Sulla sospensione dall’esercizio professionale e la cancellazione dalla Cassa Forense
3/2019 SETTEMBRE - DICEMBRE
La legge 31.122012 n. 247 ha regolamentato e disciplinato compiutamente la professione di avvocato (art.1 comma 1) vale a dire “la organizzazione e l’esercizio della professione” (art.1 comma 2 lett.a).
Con la novella sono stati anche introdotti nuovi istituti; in particolare, per quanto qui rileva, è stato disciplinato dalla legge l’istituto della sospensione volontaria dall’esercizio professionale. L’art. 20 co. 2 della Legge 31.12.2012 n. 247 dispone invero che “l’avvocato iscritto all’albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale”. La norma incide sulla attività del professionista che, decidendo di sospendersi, si priva volontariamente della possibilità di esercitare la professione forense.
La sospensione comporta evidentemente riflessi diretti sui rapporti dell'iscritto con l'Ordine di appartenenza al quale deve essere comunicata la volontà di accedere all'istituto; l'ordine deve senza discrezionalità alcuna procedere alla annotazione nell'albo. Quali sono gli effetti della sospensione nei rapporti tra l'iscritto – sospeso - e l'Ordine? L’innovativo istituto è stato ripetutamente oggetto di esame da parte del Consiglio Nazionale Forense che ha, nel corso degli ultimi anni, espresso numerosi pareri su richiesta degli Ordini territoriali; è stato così chiarito che la sospensione volontaria dall’esercizio della professione può essere chiesta dall’iscritto per le più disparate ragioni senza che le stesse debbano essere esplicitate ; può essere di durata indeterminata in quanto la norma non indica alcun limite ; sicché la durata della sospensione è rimessa alla volontà del professionista. Annotata nell’albo la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale (art. 20 co. 3) l’iscritto, pur non potendo ovviamente esercitare la professione forense, è comunque tenuto all’osservanza di alcuni obblighi.
Più precisamente: l’avvocato sospesosi volontariamente è tenuto al pagamento del contributo annuale dovuto all’Ordine di appartenenza. Invero la sospensione volontaria, come anche quella disciplinare, costituisce “una semplice parentesi operativa ma non implica, neppure nelle intenzioni dell’avvocato che ne faccia richiesta o la subisca, la volontà di essere cancellato dall’Albo: orbene il contributo di cui si discute discende dalla mera iscrizione, indipendentemente dall’intensità dell’esercizio della professione o dalla sua temporanea sospensione, anche coatta” . Pur se sospeso, l’iscritto ha l’obbligo di continuare a disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata; ha l’obbligo di stipulare polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale ed è tenuto all’obbligo della formazione, non essendo prevista alcuna esenzione. In proposito il Consiglio Nazionale ha precisato (parere del 21.9.2016 n.90) che “l’obbligo di formazione potrà non essere rispettato qualora la sospensione richiesta abbia una durata pari o superiore a mesi sei”. Naturalmente l’avvocato che abbia chiesto la sospensione non potrà esercitare attività incompatibile con la professione di avvocato, quindi le attività indicate dall’art. 18 L. 247/2012: le incompatibilità rimangono operanti anche nel periodo di sospensione volontaria perché “inerenti alla permanenza della iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status”.
L’avvocato sospesosi volontariamente è, di conseguenza, sempre soggetto al controllo dell’Ordine di appartenenza che potrà assumere i dovuti provvedimenti in caso di accertata incompatibilità. Altre conseguenze riguardano invece il rapporto tra l’iscritto e la cassa di previdenza. Com’è noto, l’art. 21 co. 8 della legge professionale ha reso obbligatoria l’iscrizione alla Cassa Forense a seguito dell’iscrizione agli Albi. Non è questa la sede opportuna per dibattere sulla bontà della scelta legislativa che, sicuramente, ha comportato notevoli difficoltà soprattutto di carattere economico a coloro i quali non raggiungevano i parametri minimi per l’iscrizione alla Cassa Forense secondo la previgente normativa. Occorre invece qui rammentare che la legge di riforma aveva imposto a Cassa Forense di determinare con proprio regolamento la misura della contribuzione, vale a dire “i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo”.( art. 21comma 9) Cassa Forense ha adempiuto all’obbligo legislativo con l’adozione del “regolamento di attuazione ex art. 21”, deliberato dal comitato dei delegati il 26.6.2014 e approvato il 30.5.2016. Chiara e radicale la scelta adottata relativamente all’istituto in esame: il regolamento dispone infatti che la sospensione volontaria dall’Albo comporta di ufficio la cancellazione dalla Cassa (art. 6 co. 1) .
L’iscritto all’Albo, sospesosi dall’esercizio della professione e conseguentemente cancellato dalla cassa, mantiene comunque nei confronti dell’Ente previdenziale gli obblighi dichiarativi previsti dal regolamento dei contributi. Dovrà quindi comunicare (col modello 5) l’ammontare del reddito professionale netto conseguito ai fini Irpef nell’anno dell’avvenuta sospensione, nonché il volume di affari complessivo.
L’art. 10 del regolamento suddetto prescrive infatti che gli avvocati che si cancellano dagli Albi, quindi anche “gli avvocati che vengono cancellati dalla Cassa a seguito della sospensione” hanno l’obbligo di inviare le prescritte comunicazioni anche nell’anno successivo a quello della cancellazione. Naturalmente l’iscritto cancellato dalla Cassa sarà tenuto anche al pagamento della contribuzione dovuta relativamente all’anno in cui si è chiesta la sospensione volontaria. Il professionista, sospeso dall’Albo e cancellato quindi dalla Cassa, può sempre far cessare a sua discrezione la sospensione comunicando tale sua volontà all’Ordine di appartenenza. Con conseguente nuova iscrizione alla Cassa Forense. Esaminiamo gli effetti che si producono nell’ipotesi in cui la sospensione dall’esercizio professionale sia temporanea. Se il periodo di sospensione è di breve durata, ha inizio e fine nello stesso anno solare oppure ha termine nell’anno immediatamente successivo in cui si è chiesta la sospensione, in tal caso non v’è alcuna interruzione nella iscrizione alla Cassa: l’anno o i due anni consecutivi restano validi ai fini dell’anzianità previdenziale e della continuità.
Nell’ipotesi in cui, invece, il periodo di sospensione volontaria sia superiore -e ininterrottamente- a un intero anno solare, l’anno non varrà ai fini previdenziali e non potrà essere recuperato. Deve essere anche chiarito che se la cessazione della sospensione volontaria e quindi la nuova iscrizione alla Cassa avviene quando il professionista ha compiuto o superato i quaranta anni di età (iscritto ultra quarantenne), le conseguenze sono più pesanti; in tal caso infatti non spettano le prestazioni di cui agli artt. 9,10 e 12 del regolamento delle prestazioni. Ci si riferisce alla pensione di inabilità e a quella di invalidità, istituti che richiedono che l’iscrizione sia “in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell’iscritto” (art. 9 co. 1 lett. b e art. 10 co.1 regolamento contributi)”.
E deve essere ricordato che la pensione indiretta può essere erogata ai superstiti dell’iscritto alla Cassa “con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età” (art. 12 co. 4). In caso di reiscrizione verrebbe a mancare quindi, per l’ultraquarantenne, la continuità prescritta dalle norme innanzi citate. Ci si deve a questo punto chiedere quale utilità e convenienza per il professionista abbia la sospensione in luogo della cancellazione dall’albo. Per quanto attiene alla posizione previdenziale si deve concludere che la scelta tra i due istituti è neutra giacché entrambi comportano la cancellazione dalla Cassa.
I dati di Cassa Forense ci dicono che i professionisti sospesi sono stati 1.384 (oltre 16000 dal 2014 al 2018 le cancellazioni). Numeri che fanno comprendere come l’istituto della sospensione non abbia poi avuto largo seguito. L’invito a suo tempo rivolto ai giovani iscritti su questa rivista, invito a una scelta consapevole e informata che tenesse ben presente la normativa previdenziale al fine di evitare “gli errori nei quali si può incorrere” , evidentemente non è caduto nel vuoto.