, che sarà tanto più alto tanto più è prossima l’età pensionabile; • dall’altro è da effettuare una previsione concreta allo scopo di proiettarsi l’obiettivo di ottenere il calcolo della pensione secondo il sistema retributivo.

Quando il cumulo è vantaggioso?

Il cumulo è ormai lo standard per unificare la contribuzione mista perchè preserva il sistema di calcolo di ciascuna gestione previdenziale (salvo alcune casse previdenziali del settore privato) ed il lavoratore riceverà una pensione composta da più quote secondo le regole e le retribuzioni di riferimento di ciascun fondo, senza dover pagare alcunché.

Quando la totalizzazione è più vantaggiosa?

Difficile, ad oggi, individuare delle convenienze nella totalizzazione rispetto al cumulo: invero i requisiti di anzianità anagrafica nella totalizzazione sono inferiori (66 anni) rispetto al cumulo (67 anni) e ciò potrebbe indurre a valutare positivamente l’istituto della totalizzazione, ma il sistema delle ‘finestre mobili’ operante nella totalizzazione e non nel cumulo di fatto vanifica il vantaggio del requisito di anzianità anagrafica.

Insomma il vero colpo di scena è stato l’aver reso operativo, liberalizzandolo anche alle Casse di Previdenza private, lo strumento del cumulo gratuito che ad oggi pare essere considerato l’istituto più favorevole per ottenere una pensione in presenza di più gestioni previdenziali interessate, soprattutto per i professionisti che da sempre erano stati estromessi da questa possibilità. Ciò in quanto, grazie a questo istituto, è possibile per il professionista che ha versato i contributi a più gestioni previdenziali sfruttare per intero il proprio patrimonio contributivo, senza dover necessariamente sborsare elevate somme di denaro, come nella ricongiunzione, o dover attendere almeno un anno e mezzo prima di intascare l’assegno, come nella totalizzazione.